
News 22 Settembre 2014 - Area Amministrativa
DIRITTO ALLO STUDIO – Quesito su fruizione dei permessi per diritto allo studio per corsi svolti in orario serale e comunque in orario non coincidente con quello di lavoro del dipendente e possibilità di ampliamento del numero dei beneficiari

I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la frequenza di corsi che si svolgono in un orario serale o, comunque, in un orario non coincidente con quello di lavoro del dipendente e, in caso di più domande, è possibile concedere un numero di ore di permesso per diritto allo studio inferiore alle 150 previste per ciascun dipendente al fine di poter ampliare il numero dei beneficiari?
I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la frequenza di corsi che si svolgono in un orario serale o, comunque, in un orario non coincidente con quello di lavoro del dipendente e, in caso di più domande, è possibile concedere un numero di ore di permesso per diritto allo stu ... Continua a leggere
COMPARTO SANITA’ – Quesito su condizioni per la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico

Quali sono le condizioni per la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico nel settore sanitario?
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Inps: on line la circolare sul Fondo di solidarietà residuale - Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"

L’Inps, con la Circolare n. 100/2014, ha reso indicazioni operative per quanto attiene il "Fondo di solidarietà residuale" in applicazione dell’art. 3 della legge n.92/2012. La norma è stata concepita al fine di assicurare, ai dipendenti d’imprese che impiegano mediamente più di 15 lavoratori, conesclusione dei dirigenti, allo scopo di assicurare, appunto, ai dipendenti di tali imprese, non coperte da norme in materia di integrazione salariale, una tutela, in costanza di rapporto lavorativo, nei casi di riduzione e/o sospensione dell’attività per cause contemplate dalla normativa riguardante la concessione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria. L’onere previsto, quale contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, viene ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, dei 2/3 ed 1/3, più un contributo addizionale, a carico esclusivo delle imprese, per l’effettivo eventuale ricorso alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse in misura del 3% per aziende fina a 50 lavoratori e del 4,5% per le imprese con più di 50 addetti. La decorrenza di tale contributo da destinarsi al rispettivo fondo è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014.
L’Inps, con la Circolare n. 100/2014, ha reso indicazioni operative per quanto attiene il "Fondo di solidarietà residuale" in applicazione dell’art. 3 della legge n.92/2012. La norma è stata concepita al fine di assicurare, ai dipendenti d’imprese che impiegano mediamente più di 15 lavoratori, con ... Continua a leggere