News 9 Ottobre 2014 - Area Amministrativa


NORMATIVA

Autorità Nazionale Anticorruzione: Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Segretario generale

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Con comunicato del 1 ottobre l'A.N.AC. rende noto che intende conferire l’incarico di Segretario generale per la durata di tre anni che potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio, con scadenza comunque non superiore al 14 luglio 2020. Il rapporto di lavoro, ivi compresa la determinazione della retribuzione complessiva annuale, è disciplinato da un contratto di diritto privato di lavoro individuale di durata triennale. La retribuzione onnicomprensiva viene determinata, salvi successivi adeguamenti, in 160.000 euro e la retribuzione di risultato in non più di 40.000 euro. L’incarico è revocabile, anche prima della scadenza, con deliberazione del Consiglio, su proposta del Presidente. L’Autorità procede alla selezione del Segretario generale con una procedura informale basata sulla presentazione delle manifestazioni di interesse. La procedura contempla una prima fase per l’individuazione, sulla base dei curricula, di un numero ristretto di candidati, i quali potranno essere invitati a sostenere un colloquio. L’Autorità si riserva, comunque, una valutazione complessiva dei curricula dei candidati. I requisiti professionali indicati nel presente avviso costituiscono pertanto elementi di valutazione, ma la loro assenza non è, di per sé, causa di esclusione dalla selezione. L’Autorità invita, pertanto, a presentare la propria manifestazione di interesse a coloro che hanno una comprovata esperienza manageriale con l’assunzione di responsabilità dirigenziali presso pubbliche amministrazioni o presso enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché una solida conoscenza del sistema amministrativo, ai diversi livelli di governo (europeo, nazionale, regionale, locale), e dei principi generali in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. L’incarico richiede inoltre: - un’approfondita conoscenza della disciplina vigente, in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regole a garanzia della funzionalità delle amministrazioni e dell’imparzialità dei funzionari pubblici; - la conoscenza della disciplina vigente nelle materie di competenza dell’Autorità; - elevate capacità relazionali sia nella gestione dei rapporti all’interno dell’organizzazione che con enti e organismi nazionali, europei e internazionali; - una buona conoscenza della lingua inglese o di una delle lingue maggiormente parlate nell’Unione europea (francese, spagnolo e tedesco). La manifestazione di interesse deve essere corredata dal curriculum professionale redatto in conformità del vigente modello europeo ed accompagnata da una lettera con la quale sono esplicitate le motivazioni della scelta di partecipazione alla procedura, le competenze e le esperienze maturate, nonché alcune idee del candidato sulle linee fondamentali per l’esercizio dei compiti del Segretario generale, anche alla luce dell’attuale fase di riordino dell’Autorità. La manifestazione di interesse, nella quale il candidato esplicita la disponibilità a partecipare ad un eventuale colloquio, deve essere inviata entro e non oltre il 20 ottobre 2014 esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al provvedimento".

 
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Con comunicato del 1 ottobre l'A.N.AC. rende noto che intende conferire l’incarico di Segretario generale per la durata di tre anni che potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio, con scadenza comunque non superiore al 14 luglio 2020. Il rapporto di lavoro, ivi compresa la determinazione d ... Continua a leggere

 
GIURISPRUDENZA

Assunzione del personale negli Enti Locali: al lavoratore, pur non assunto a conclusione di una regolare procedura concorsuale, devono essere riconosciute le differenze retributive, all'indennità di fine rapporto e alle altre prestazioni contributive e previdenziali, se risulti comprovata la sussistenza in concreto degli indici che rivelano lo svolgimento di fatto di un rapporto di impiego

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 2.10.2014

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La giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che il principio della corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e alla quantità del lavoro prestato non trova incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo con altri principi di pari rilievo costituzionale, quali quelli di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione. Le norme in materia di assunzione del personale degli Enti locali non sono di ostacolo all'applicabilità dell'art. 2126 del c.c. e, quindi, al riconoscimento del diritto del lavoratore, pur non assunto a conclusione di una regolare procedura concorsuale, alle differenze retributive, all'indennità di fine rapporto e alle altre prestazioni contributive e previdenziali, ma tutto ciò soltanto quando risulti comprovata la sussistenza in concreto degli indici che rivelano lo svolgimento di fatto di un rapporto di impiego; in sostanza, al rapporto nullo possono essere connesse le conseguenze di cui all'art. 2126 del c.c. unicamente quando lo stesso, benché costituito senza il rispetto delle modalità di assunzione prescritte, sia assimilabile per il resto al rapporto di lavoro subordinato costituito nelle forme legali, del quale presenti tutti i caratteristici indici rilevatori. (Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2012, n. 5848 e 28 maggio 2012, n. 3115). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 2.10.2014

 
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Disparità di trattamento: il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 1.10.2014

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La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che: "In caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si troviin analoga situazione" (Con. St. sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548; idem 8 luglio 2011, n. 4124). "Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell’operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Un’eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (nel caso di specie, appurata la non condonabilità dell’abuso, non rileva la circostanza che, in casi analoghi, opere simili sono state condonate, atteso che, se pure esistesse identità di situazioni, la sanatoria rilasciata dovrebbe considerarsi illegittima e, come tale, inidonea a fungere da <> al fine di sorreggere il denunciato vizio di disparità di trattamento)" (Con. St. sez. VI, 5 marzo 2013, n. 2548). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provevdimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 1.10.2014

 
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Processo amministrativo: la prova della tardività dell'impugnazione incombe sulla parte che la eccepisce

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.10.2014

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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha ribadito che la prova della tardività dell'impugnazione incombe sulla parte che la eccepisce, secondo i generali criteri di riparto del relativo onere, ed essa deve essere assistita da rigorosi e univoci riscontri, ossia da elementi documentali dai quali possa arguirsi con assoluta certezza il momento della piena conoscenza dell'atto o del fatto, nella specie del completamento funzionale dell'impianto (cfr. solo tra le più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6007 e 27 marzo 2013, n. 1740). Per aceri care la sentenza cliccare su "Accedi al Provevdimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.10.2014

 
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Indennità per ferie non godute: al lavoratore assunto a tempo determinato, che non abbia potuto godere delle ferie per fatto del datore di lavoro o per forza maggiore, spetta l’indennità, a condizione che esso fornisca la relativa prova

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 2.10.2014

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha confermato la statuizione del TAR secondo cui al lavoratore assunto a tempo determinato, che non abbia potuto godere delle ferie per fatto spettante al datore di lavoro o per forza maggiore, spetta l’indennità relativa, a condizione che esso fornisca la relativa prova, il che nel caso di specie non è avvenuto. Considerato il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 della Costituzione, la loro mancata fruizione deve infatti ritenersi, in mancanza di prova certa circa la sussistenza di una causa non imputabile al lavoratore, conseguenza di una scelta dell'interessato, che impedisce il riconoscimento della richiesta sostituzione con la relativa indennità (Consiglio di Stato, sez. III, 12 febbraio 2013 n. 838), a nulla valendo la mancata contestazione della circostanza da parte dell’Amministrazione, atteso che, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, sicché esso resta a carico, rispettivamente, di chi vuole far valere un diritto, ovvero di chi ne contesti l'esistenza, l'estinzione o la modifica, senza nemmeno che a tale difetto di prova possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cassazione civile, sez. lav., 3 febbraio 2005, n. 2144). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha confermato la statuizione del TAR secondo cui al lavoratore assunto a tempo determinato, che non abbia potuto godere delle ferie per fatto spettante al datore di lavoro o per forza maggiore, spetta l’indennità relativa, a condizion ... Continua a leggere

 
 
 
 
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