News 25 Novembre 2014 - Area Amministrativa


NORMATIVA

Disfatta della Gazzetta Amministrativa: i magistrati vincono 4-1

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Nonostante le grandi parate del portiere Romani, i magistrati capitanati dal giudice Rotondo hanno travolto la compagine amaranto della Gazzetta Amministrativa. Il capitano Michetti dichiara: "Oggi i giudici erano troppo forti!...".

 
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Città metropolitane: la legge Delrio non introduce deroghe al regime delle incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013

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La legge 7 aprile 2014, n. 56, nella parte in cui definisce il sistema delle città metropolitane e ridefinisce il sistema delle province e detta disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione di tali enti, non introduce alcuna deroga al regime delle incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.Ad integrazione dell’orientamento n. 7/2014.

 
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Anticorruzione: niente incompatibilità e inconferibilità per i consiglieri di municipalità

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Le cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 sono tassative e non sono applicabili ai consiglieri di municipalità, anche con riferimento ai consiglieri di municipalità di Roma Capitale. Questo il contenuto dell'orientamento n. 69/2014 adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

 
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INPS: Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cd. sesta salvaguardia)

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L'Inps con comunicato del 20 novembre rende noto che a decorrere dal 6 novembre, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica, contenute nella legge 10 ottobre 2014, n. 147. La cosiddetta "sesta salvaguardia" introduce una serie di misure che vanno ad impattare direttamente su quanto precedentemente disposto con le cd. "seconda" e "quarta" salvaguardia. Le modifiche apportate dall’articolo 1 comportano in particolare significative riduzioni dei contingenti numerici dei beneficiari e riguarda due categorie di lavoratori: quelli collocati in mobilità sulla base di quanto previsto dalla legge n. 135 del 2012 (cd. seconda salvaguardia) e quelli cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui alla legge 124 del 2013 (cd. quarta salvaguardia). L’articolo 2 prevede l’applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’articolo 3 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’articolo 4 riguarda la copertura finanziaria delle nuove disposizioni. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Catalogo Basi dati delle P.A.: l'AgId ha riaperto i termini per l’invio

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Dal 20 al 30 novembre 2014 è riattivata la procedura on line per l’invio ad AgID delle basi dati delle PA. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso la procedura on line raggiungibile dal sito AgID. Dopo questo periodo non sarà in alcun modo possibile inviare ulteriori comunicazioni di elenchi, al fine di permettere l’analisi e la predisposizione del catalogo delle basi previsto per gennaio 2015. AgID ha ricevuto numerose richieste da parte delle PA che intendevano ottemperare, seppur in ritardo, all’obbligo di comunicare il proprio elenco delle basi di dati. È stata quindi riaperta la procedura, da effettuarsi seguendo le relative indicazioni. Per ogni maggiori informazioni clicca su "Accedi al Provvedimento"

 
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Dal 20 al 30 novembre 2014 è riattivata la procedura on line per l’invio ad AgID delle basi dati delle PA. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso la procedura on line raggiungibile dal sito AgID. Dopo questo periodo non sarà in alcun modo possibile inviare ulteriori comunicazioni di el ... Continua a leggere

 

Volontariato: finanziamento dei progetti sperimentali - linee di indirizzo 2014

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Il Fondo Nazionale per il Volontariato finanzia progetti sperimentali, le risorse finanziarie, nel complesso disponibili, ammontano, per l'anno 2014, ad euro 2.000.000,00. Parallelamente sono state individuate le linee di Indirizzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 del 1991. Le suddette linee di indirizzo, a firma del Sottosegretario delegato Luigi Bobba, dello scorso 11 novembre 2014, sono state trasmesse, da ultimo, ai competenti Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Nello specifico dette linee di indirizzo sono state predisposte al fine di permettere la presentazione e l’implementazione di "progetti sperimentali ed innovativi di volontariato", (con un costo complessivo, per ciascuna proposta progettuale, che non può superare l’importo di € 30.000), da parte di organizzazioni del terzo settore/volontariato legalmente costituite da almeno due anni e regolarmente iscritte nei prescritti registri regionali/provinciali di detto settore/ambito, anche attraverso la partecipazione di Amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche, Università. Le specifiche richiesta di contributo, la descrizione analitica del progetto e il piano economico (contenuti nel formulario allegato alle Linee di indirizzo), devono essere compilati ed inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva266.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 10 dicembre 2014. Detta piattaforma informatica, opportunamente predisposta, con i necessari aggiornamenti tecnici, sarà attiva a partire dalle ore 17.00 del 20 novembre 2014. In allegato quindi alle linee di indirizzo è stato inserito, come detto, uno specifico formulario unico per la presentazione delle proposte progettuali che si compone: dalla istanza di contributo, del progetto descrivendo le modalità di realizzazione e del piano economico conseguente.

 
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Amministrazione Trasparente: in Gazzetta Ufficiale gli schemi e le modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle P.A.

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2014 il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 22 settembre 2014 che si compone di 11 articoli ed un allegato recante "Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni." Per scaricare il DPCM cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Legge Delrio: registrato alla Corte dei Conti il primo DPCM

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In attuazione dell'art. 1, comma 92 della legge Delrio n. 56/2014 è stato registrato alla Corte dei Conti il 24 ottobre 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per scaricare il DPCM cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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In attuazione dell'art. 1, comma 92 della legge Delrio n. 56/2014 è stato registrato alla Corte dei Conti il 24 ottobre 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per scaricare il DPCM cliccare su "Accedi al Provvedimento". ... Continua a leggere

 

Sblocca Italia: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 164/2014

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Entra in vigore oggi la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11.11.2014 è stata pubblicata sia la legge n. 164/2014 che il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione. Per scaricare il testo coordinato cliccare su "Accedi al provvedimento"

 
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Entra in vigore oggi la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, ... Continua a leggere

 
GIURISPRUDENZA

Accesso ai documenti: l’esigenza della tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva nella giurisprudenza del Consiglio di Stato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.11.2014

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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha confermato l'indirizzo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 863 del 2014), secondo cui cui l’esigenza della tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva: a) assume una particolare rilevanza "volta sia a prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro, sia a preservare, in un contesto più ampio, l’interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro"; b) ciò alla luce della normativa costituzionale ed europea (art. 4, 32 e 36 Cost. e art. 8 CEDU), nonché in base all’art. 8 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), per cui si deve ritenere "in via generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite pressioni"; c) non essendo peraltro l’ostensione dei detti documenti indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti dei datori di lavoro, considerato che la compiuta conoscenza dei fatti e delle allegazioni loro contestati risulta di norma assicurata dal verbale di accertamento relativo alle dette dichiarazioni, ferma la possibilità, in ultima istanza, di ottenere accertamenti istruttori in giudizio; d) costituendo "la prevalenza del diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni rispetto alla tutela garantita dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990…un principio generale che, come tale, opera a prescindere dalla circostanza che l’istante sia o meno il datore di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni". Per approfondire leggere la sentenza cliccando su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.11.2014

 
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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha confermato l'indirizzo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 863 del 2014), secondo cui cui l’esigenza della tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva: a) assume una particolare rilevanza "volta si ... Continua a leggere

 

Procedure concorsuali: sulla graduatorie di istituto decide il giudice amministrativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.11.2014

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L’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alledipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse, tra l’altro, quelle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Il comma 4 del medesimo art. 63 stabilisce che rimangono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto «si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili», con la conseguenza che «è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali» (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 12 luglio 2011, n. 11). La stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che questi principi non operano in presenza di una graduatoria di istituto, in relazione alla quale: «ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165 del 2001: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale» (Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 7773). Nel caso di specie venendo in rilievo un graduatoria di istituto deve ritenersi che si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, con giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio della causa al primo giudice perché la decida nel merito (art. 105 cod. proc. amm.). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.11.2014

 
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L’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle ... Continua a leggere

 
 
 
 
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