News 28 Maggio 2014 - Area Amministrativa


NORMATIVA

Amministrazione Trasparente: e' stato attivato in via automatica l'alert informativo dei dati privacy in ossequio alle nuove linee Guida del Garante della Privacy

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Il Garante della Privacy in data 28.5.2014 ha pubblicato le nuove linee guida in materia di privacy e trasparenza in cui vengono aggiornati alcuni principi fondamentali su quando e come pubblicare i dati sensibili in relazioni agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Tra gli altri adempimenti vi è quello di riportare nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei propri siti un messaggio informativo che indichi all'utente i termini di utilizzo rispetto alle informazioni che vengono rinvenute nei siti delle Amministrazioni. La Gazzetta Amministrativa ha provveduto ad adeguare automaticamente l'applicativo "Amministrazione Trasparente" del MIPA e, quindi le P.A. che utilizzano l'applicativo del Governo troveranno il suddetto messaggio informativo in ogni pagina di amministrazione trasparente.Si invitano le P.A. a leggere le Linee guida in quanto prevedono ulteriori misure quali, tra l'altro: aggiornamento dei dati, durata obblighi di pubblicazione, divieto diffusione dati sulla salute e sulla vita sessuale. Per i dati sensibili (etnia, religione, appartenere politiche ecc..) la diffusione e' possibile solo se indispensabile per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.Per scaricare il testo completo delle linee guida cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
Note Legali
L'utilizzazione dei contenuti di Gazzetta Amministrativa da parte di altre testate, siti internet, giornali, televisione, ecc., è consentita esclusivamente con indicazione della fonte "www.gazzettaamministrativa.it" e contestuale link o collegamento alla pagina di pubblicazione del contenuto di volta in volta attenzionato.

Il Garante della Privacy in data 28.5.2014 ha pubblicato le nuove linee guida in materia di privacy e trasparenza in cui vengono aggiornati alcuni principi fondamentali su quando e come pubblicare i dati sensibili in relazioni agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Tra gli altri adempiment ... Continua a leggere

 

Incompatibilità e inconferibilita': i chiarimenti dell'A.N.AC sul cumulo tra la carica politica e l'incarico amministrativo conferito prima dell'entrata in vigore della legge n. 39/2013

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Per le ipotesi di cumulo della carica politica e dell’incarico amministrativo sorto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, trova applicazione quanto previsto dall’art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, ai sensi del quale "[…] gli incarichi conferiti ei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti". Parimenti, le ipotesi di inconferibilità previste dal citato d.lgs. n. 39/2013 non operano fino alla scadenza del preesistente incarico amministrativo.

 
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Anticorruzione: il Segretario Generale di un Comune con popolazione superiore a 15mila abitanti non può ricoprire la carica di componente di una propria istituzione comunale

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E' stato pubblicato dall'A.N.AC l'orientamento interpretativo n, 9/2014 a tenore del quale "Sussiste l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 11, co. 3, lett. c), d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di Segretario generale di un comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e la carica dicomponente di una propria istituzione comunale, in quanto tale entità è da equiparare a un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte del comune."

 
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Province e città metropolitane: on line le prime FAQ sull'attuazione della legge Delrio

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Nel dossier "Attuazione legge Delrio" sono pubblicati i primi chiarimenti ufficiali sotto forma di FAQ - risposte alle domande frequenti sul riordino delle Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni. In vigore dall'8 aprile, la legge n. 56 del 7 aprile 2014 o"legge Delrio" ridisegnaconfini e competenze dell'amministrazione locale senza modificare il Titolo V della Costituzione. Di seguito si trascrivono le risposte alle FAQ. Relativamente alla scadenza del mandato degli organi delle attuali province viene precisato: "La legge non prevede alcuna fine anticipata delle assemblee elettive attualmente in carica. Gli organi delle attuali province, infatti, restano in carica fino al termine del quinquennio del mandato elettorale, che decorre dalla data di proclamazione degli eletti. Fino alla scadenza naturale del mandato elettivo, gli organi in carica continueranno ad operare nelle pienezza delle funzioni a ciascuno demandate, ivi incluse le funzioni di autenticazione delle sottoscrizioni a corredo delle liste elettorali, ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Ciò vale anche per le province destinate a diventare città metropolitane, ai sensi del comma 14 della legge Delrio". Per quanto riguarda la decorrenza della gratuità delle cariche la FAQ precisa che: "La legge prevede la gratuità degli incarichi di: presidente della provincia,consigliere, componente dell’assemblea dei sindaci, sindaco metropolitano, consigliere metropolitano componente della conferenza metropolitana. La gratuità decorre dalla data di insediamento degli organi delle città metropolitane e delle province. Nella fase transitoria restano in carica i presidenti delle province e le giunte fino all’insediamento dei nuovi organi. In questo caso, la gratuità degli incarichi ha inizio dalla cessazione del precedente mandato elettivo. Per le gestioni commissariali la gratuità decorre dal 1° luglio 2014". "La gratuità delle cariche degli organi delle Province e delle Città metropolitane non si estende agli oneri per i permessi retribuiti, né agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che restano a carico dei rispettivi Enti".

 
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COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI – Quesito su assenza di un dipendente che deve presenziare ad un’udienza per causa di lavoro promossa dal medesimo contro il proprio ente e permessi retribuiti per "particolari motivi personali o familiari".

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Al fine di una corretta applicazione dei permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari previsti dall’art. 19, comma 2 del CCNL 6/7/1995, si chiede se possa rientrare in tale previsione anche l’assenza di un dipendente per presenziare ad un’udienza per una causa di lavoro promossadal dipendente stesso contro il proprio ente datore di lavoro?

 
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Stupefacenti e sostanze psicotrope: in Gazzetta Ufficiale la legge n. 79/2014

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E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.5.2014 la legge 16 maggio 2014, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. Per scaricare la legge cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Dirigenti, incarico a termine, ruolo unico e Licenziamento: intervista in esclusiva dell'On. Rughetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sui Punti della Riforma della P.A.

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Come cambierà la Dirigenza pubblica? Verrà rivisto il sistema di valutazione del dirigente pubblico? Questi ed altri i temi caldi del momento affrontati dal Quotidiano della P.A. nell'intervista scaricabile cliccando su "Accedi al Provvedimento".

 
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Rilancio dell'occupazione e degli adempimenti a carico delle imprese: in Gazzetta Ufficiale il Testo del Decreto Legge n. 35/2014 coordinato con la legge di conversione n. 78/2014

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.114 del 19.5.2014 il Testo del Decreto Legge n. 35/2014 coordinato con la legge di conversione n. 78/2014 recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delleimprese." per scaricare il Testo cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Province e Comuni: termine sino al 31 maggio per la trasmissione telematica del modello di certificazione del tempo medio dei pagamenti e del valore degli acquisti dell'anno 2013

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 15-5-2014 e' stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno contenente il Modello per la comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempio medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi. Termine perentorio del 31 maggio 2014 per la trasmissione in modalità telematica. La certificazione dovra' essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello A allegato al decreto, che sara' messo a disposizione dei comuni sul sito istituzionale web della Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente dal 9 maggio 2014 alle ore 24 del 31 maggio 2014. Per maggiori informazioni scaricare il decreto cliccando su "Accedi al Provvedimento".

 
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Sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 15-5-2014 e' stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno contenente il Modello per la comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempio medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi. Termine per ... Continua a leggere

 

Ministri Lanzetta, Padoan e Madia firmano la circolare sul trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e degli enti locali

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Un Comitato ad hoc verrà costituito in via temporanea presso la Coerenza Unificata per fornire indicazioni e criteri uniformi per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di costituzione ed utilizzo dei fondi di amministrazione. Lo prevede la circolare n. 6/2014 sottoscritta dalMinistro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la P.A. e la semplificazione. La legge n. 68/2014 di conversione del DL 16/2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" prevede, in particolare, all'art. 4 un percorso per recuperare in via graduale le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa. Con la circolare - rileva il Ministro Madia - il Governo ha voluto affrontare i problemi segnalati anche dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, in particolare per la complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale. Agli organi di governo degli enti locali spetta una prima valutazione sul comportamento da adottare dal punto di vista amministrativo, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la continuità ai servizi indispensabili. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Un Comitato ad hoc verrà costituito in via temporanea presso la Coerenza Unificata per fornire indicazioni e criteri uniformi per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di costituzione ed utilizzo dei fondi di amministrazione. Lo prevede la circolare n. 6/2014 sottoscritta dal ... Continua a leggere

 
GIURISPRUDENZA

Processo Amministrativo: e' ammissibile proporre in via concomitante un ricorso per ottemperanza e uno di impugnazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.5.2014

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha rilevato che (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 147) è ammissibile (in via di principio, e per ragioni di concentrazione processuale e di effettività della tutela giurisdizionale) la scelta di proporre in via concomitante - a fronte dell'adozione di atti non satisfattivi conseguenti a un giudicato - un ricorso per ottemperanza e uno di impugnazione, ma occorre in primo luogo stabilire se gli atti in tal modo adottati costituiscano o meno violazione o elusione del giudicato di annullamento, in maniera da giustificare il ricorso al rimedio di tutela più pregnante e satisfattivo per la pretesa sostanziale della parte ricorrente già vittoriosa nelle precedenti fasi della vicenda. In materia di ottemperanza (Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2014, n. 892) l'esigenza di certezza propria del giudicato, ossia di un assetto consolidato degli interessi coinvolti, non può, tuttavia, proiettare l'effetto vincolante nei riguardi di tutte le statuizioni sopravvenute di riedizione di un potere, ove questo, pur prendendo atto della decisione del giudice, coinvolga situazioni nuove e non contemplate in precedenza; ne consegue che, in sede di ottemperanza, da un canto non è precluso all'Amministrazione di tener conto delle eventuali sopravvenienze di fatto e normative intervenute e, dall'altro, che il provvedimento dell'Amministrazione che non sia adottato in violazione o elusione di giudicato, ma copra spazi vuoti lasciati dal giudicato, non può essere vagliato nell'ambito del giudizio di ottemperanza, rendendosi necessaria l'impugnazione con ordinario ricorso di cognizione. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.5.2014

 
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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha rilevato che (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 147) è ammissibile (in via di principio, e per ragioni di concentrazione processuale e di effettività della tutela giurisdizionale) la scelta di proporre in via concomi ... Continua a leggere

 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica: e' legittima la revoca dell'assegnazione se un componente del nucleo familiare è proprietario di un appartamento di superficie tale da soddisfare le esigenze dell'intero nucleo familiare

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.5.2014

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Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale ai fini dell'ammissibilità dell'azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo ovvero la sola riscontrata ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione oil ritardato esercizio della funzione amministrativa, dovendo anche accertarsi se l'adozione o la mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali deve essere costantemente ispirato l'esercizio della funzione, e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l'imperizia degli uffici o degli organi dell'amministrazione ovvero se, per converso, la predetta violazione sia ascrivibile ad errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2013, n. 4968; sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 5091; 6 dicembre 2013, n. 5823; sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5935). Con specifico riferimento all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato affermato che l'Amministrazione è obbligata a tener conto della consistenza del patrimonio dell'intero nucleo familiare, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento di revoca dell'assegnazione ove risulti che un suo componente è proprietario di un appartamento di superficie tale da soddisfare le esigenze dell'intero nucleo familiare (Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2013, n. 103) e che deve escludersi il diritto di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per chi sia proprietario di un alloggio con caratteristiche tali da farlo ritenere per legge adeguato alle sue esigenze, restando irrilevante che l'interessato non abbia la concreta disponibilità dell'immobile di proprietà per essere stato assegnato in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero anche per chi sia titolare soltanto "pro quota" di un alloggio con caratteristiche tali da farlo ritenere per legge adeguato alle esigenze del titolare, potendo l'interessato chiedere lo scioglimento della comunione e divenire così proprietario in via esclusiva di un immobile avente le caratteristiche cui la legge ricollega l'adeguatezza (Cons. St., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 552), precisandosi altresì, quanto al requisito dell'impossidenza, vale a dire cioè di non essere titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, che esso deve sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e permanere fino al momento della consegna dell'alloggio (Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3447). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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Stato di salute del pubblico dipendente: le valutazioni dell'organo sanitario a ciò deputato non sono sindacabili dal giudice salvo che per gravi vizi di illogicità e manifesta contraddittorietà

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014

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Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha innanzi tutto ribadire quanto già in precedenza affermato dalla giurisprudenza del giudice amministrativo secondo la quale le valutazioni dello stato di salute di un pubblico dipendente, compiute dall’organo sanitario a ciò deputato, integrano un giudizio tecnico di merito, non sindacabile in sede di legittimità da parte del giudice amministrativo, salvo siano affette da gravi vizi di illogicità e da manifesta contraddittorietà; il giudizio "de quo" non procede infatti all’applicazione di una norma tecnica, nel qual caso sussiste pieno sindacato sulla sua applicazione, ma ad una verifica di fatti che implica l’uso di conoscenze tecniche (Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2008 n. 2578; ed inoltre, Cons. Stato, IV Sez., n. 1122/04; n. 8070/04; n. 3544/00; VI Sez., n. 3822/01; 3836/03; n. 2338/02). Giova anche ribadire che – come affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione con riferimento agli accertamenti sanitari in sede di arruolamento, con considerazioni estensibili anche al caso di specie - alcun rilievo possono assumere gli ulteriori accertamenti eventualmente effettuati successivamente dall’interessato presso altri Presidi sanitari, anche pubblici, in quanto la valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine all’inidoneità fisica alla visita medica non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, dato che, per un verso, gli accertamenti non possono che riferirsi ad una situazione presente all’atto del controllo (ben potendo tale situazione presentarsi materialmente diversa ad una successiva verifica); per altro verso, che le Commissioni Mediche dell’Amministrazione sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti del caso (sez. IV, n. 5039/2012). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014

 
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Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha innanzi tutto ribadire quanto già in precedenza affermato dalla giurisprudenza del giudice amministrativo secondo la quale le valutazioni dello stato di salute di un pubblico dipendente, compiute dall’organo sanitario a ciò deputato, integrano un giu ... Continua a leggere

 

Trattamento economico accessorio per i dipendenti della D.I.A.: il tetto di spesa della finanziaria legittima una riduzione nel quantum dell’emolumento

segnalazione del Dott. Luca Tosto della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 26.5.2014

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La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello promosso dai dipendenti della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) e confermato la legittimità del decreto adottato, ai sensi dell’art. 4, comma 21, della legge di stabilità 2012, dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante la riduzione e la nuova determinazione dei criteri di attribuzione del trattamento economico accessorio (T.E.A.). Le doglianze innanzi al Tar Lazio riguardavano il mutamento a partire dal 2012 del quadro normativo che regola la corresponsione della componente indennitaria della retribuzione mensile del personale della D.I.A. Il dettato della legge istitutiva della D.I.A., con riguardo al trattamento indennitario del persona assegnato all’organismo, stabiliva, tramite una serie di rinvii normativi, che questo fosse determinato con decreto ministeriale secondo quanto già praticato, nel massimo, per il personale dell’Alto Commissariato per la lotta alla delinquenza mafiosa (poi soppresso). La novella introdotta dall’art 4, comma 21, della legge finanziaria n. 183 del 2011, agli effetti della determinazione del T.E.A., ha abrogato le norme sul rinvio normativo ed ha ancorato la quantificazione del compenso accessorio ad un tetto di spesa (4,7 ml. per il 2012 e 5.6 ml. per il 2013), mantenendo fermo lo strumento provvedimentale per la sua parametrazione costituito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con tale modifica normativa, in sostanza, sono stati fissati limiti finanziari ai quali ancorare la determinazione del trattamento accessorio, soggetti a variazione in relazione alla esigenze di bilancio dello Stato. Dopo il primo grado di giudizio, i dipendenti hanno insistito nel ritenere non sussistente alcun effetto abrogativo della previgente disciplina, restando escluso ogni rilievo della somma stanziata in bilancio agli effetti del ridimensionamento sul piano economico del loro trattamento accessorio. Gli stessi hanno sollevato inoltre la questione di legittimità Costituzionale della norma per contrasto con gli art. 3, 35, 36 e 97 delle Costituzione a fronte di una interpretazione tesa ad assegnare all’art. 4, comma 21, della legge n. 183 del 2011 l’idoneità ad incidere su posizioni di diritto quesito alla percezione della T.E.A. Con la sentenza n. 2673/2014 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, e ritenuti non superati i requisiti per il vaglio di Costituzionalità. In primo luogo ha ritenuto infondato l’appello sulla considerazione che l’istituto in questione (T.E.A) già in origine non era stato ancorato a parametri retributivi prefissati, ma a scelte di merito affidate a decreto ministeriale, con unico limite di non superare il massimo degli emolumenti accessori di altro personale di riferimento. In questo senso, allora come adesso, spetta alla valutazione di merito dell’Amministrazione la sua parametrazione con decreto. Se in passato la determinazione degli importi era collegata ad una più ampia scelta di merito dell’Amministrazione (l’onere per il T.E.A. tra il 2001 ed il 2010 è cresciuto dal 45 % al 64 % delle risorse complessivamente assegnate alla D.I.A.), evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica hanno imposto la continuità dell’erogazione ma entro un prefissato limite di risorse ritenute più congrue. Con riferimenti ai profili di incostituzionalità dell’art. 4, comma 21, della legge di stabilità 2012, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la questione non superasse il requisito di non manifesta infondatezza. Secondo il giudice amministrativo la decurtazione di un trattamento economico accessorio, parte di quello complessivamente erogato, non è volto ad incidere, sul piano della sufficienza, sull’esistenza dignitosa del dipendente e del suo nucleo familiare. Tantomeno nel giudizio era fornita dimostrazione in concreto dell’esistenza, nei confronti del personale interessato, di un lesione ai valori costituzionalmente garantiti dall’art. 36 per effetto dell’erogazione del T.E.A. in misura inferiore. Nella sostanza si afferma che il divieto di peggioramento di un trattamento economico acquisito dal pubblico dipendente, seppur riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, non forma oggetto di garanzia a livello Costituzionale. In questi termini il legislatore è abilitato a modificare, senza lesioni all'art. 36 della Costituzione, la disciplina dei rapporti di durata e perfino situazioni di diritto soggettivo perfetto, ivi inclusa la variazione dell'entità di voci differenziate del trattamento economico, purché tali modifiche non trasmodino in regole irrazionali o arbitrarie. Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il parametro di ragionevolezza non risulta violato; ciò ove si consideri sia il carattere aggiuntivo del T.E.A. sia il contesto della norma, inserita nel quadro delle misure di contenimento della spesa pubblica con riferimento a posizioni di impiego maggiormente garantite sul piano economico. Viene esclusa, poi, la violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. La disposizione censurata non è soppressiva dell’emolumento in questione, il quale - anche se stabilito in misura inferiore rispetto alla prassi in precedenza osservata - mantiene la sua funzione incentivante nei confronti di chi presta servizio alle dipendenze della D.I.A. Non sussiste, infine, disparità di trattamento rispetto al trattamento accessorio riconosciuto al personale dei servizi di informazione e di sicurezza, stante la non identità ed omogeneità delle due categorie di pubblici dipendenti messe a confronto. Il fondamento di tale assunto risiede nell’eccezionalità del regime retributivo che non può essere invocato come richiamo all’art. 3 della Costituzione. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Dott. Luca Tosto della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 26.5.2014

 
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La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello promosso dai dipendenti della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) e confermato la legittimità del decreto adottato, ai sensi dell’art. 4, comma 21, della legge di stabilità 2012, dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Min ... Continua a leggere

 

Ritardo della P.A. nella conclusione del procedimento amministrativo: il Consiglio di Stato precisa quando è possibile chiedere il risarcimento del danno o l'indennizzo da ritardo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014

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L’art. 2-bis l. 7agosto 1990 n. 241, afferma (comma 1) che le pubbliche amministrazioni (e gli altri soggetti indicati) "sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto, cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento". Il successivo comma 1-bis, introdotto dall’art. 28 d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013, prevede, nei soli procedimenti ad istanza di parte, e con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, il riconoscimento di un indennizzo, nei modi e alle condizioni successivamente stabiliti, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento. Come appare evidente, la norma di cui al comma 1 non collega l’ipotesi risarcitoria al mero superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo (senza che sia intervenuta l’emanazione del provvedimento finale), ma pone l’inosservanza del termine normativamente previsto come presupposto causale del danno ingiusto eventualmente cagionato "in conseguenza" dell’inosservanza dolosa o colposa di detto termine. Tale interpretazione, chiaramente desumibile dal dettato normativo, è ulteriormente avvalorata dalla espressa previsione del successivo comma 1-bis, con il quale il legislatore ha voluto, per casi determinati, prevedere (non già il risarcimento del danno ma) il riconoscimento di un indennizzo per i casi di inosservanza del termine di conclusione del procedimento. In definitiva, l’inosservanza del termine di conclusione procedimentale comporta: - in generale, il risarcimento del danno ingiusto, qualora – con dimostrazione del nesso di causalità – questo consegua alla predetta inosservanza colposa o dolosa della pubblica amministrazione; - nei casi espressamente previsti, il riconoscimento di un indennizzo, il titolo a ricevere il quale (nelle condizioni previste dalla legge) sorge per il solo fatto del superamento del termine e che – ove concorra con la distinta obbligazione risarcitoria – è detratto dalla somme complessivamente riconosciuta a tale ultimo titolo. Ambedue le ipotesi, e segnatamente (per quel che interessa nella presente sede) quella del risarcimento del danno ingiusto, nel considerare l’inosservanza di un termine per la conclusione di un procedimento, presuppongono appunto che si verta nell’ambito di un procedimento amministrativo, non potendo le norme applicarsi a casi di attività della pubblica amministrazione diversa da quella procedimentalizzata. Vale a dire a quella attività, costituente procedimento amministrativo, caratterizzata dalla presenza di un potere amministrativo da esercitare e (di norma) destinata a concludersi con l’emanazione di un provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, il danno richiesto – ed a cui fondamento è posta la violazione dell’art. 2-bis l. n. 241/1990, - consegue al "grave inadempimento delle resistenti" (Agroinvest e Comune di Sarno), "in ordine all’attuazione del PIP del Comune di Sarno". Orbene, appare evidente che, nel caso oggetto della presente controversia, non ricorre alcuna ipotesi di procedimento amministrativo né vi sono provvedimenti da emanare a conclusione del medesimo, trattandosi della (ben distinta) ipotesi di attività materiale (attività di esecuzione ed ultimazione delle opere edilizie di attuazione del Piano Insediamenti Produttivi), conseguente ad affidamento da parte del Comune di Sarno. Il che comporta, a tutta evidenza, l’inapplicabilità dell’art. 2-bis l. n. 241/1990 al caso in esame, quale norma fondante il titolo al risarcimento del danno. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014

 
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L’art. 2-bis l. 7agosto 1990 n. 241, afferma (comma 1) che le pubbliche amministrazioni (e gli altri soggetti indicati) "sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto, cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento". Il successivo comma 1-b ... Continua a leggere

 

Arruolamento nelle Forze armate e nel Corpo di Polizia penitenziaria: l’idoneità psico-fisica non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014

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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha ribadito i propri precedenti giurisprudenziali a tenore dei quali: - i requisiti psico-fisici richiesti dai bandi di arruolamento nelle Forze armate o nei Corpi di polizia devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale, giacchè la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione dei provvedimenti stessi (sez. IV, n. 5856/2009 e n. 719/2004); - l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate o di Polizia) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico e che, inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell’amministrazione non altrimenti surrogabile (sez. IV, n. 5856/2009 e n. 4808/2003). La giurisprudenza di questa Sezione ha, altresì, condivisibilmente chiarito,con riferimento alla valenza dell’istituto processuale della "verificazione", proprio del processo amministrativo, che quest’ultima si differenzia dalla C.T.U. per essere rivolta all’effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa, ma non anche all’acquisizione di un giudizio tecnico (sez. IV, n. 138/2010; n. 6447/2007 e n. 881/2007). Infatti, l’istituto anzidetto, è un mezzo istruttorio del c.d sindacato debole del Giudice Amministrativo che risponde all’esigenza di "conoscere", in sede di giurisdizione di legittimità, soltanto se è effettivamente tale, nella sua consistenza, il presupposto accertato dall’Amministrazione, dal quale derivino effetti prefissati, non potendosi esprimere, in detta specifica sede giurisdizionale, alcun autonomo (e definitivo) giudizio tecnico, senza invadere illegittimamente la sfera di merito dell’Amministrazione. Correlativamente, giova anche chiarire che alcun rilievo possono assumere gli ulteriori accertamenti eventualmente effettuati successivamente dall’interessato presso altro Presidi sanitari, anche pubblici, in quanto è noto l’avviso di questa Sezione che la valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine all’inidoneità fisica alla visita medica per l’arruolamento in un corpo militare non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, dato che, per un verso, gli accertamenti non possono che riferirsi ad una situazione presente all’atto del controllo (ben potendo tale situazione presentarsi materialmente diversa ad una successiva verifica); per altro verso, che le Commissioni Mediche dell’Amministrazione sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti selettivi del caso (sez. IV, n. 5039/2012). Con particolare riguardo all’ipotesi di correzione delle ametropie, questa Sezione (sent. 20 settembre 2012 n. 5039) ha già avuto modo di affermare che, nei casi in cui "il bando considera come fattore di inidoneità gli esiti di interventi per correzione di pregresse ametropie . . .la norma tecnica di selezione, in maniera non irrazionale prende in considerazione, tenuto conto dei compiti particolari attribuiti ai corpi di polizia, quale quello penitenziario, non il visus (attuale) corretto mediante protesi, ma quello naturale, visto che fa riferimento espresso agli "…esiti di interventi per la correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva ...". Per la lettura della sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha ribadito i propri precedenti giurisprudenziali a tenore dei quali: - i requisiti psico-fisici richiesti dai bandi di arruolamento nelle Forze armate o nei Corpi di polizia devono essere posseduti dai candidati unicamente al mome ... Continua a leggere

 

Concorsi: i bandi contenenti clausole immediatamente escludenti vanno tempestivamente ed autonomamente impugnati

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014

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I bandi di concorso se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati in quanto impongono determinati requisiti di partecipazione anziché altri, vanno tempestivamente ed autonomamente impugnati proprio perché essi costituiscono la lex specialis del concorso ed è nei confronti degli stessi che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità in ordine alla disciplina della procedura selettiva dagli stessi recata ( Cons. Stato Ad. Pl n.1 del 4/12/1998; idem Ad. Pl. 29/1/2003; Cons. Stato Sez. IV 6/7/2004 n.5012). Questo il principio ribadito dalla Q urta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 22 maggio 2014. Per scaricare il testo integrale della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014

 
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Si ai matrimoni fuori dalla sede comunale: il Consiglio di Stato indica i presupposti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere del Consiglio di Stato Sez. I

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E' giunta alla cronaca di questi giorni la notizia della delibera trasmessa all'Assemblea capitolina, con la quale si vorrebbe far approvare un regolamento comunale che consenta di sposarsi oltre che nella sala Rossa del Campidoglio, anche al Colosseo, in spiaggia ad Ostia, allo stadio Olimpico odancora nella Torretta di Ponte Milvio, consentendo in tal modo a Roma Citale di fare cassa. In considerazione dei numerosi quesiti inviati dai Comuni che, in questa fase di crisi cercano qualsiasi soluzione pur di far entrare liquidità nelle casse comunali, si reputa opportuno evidenziare come tale via sia assolutamente percorribile purché vengono rispettati alcune condizioni importanti. L’art. 106 c.c. (Della celebrazione del matrimonio) stabilisce che "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione". L’art. 3 d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Uffici separati) prevede che "1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto e’ trasmesso al prefetto". Il Ministero dell’interno chiede al Consiglio di Stato se, in base a tale quadro normativo, tenuto conto della prassi positiva seguita dagli uffici dello stato civile, sia legittima la celebrazione di matrimoni al di fuori dell’edificio comunale e, in particolare, in luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica. Militerebbero in favore della soluzione favorevole i valori costituzionali sottesi all’istituto matrimoniale (artt. 29 e 30 Cost.) ed alle autonomie locali (artt. 5, 114 Cost.), in relazione all’evoluzione del costume e della società, che ha attenuato la sacralità della celebrazione, avvicinandola alla "mondanità". In senso contrario, invece, la lettera della disposizione civilistica, improntata ad una concezione formale del rito matrimoniale. Sulla base di tali presupposti normativi il Consiglio di Stato nel parere attenzionato ha evidenziato come nella sensibilità collettiva, non solo in Italia ma nell’intero mondo occidentale, la celebrazione del matrimonio sia oramai avvertita come una vicenda non necessariamente intima o sacrale, ma anche mondana, e tale da sottrarsi – quanto meno con riguardo al luogo – al rigido cerimoniale previsto dalla tradizione. D’altra parte, l’esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico-artistica o paesaggistica rappresenta un’opzione coerente con i valori protetti dalla Carta costituzionale. Si aggiunga, che la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l’atto costitutivo della loro unione. Sotto questo profilo l’art. 106 c.c. appare doversi interpretare in maniera sistematica. Viene in soccorso il citato art. 3 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, applicabile anche alla funzione di celebrazione del matrimonio, in assenza di qualsiasi indice – letterale o sistematico – di segno contrario. Il problema che si pone attiene, dunque, all’estensione della facoltà prevista da tale disposizione, contenuta in un regolamento di delegificazione, nell’interpretazione della fonte primaria. La soluzione accolta dalla prassi, riportata nella pubblicazione "Massimario dello Stato civile", curata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici costituita presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, è nel senso di ammettere la celebrazione del matrimonio in luoghi esterni, che rientrino nella disponibilità giuridica del Comune (a titolo di proprietà, diritto reale o personale di godimento), purché stabilmente destinati alle celebrazioni. Sarebbe quindi impedita la celebrazione in quei siti che, per la loro attrattiva estetica, storica o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a meno che il Comune ne abbia l’esclusiva disponibilità e li riservi alle celebrazioni, così però, di fatto, sottraendoli all’utenza. Ad avviso della Sezione tale soluzione rappresenta il livello minimo di permissione alle celebrazioni extramurarie, senza che al riguardo occorra forzare il testo delle disposizioni richiamate, essendo sufficiente un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica. "Casa comunale" può essere considerata, infatti, qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell’ufficiale di stato civile. Ciò su cui occorre riflettere sono i requisiti di esclusività e continuità della destinazione, che, se intesi in termini assoluti, sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all’utenza. A tal riguardo il Consiglio di Stato ritiene che sia possibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionale. Ciò perché a rilevare – oltre, ovviamente, alla definizione preventiva della destinazione – è la stabilità della connessione tra l’uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che non viene meno allorquando determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi. In tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività. Per scaricare il parere del Consiglio di Stato cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere del Consiglio di Stato Sez. I

 
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E' giunta alla cronaca di questi giorni la notizia della delibera trasmessa all'Assemblea capitolina, con la quale si vorrebbe far approvare un regolamento comunale che consenta di sposarsi oltre che nella sala Rossa del Campidoglio, anche al Colosseo, in spiaggia ad Ostia, allo stadio Olimpico od ... Continua a leggere

 
PROVVEDIMENTI REGIONALI

Gettoni di presenza per la partecipazione al Consiglio e alle Commissioni: decide il giudice ordinario sulla legittimità della determinazione dell'Amministrazione di recuperare i gettoni indebitamente corrisposti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Toscana

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La giurisprudenza amministrativa si è allineata ai principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite richiamati nella sentenza del TAR Toscana che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il provvedimento adottato dalla Provincia di Prato diretto a recuperare importi indebitamente corrisposto a titolo di gettone di presenza. La controversia, infatti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto "La giurisprudenza concorda, infatti, nel ritenere che i consiglieri e gli amministratori comunali si pongono in rapporto di servizio di natura onoraria con l’amministrazione di appartenenza, per cui, stante il carattere del rapporto intercorrente, qualsiasi richiesta da essi rivolta ad ottenere l’erogazione di un eventuale trattamento economico spettante per legge, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo detto trattamento necessariamente previsto dalla norma e, nella specie, oltre ad essere stabilito nella debenza, è anche preventivamente quantificata nell’importo … La ricorrenza di tali presupposti comporta che il titolo dedotto in giudizio dagli interessati ha il carattere e si configura come un diritto soggettivo, non occorrendo che per la sua sussistenza sia esercitato alcun potere discrezionale da parte dell’ente di appartenenza" (Cons. Stato sez. V, 26 febbraio 2014, n. 922). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Toscana

 
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Danno erariale: la mancanza della funzione 'dirigenziale' non esclude la responsabilità per omessa comunicazione alla Funzione Pubblica degli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti dal Comune

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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La sentenza in esame riguarda la violazione della normativa precedente al Dlgs. n. 33/2013 che prevede la pubblicazione on line degli atti delle P.A., in quanto afferisce al D.lgs n. 165/2001 in ordine al quale la Procura Regionale ha chiesto la condanna del dipendente di un Comune per il danno conseguente all’omesso adempimento di quanto previsto dall’art. 53, comma 15, D. Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che "Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9". In particolare, per quello che qui riguarda, il precedente comma 14, premesso che la norma ha la finalità di assoggettare a puntuale e costante verifica la corretta applicazione di quanto indicato nell’art. 1, commi 123 e 127 della legge 23.12.1996 n. 662, impone alle amministrazioni pubbliche di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti per incarichi esperiti anche nello svolgimento di compiti d’ufficio e, semestralmente, l’elenco dei collaboratori esterni. Il dipendente, ad avviso del Requirente, quale funzionario responsabile dell’U.O. "Sistemi Informativi" del Comune di Anagni (FR), non avrebbe ottemperato a tali obblighi sino a quando, sollecitato dall’apposito Ispettorato per la funzione pubblica dell’omonimo Dipartimento (con riferimento agli anni 2008/2009), non vi ha adempiuto inviando una specifica comunicazione e annessa tabella (nota n. 10928/gen del 3 giugno 2013). Nelle more l’Ente aveva affidato, nello stesso periodo e secondo la prospettazione accusatoria, incarichi rientranti nel novero di quello soggetti alla restrittiva disciplina ex art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, per un totale di €. 57.738,40. La difesa del convenuto, in via preliminare, contesta la ritenuta legittimazione passiva opponendo che lo stesso non è mai stato in possesso né della qualifica dirigenziale né di quella di funzionario, ponendosi quindi al di fuori dell’ipotesi contenuta nell’ art. 1, comma 127 della legge n. 662/1996, come modificata dall’art. 3, comma 54 della legge n. 244/2007, "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica". La norma che precede, ancorché abrogata per effetto del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto sostituita nella sua sostanza dall’art. 15 di quest’ultimo testo e malgrado la condivisione di quanto affermato dal P.M. in udienza - secondo il quale sarebbe stata auspicabile una sua migliore coordinazione con le norme prima evocate - appare sufficientemente chiara nello stabilire l’illegittimità degli incarichi conferiti in assenza della prescritta pubblicazione di quelli attribuiti nell’anno o nel semestre precedente. Appare altresì chiara nel prevedere che siffatto, illegittimo conferimento costituisce ipotesi di responsabilità erariale per il "dirigente" preposto che ha omesso – è evidente dal testo – la prescritta comunicazione. La difesa contesta, come detto, la mancanza della qualifica dirigenziale in capo al convenuto e, in tesi, la riconducibilità al medesimo della responsabilità che precede. Il Collegio non condivide l’assunto difensivo. Il richiamato art. 3, comma 54 del D. Lgs. n. 244/2007, testualmente prevede che l’omessa pubblicazione degli incarichi di consulenza e collaborazione (di cui all’art. 7, co. 6 del D. Lgs. n. 165/2001) configura ex se un illecito disciplinare e costituisce fonte di "responsabilità erariale del dirigente preposto". La difesa del ricorrente, come detto, richiamando la lettera della norma, ne invoca l’inapplicabilità in ragione del mancato possesso di qualifica dirigenziale. Appare però sufficientemente chiaro al Collegio che la locuzione usata dal Legislatore non possa intendersi in stretta ed esclusiva aderenza al dato letterale, né vi è dimostrazione alcuna che lo stesso Legislatore abbia voluto ricondurre quella fattispecie di responsabilità ai soli soggetti in possesso della qualifica dirigenziale, limitandone così (e irragionevolmente) l’applicabilità. " Dirigente preposto", secondo la costruzione semantica che questo Collegio reputa corretta, ha riguardo a colui che è responsabile, in posizione apicale, di una struttura che, per l’appunto, dirige quale "preposto". In questo senso la responsabilità attiene a tutti coloro che, per la propria posizione nel complesso organizzatorio della struttura, o plesso di essa, hanno il potere funzionale di assumere decisione e interagire con altri organi in posizione di autonomia, non conoscendo, al di sopra di loro e nello stesso ufficio, posizioni gerarchicamente sovraordinate. Che questa sia stata la posizione dell’ingegnere - dipendente comunale - nell’ufficio da lui diretto, ovvero Unità Operativa Sistemi Informatici del Comune di Anagni, non vi è dubbio perché è con atto a sua firma che l’Ente ha riscontrato la richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica; atto nel quale egli stesso si qualifica "Il Responsabile". Il convincimento del Collegio è, allora, quello che – in disparte la qualificazione del livello contrattuale – l’ingegnere svolgeva una funzione pienamente riconducibile alla responsabilità attribuita dall’art. 3, comma 54 del D- Lgs. n. 244/2007. Affermato che il convenuto ha pieno titolo giuridico per rispondere di "responsabilità erariale", la valutazione dev’essere allora compiuta sulla sussistenza di tutti gli elementi che concretizzano tale tipo di responsabilità, con particolare riguardo, nel caso di specie, sia alla concretizzazione di un danno alle pubbliche finanze dell’Ente sia alla condotta del soggetto attore (vista nel suo grado di riprovevolezza) sia all’esistenza di idoneo legame etiologico. Quanto al primo, non v’è dubbio che un danno si sia concretizzato, poiché la disposizione di cui all’art. 53, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui dispone che gli incarichi, senza il preventivo adempimento di pubblicità, non possono essere conferiti, ha natura di norma di ordine pubblico, posta a tutela della trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, oltreché presidio al legittimo impiego di somme di pertinenza pubblica. Come tale, gli incarichi conferiti (e i correlati contratti e impegni finanziari) per quello che qui rileva sono affetti da nullità, secondo il principio generale rappresentato dalla disposizione ex artt. 1343 e 1418 c.c. (v. Corte Cost. n. 290/2001). Non avrebbe ragione, volendo opinare in senso contrario, porre un preciso e radicale limite al conferimento da un lato e riconoscerne, dall’altro, una qualche validità. Semmai va scrutinata, secondo la regola generale della compensatio lucri cum danno, se gli incarichi illegittimamente conferiti abbiano prodotto una qualche utilità all’Ente danneggiato. In questo senso va premesso che, prendendo in esame gli incarichi che residuano dalla modifica della domanda del P.M., ossia quello conferito, per €. 340,00 (senza motivazione) e quello svolto per €. 2080,00, per la realizzazione di un regolamento comunale, ritiene il Collegio che detti incarichi avrebbero potuto essere svolti dagli uffici comunali, non essendoci prova alcuna dell’impossibilità di questi ad assolvere ai relativi oneri. Dubbio che invece, anche per l’assenza di adeguata prova contraria, può ravvisarsi per l’attività promozionale del vino cesanese non essendoci agli atti affermazione e dimostrazione che il Comune avrebbe potuto correntemente svolgere un’attività che, normalmente, non rientra tra i normali compiti amministrativi dell’Ente ma, semmai, di appositi uffici per il turismo o pro-loco. Quanto all’utilità prodotta, non essendoci in atti alcuna prova contraria, il Collegio, presuntivamente, ne ammette un parziale soddisfacimento, valutabile secondo criteri equitativi. Alla luce di quanto precede, pertanto, il danno addebitabile, di cui all’atto di citazione e alla modifica della domanda intervenuta in udienza, può essere individuato in €. 2.000,00 (euro duemila/00), addebitabile sicuramente alla mancanza di adeguata diligenza dell’ingegnere il quale, per grado di cultura, funzione svolta e professionalità acquisita, avrebbe dovuto essere pienamente consapevole degli obblighi a lui imposti dalla normativa. La mancata, puntuale ottemperanza a detti obblighi non può che essere valutata come colpa grave del medesimo e, per l’effetto, ritenere come addebitabile il danno che ne è conseguito, del quale la condotta del convenuto non rappresenta solo l’antecedente storico – come detto dalla difesa – ma assolutamente anche la premessa logico-giuridica della realizzazione. Danno che, tuttavia, il Collegio ritiene che debba anche ascriversi, in parte, agli organi comunali preposti al conferimento di detti incarichi e che avrebbero potuto preventivamente chiedere assicurazione all’ingegnere circa l’avvenuto adempimento dei presupposti legali per il loro conferimento, così come rientrante nella sua sfera di doverosa responsabilità. Non averlo fatto significa aver concorso, con l’odierno convenuto, alla realizzazione dell’evento dannoso. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
Note Legali
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La sentenza in esame riguarda la violazione della normativa precedente al Dlgs. n. 33/2013 che prevede la pubblicazione on line degli atti delle P.A., in quanto afferisce al D.lgs n. 165/2001 in ordine al quale la Procura Regionale ha chiesto la condanna del dipendente di un Comune per il danno con ... Continua a leggere

 
 
 
 
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