News 14 Maggio 2014 - Area Amministrativa


NORMATIVA

Elezioni: le preferenze di genere nella circolare dei Servizi elettorali del Ministero dell'Interno n. 23/2014

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 è stata pubblicata la legge 22 aprile 2014, n. 65, concernente: "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014". Tale legge, al comma 2, contiene una serie di norme concernenti la formazione e presentazione delle liste di candidati, l'esame delle liste stesse e l'espressione del voto di preferenza stabilendo, tra l'altro, che in ogni lista i candidati dello stesso sesso non potranno eccedere la metà, con arrotondamento all'unità nel caso di un numero dispari di componenti della lista. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, tuttavia, tali disposizioni saranno applicabili solo a partire dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019. Viceversa, in occasione delle elezioni europee del prossimo 25 maggio, sarà applicabile la disposizione transitoria prevista dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge. Ai sensi di tale disposizione, atteso che l'elettore può esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista votata – e qualora vengano espresse tre preferenze per candidati dello stesso genere - la terza preferenza deve essere annullata in sede di scrutinio. Ovviamente, nel caso in cui, in occasione delle elezioni europee del 2014, l'elettore esprima solo due preferenze, queste possono legittimamente riguardare anche candidati del medesimo genere. Nel fare riserva di successive istruzioni sugli adempimenti dei seggi elettorali, come di consueto, si prega di portare sin da ora il contenuto della presente a conoscenza dei sindaci e segretari comunali, affinché ne rendano edotti tutti i presidenti degli uffici elettorali di sezione.

 
Note Legali
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Elezioni: la nuova composizione numerica dei consiglieri comunali stabilita dalla legge Del Rio

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La legge L. 7 aprile 2014, n. 56 recante " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014 ed in vigore dall’ 8 aprile 2014 ha rideterminato il numero dei consiglieri comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti. In particolare, ai sensi del comma 135 dell’articolo unico della legge in oggetto, per i Comuni fino a 3.000 abitanti il numero dei consiglieri è stato elevato a 10, mentre per i Comuni da 3001 a 10.000 abitanti il numero è stato elevato a 12. Le modifiche intervenute sono operative a partire già dalle prossime elezioni. Peraltro, il comma 136 dell’articolo unico della legge n. 56/2014 pone a carico dei Comuni l’obbligo di rideterminare, con propri atti, previa attestazione dei revisori dei conti, gli oneri connessi con le attività inerenti lo status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo Unico degli Enti Locali. Ciò al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente.

 
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Vademecum per l'Election day

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Sono consultabili on line le istruzioni per i seggi per lo svolgimento dell'’elezione dei membri del Parlamento europeo e dell'’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Le istruzioni sono messe a disposizione dal Viminale in forma semplificata, per agevolare i compiti del presidente e degli altri componenti degli uffici elettorali di sezione.Per scaricare le istruzioni cliccare su "Accedi al Provvedimento"Le operazioni di voto in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgeranno nella sola giornata di domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7 alle ore 23.

 
Note Legali
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GIURISPRUDENZA

Accesso ai documenti: la P.A. non può rifiutare i documenti necessari al dipendenti per il riconoscimento della causa di servizio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 12.5.2014

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Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha evidenziato come in caso di richiesta di riconoscimento della causa di servizio, l'azione contro il silenzio opposto dall’Amministrazione alla domanda di accesso agli atti sia illegittima.Più precisamente nel giudizio in esame il Tribunale regionale hadichiarato inammissibile il ricorso, per ragioni che il Collegionon condivide.Nella domanda di accesso, l’appellante fa esplicito richiamo alla finalità di "tutelarsi nelle competenti sedi amministrative e/o giurisdizionali".Si applica allora l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, secondo cui "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". Né vale la limitazione stabilita dall’ultimo periodo dello stesso comma, con riguardo ai documenti contenenti dati sensibili, perché, in disparte ogni altra considerazione, essa non può logicamente essere opposta al titolare dei dati medesimi, nei cui confronti non sussiste alcuna esigenza di tutela della riservatezza.Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 12.5.2014

 
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Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha evidenziato come in caso di richiesta di riconoscimento della causa di servizio, l'azione contro il silenzio opposto dall’Amministrazione alla domanda di accesso agli atti sia illegittima.Più precisamente nel giudizio in esame il Tribunale regionale ha ... Continua a leggere

 

Accesso ai documenti: Equitalia, ed in generale i concessionari, devono conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed hanno l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 12.5.2014

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Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data odierna ha evidenziato come già in un recente passato (Cons. Stato Sez. IV, Sent. 30-11-2009 n. 7486) è stato chiarito che "per i concessionari viga la norma dell'art. 26 comma 4 del d.P.R. 602 del 1973 che li obbliga a "conservare per cinqueanni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". Come si vede, in relazione alla particolare tipologia di atti detenuti, il legislatore individua direttamente un obbligo di custodia degli atti ed un dovere di ostensione su mera richiesta del contribuente. Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta del ricorrente non poteva essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato exlege alla custodia ed all'esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta."; ciò in quanto "la copia della cartella di pagamento ex se costituisca strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni della ricorrente e che la concessionaria non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal privato." Nella decisione medesima suindicata, poi, è dato leggere la seguente, significativa, affermazione "Va infatti sottolineato come la cartella di pagamento, ossia l'atto di cui il ricorrente ha chiesto l'ostensione, ed il documento ricevuto, intestato "estratto cartella" e stampigliato come "copia conforme dell'estratto di ruolo", siano documenti diversi. In particolare, la cartella esattoriale è prevista dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (attualmente, il modello vigente è quello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 aprile 2008). Il documento ricevuto dal ricorrente è invece un elaborato informatico formato dall'esattore, sebbene sostanzialmente contenente gli stessi elementi della cartella originale. La differenza ontologica tra i due documenti non può però essere superata dall'omogeneità contenutistica, omogeneità che peraltro non è stata messa in dubbio dalle parti. La ragione per cui non è permesso all'amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente deriva espressamente dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che all'art. 22 lett. d) fornisce la nozione di documento amministrativo e nello stesso contesto, alla lett. a) precisa come il diritto di accesso sia "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", ossia un diritto di acquisizione di quegli stessi documenti o delle loro copie e non di succedanei. In questa ottica, questa Sezione ha già evidenziato come elemento fondante dell'actio ad exhibendum sia la conformità del documento esibito al privato all'originale, non avendo neppure rilievo scusante l'esistenza per la pubblica amministrazione di impedimenti tecnici (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243). A maggior ragione, l'accesso documentale non può essere soddisfatto dall'esibizione di un documento che l'amministrazione, e non il privato ricorrente, giudica equipollente.". Parimenti appare utile riportare gli approdi cui è giunta ancor più di recente la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI, 15-02-2012, n. 766) laddove si è posto in luce che "per quanto concerne, in particolare, la richiesta di copia del ruolo integrale, non si può affermare che un siffatto interesse viene meno per essere stato notificato al contribuente un estratto del ruolo". Al contrario, è dal carattere di "estratto" del documento posto a disposizione del contribuente che emerge l'interesse in capo a questi a disporre del documento integrale, al fine di verificare l'effettiva coincidenza fra le risultanze del ruolo integrale e quelle trasfuse nell'estratto. Affermare il contrario (ossia, basare il diniego di accesso sull'asserita continenza del meno - l'estratto del ruolo - nel più - il ruolo integrale) vale a consentire all'Amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione di opporre un generalizzato quanto apodittico divieto di accesso, non consentendo in alcun modo al contribuente di fornire la prova contraria, la quale resterebbe comunque nell'esclusiva disponibilità dell'Amministrazione. Per la stessa ragione, non può affermarsi che la circostanza per cui il ricorrente disponesse comunque dell'estratto del ruolo nominativo, della cartella di pagamento e dell'avviso di ricevimento esaurisse il complesso dei documenti in relazione ai quali sussisteva per il contribuente un interesse alla conoscenza finalizzato a contestare la pretesa impositiva.". La richiamata decisione poi, perviene alle seguenti significative affermazioni: "il ruolo nominativo costituisce certamente 'atto amministrativo' ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. d) L. n. 241 del 1990 (trattandosi di rappresentazione grafica ovvero elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse). Nemmeno sussiste una ragione effettiva per negare tale carattere a fronte del carattere plurimo del documento in questione. Ancora, appare contraddittorio affermare l'impossibilità oggettiva a riprodurre in modo integrale il ruolo in quanto tale, a meno di non voler ammettere una sistematica violazione delle previsioni di cui all'art. 2 del D.M. 3 settembre 1999, n. 231, secondo cui i ruoli (nella loro integralità) formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione. Nemmeno si può ammettere la carenza di legittimazione passiva del concessionario della riscossione nell'ambito delle domande per l'accesso, il quale sarebbe consentito unicamente nei confronti del soggetto che ha formato il ruolo (l'Agenzia delle Entrate). Al contrario, non si può negare che verso l'agente della riscossione la domanda di accesso possa certamente essere formulata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, L. n. 241 del 1990, secondo cui la domanda di accesso deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento ovvero (come nel caso in esame) nei confronti di quella che "lo detiene stabilmente." Traslando le superiori affermazioni alla fattispecie per cui è causa, può dirsi quanto segue. Premesso che l’appellante non ha censurato (ed anzi ne ha chiesto espressamente la conferma) la statuizione del T.A.R. che ha individuato in capo alla odierna appellata "l’obbligo di trasmettere la domanda di accesso all’Amministrazione in possesso della documentazione richiesta, dandone altresì comunicazione all’interessato, come stabilito dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006" e premesso che risponde certamente al vero che –come colto dal T.A.R.- pertiene al giudice tributario il giudizio sulla inesistenza o la mancata rituale notifica della cartella di pagamento n. 068 20100 0163 19240 7000 (l’appellante ha puntualizzato di avere dedotto la detta ipotesi unicamente per chiarire il proprio interesse all’ostensione ed in effetti giammai può affermarsi che avesse inteso sollevare innanzi al T.A.R. problematiche relative alla irritualità della notifica, essendo ciò stato unicamente precisato al fine di dimostrare l’utilità in chiave defensionale di quanto richiedeva) va senz’altro riconosciuto che l’appellante aveva - ed ha - diritto ad ottenere copia integrale della cartella di pagamento e della notifica della stessa, anche al fine di potere decidere se proporre o meno, in futuro, impugnazione innanzi alla competente Autorità. Parimenti analogo principio deve affermarsi con riferimento al ruolo formato (ancorchè la sentenza, in parte qua, avendo affermato l’obbligo di trasmissione dell’istanza di accesso dal concessionario all’Ente impositore che ha formato il ruolo sia satisfattoria per l’appellante, come dallo stesso espressamente precisato). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 12.5.2014

 
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Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data odierna ha evidenziato come già in un recente passato (Cons. Stato Sez. IV, Sent. 30-11-2009 n. 7486) è stato chiarito che "per i concessionari viga la norma dell'art. 26 comma 4 del d.P.R. 602 del 1973 che li obbliga a "conservare per cinque ... Continua a leggere

 

Concorsi pubblici: le procedure selettive che prevedono la partecipazione di candidati dotati di elevate qualità scientifiche non soggiacciono al controllo c.d. "forte" del giudice amministrativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 9.5.2014

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Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato le procedure selettive che prevedono la partecipazione di candidati dotati di elevate qualità scientifiche non soggiacciono al controllo c.d. "forte" del giudice amministrativo, poiché alle "Commissioni giudicatrici spettano indubbiamente ampi poteridi valutazione tecnica, sindacabili solo in presenza non di minimi scostamenti, ma di abnormi incongruenze rispetto non solo alle posizioni dei singoli candidati, ma anche al tipo di reclutamento che si intende realizzare" (Cons. Stato, Sez. IV, 30.6.2005, n. 3552). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato le procedure selettive che prevedono la partecipazione di candidati dotati di elevate qualità scientifiche non soggiacciono al controllo c.d. "forte" del giudice amministrativo, poiché alle "Commissioni giudicatrici spettano indubbiamente ampi poteri ... Continua a leggere

 

Accesso ai documenti: l'assenza dei documenti presso la Pubblica Amministrazione non e' un motivo sufficiente per rifiutare la loro consegna al cittadino se tali documenti devono essere detenuti dalla P.A.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 9.5.2014

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L’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 individua i soggetti interessati all’accesso ai documenti amministrativi in tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l’accesso.Appare, quindi, del tutto evidente come, nel caso di specie, l’appellata abbia certamente titolo ad accedere a documenti relativi ad un procedimento espropriativo che riguarda anche beni di sua proprietà Il citato art. 22 individua inoltre i documenti amministrativi in quelli "detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse". Quanto all’amministrazione destinataria dell’esercizio del diritto di accesso quest’ultima – in conformità al predetto art. 22 - deve essere individuata in quel soggetto pubblico o privato che, in relazione alla propria attività amministrativa di pubblico interesse, detiene (o è comunque tenuta a detenere) i documenti amministrativi che ineriscono alle predette attività ad essa riconducibili. Da ciò consegue che non è opponibile al cittadino la circostanza (meramente contingente o fattuale) della assenza di documenti presso l’amministrazione interpellata, tutte le volte che – in ragione della riconducibilità del procedimento amministrativo, cui i documenti richiesti ineriscono, alle competenze proprie dell’amministrazione interpellata – i predetti documenti devono essere detenuti dall’amministrazione medesima. Da ciò consegue che, laddove, per qualsivoglia ragione, un documento amministrativo che avrebbe dovuto essere detenuto da una pubblica amministrazione non è presente negli archivi di questa – e tale documento forma oggetto di istanza di accesso – è preciso compito dell’amministrazione costituire la detenzione del documento presso di sé e quindi, sussistendone le condizioni di legge, consentirne l’accesso al cittadino. D’altra parte, diversamente opinando, il diritto di accesso, riconosciuto dalla legge come posizione strumentale alla partecipazione procedimentale ed alla imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, risulterebbe facilmente frustrato, nel suo esercizio concreto, dalla mera assenza del documento richiesto presso una pubblica amministrazione, che pure sarebbe stata tenuta alla sua detenzione, ai sensi di legge. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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L’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 individua i soggetti interessati all’accesso ai documenti amministrativi in tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l’accesso. ... Continua a leggere

 

Processo amministrativo: confermata dal Consiglio di Stato l’inutilizzabilità della perizia di parte depositata in appello

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 9.5.2014

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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito con la sentenza in esame l’inutilizzabilità della perizia di parte depositata in appello, la quale, costituendo nuova prova, non può trovare ingresso nel presente grado giusta il divieto di cui all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, nr. 486; Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2013, nr. 5251; Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2012, nr. 3137).

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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito con la sentenza in esame l’inutilizzabilità della perizia di parte depositata in appello, la quale, costituendo nuova prova, non può trovare ingresso nel presente grado giusta il divieto di cui all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. (cfr. Cons. S ... Continua a leggere

 

Elezioni: le autodichiarazioni sull’insussistenza di condizioni di incandidabilità vanno presentate "unitamente" alle dichiarazioni di accettazione delle candidature entro le ore 12 del 24esimo giorno antecedente la data della votazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l'appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Prime cure ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Sassari che ha disposto, con riferimento all'elezione del Consiglio comunale di Sassari indetta per il giorno 25 Maggio 2014 di ricusare la lista denominata " Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro - UDC Sardegna", collegata al candidato sindaco Rosanna Arru. Il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione della tardiva presentazione, da parte di tutti i candidati presenti nelle liste, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12 del d.lgs n. 235/2012. Le valutazioni che hanno determinato il rigetto dell'appello sono le seguenti: - le autodichiarazioni relative all’insussistenza di condizioni di incandidabilità, prescritte dall’art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, sono state prodotte in data 27 aprile 2014, separatamente dalle dichiarazioni di accettazione depositate il precedente 26 aprile, ultimo giorno assegnato dall’ art. 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 per la presentazione delle liste e dei relativi allegati; -le autodichiarazioni in esame risultano quindi prodotte in violazione sia della prescrizione formale che ne impone la presentazione "unitamente" alle dichiarazioni di accettazione delle candidature sia del termine fissato dall’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 per la presentazione delle liste e dei relativi allegati ("ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione"); - detto ultimo termine va considerato perentorio in quanto assolve alla fondamentale funzione di consentire la corretta organizzazione dell’attività preordinata allo svolgimento della competizione elettorale, garantendo che la documentazione indispensabile ai fini della partecipazione sia depositata per tempo onde consentire alla Commissione un corretto e tempestivo governo delle operazioni preliminari alle elezioni; - l’obbligo di esclusione dei candidati per i quali non siano state prodotte dette dichiarazioni è vieppiù corroborato dall’esplicita previsione recata in tal senso dall’art. 12, comma 2, del d.lgs n. 235/2012; - non risulta suscettibile di condivisione la tesi secondo cui le dichiarazioni de quibus potrebbero essere presentate, ai sensi dell’art. 12, comma 2, cit, entro il termine previsto per l’ammissione delle liste, in quanto la norma riferisce il termine in esame all’esercizio, da parte della competente Commissione elettorale, del potere di esclusione, non già all’attività imposta ai presentatori della lista ai fini della produzione dei documenti in esame; -non è utilmente invocabile neanche la facoltà di integrazione contemplata dall’ultimo comma del citato art. 33 del d.lgs. n. 570/1960, riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste (cfr., con riguardo all’analogo caso dell’ omessa produzione della dichiarazione di cui all’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, Consiglio Stato, Sez. V 17 maggio 1996, n. 574, secondo cui detta lacuna implica la nullità insanabile della candidatura incompleta; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 1994, n. 410); -non depone, infine, a sostegno delle doglianze articolate dagli appellanti il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23, relativa all’omessa allegazione alla lista dei certificati elettorali dei presentatori, posto che la ratio del decisum, incentrata sul’autonoma acquisibilità di documenti già in possesso dell’amministrazione, non è estensibile al diverso caso della tardiva produzione di un documento che, sulla scorta di un’attività non surrogabile e priva di equipollenti, deve essere formato dal privato e indirizzato all’amministrazione entro un termine perentorio. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014

 
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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l'appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Prime cure ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Sassari che ha disposto, con riferimento all'elezione del Consiglio comunal ... Continua a leggere

 

Presentazione delle liste elettorali: i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, se sono privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.)

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014

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Nella controversia in esame la Sottocommissione elettorale ha rilevato che le sottoscrizioni dei presentatori della lista risultano apposte su singoli fogli separati, cuciti con punti metallici senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra detti fogli, ritenendo così violate le prescrizioni di cui all'art. 28 del T.U. n. 570 del 1960. Di conseguenza ne ha disposto l’esclusione, non essendo garantita con assoluta certezza la continua riferibilità ai candidati dei fogli sottoscritti dai presentatori né assicurata la piena consapevolezza dei presentatori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione prodotto. Infatti, giurisprudenza costante ribadita recentissimamente da questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2014, n. 2334 e n. 2335) vuole che la raccolta delle firme di presentazione di ogni lista possa essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfino tutti i requisiti formali previsti dall'art. 28 del Testo Unico n. 570 del 1960 oppure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. Nel caso di specie, esiste solo una mera congiunzione materiale e nessuna dichiarazione di continuità e collegamento tra i fogli proveniente da un pubblico ufficiale. Ne discende che non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto, così come indicato anche nella pubblicazione numero 5/2014 del Ministero dell'Interno concernente le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature. Ciò posto, correttamente il primo giudice ha rilevato come nella specie la Commissione elettorale abbia operato in modo legittimo. Infatti, come chiarito dall’ormai univoco insegnamento della giurisprudenza della Sezione da cui non sussiste motivo per discostarsi, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati (cfr. Sez. V, n. 6545-2006; n. 1553-2007; n. 5911-2008). Elementi che nella specie, come già evidenziato, mancano del tutto con conseguente legittimità dell’operato della Commissione. A ciò aggiungasi che la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume fondate su procedimenti induttivi (come preteso dagli odierni appellanti), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme. Ne consegue che tutti gli elementi in base ai quali gli odierni ricorrenti pretendono di comprovare in giudizio che i sottoscrittori hanno appoggiato consapevolmente la lista esclusa sono irrilevanti, non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale, né può essere ammessa una dimostrazione in giudizio di tale consapevolezza, atteso che tale dimostrazione deve essere fornita alla Commissione Elettorale al momento della presentazione della lista e non posteriormente. Infine, deve aggiungersi che l’univoco orientamento giurisprudenziale sopra riferito, che interpreta rigorosamente i requisiti di forma attestanti la consapevolezza dei sottoscrittori della lista, non può in nessun caso ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014

 
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Processo elettorale: inammissibile l'appello depositato oltre le ore 12:00 del secondo giorno dalla pubblicazione della sentenza

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014

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Nella vicenda giunta all'attenzione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato l’oggetto del giudizio è costituito dal provvedimento di ricusazione di una lista dalla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Algua. L’impugnata sentenza ha accolto il ricorso presentato dallalista esclusa. Le ricorrenti amministrazioni hanno proposto appello con atto depositato presso la segreteria della V sezione, in formato cartaceo, il giorno 8 maggio 2014 alle ore 16,10. Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’irricevibilità dell’appello per essere stato tardivamente depositato, in formato cartaceo, in data 8 maggio 2014, oltre il termine perentorio di 2 giorni sancito dall’art. 129, co. 8, lett. c), cod. proc. amm. atteso che, anche nello speciale rito elettorale preparatorio, il deposito da eseguirsi a pena di decadenza è quello in formato cartaceo, deposito che deve avvenire, giusta la norma sancita dall’art. 4, commi 1, 3 e 4, disp. att. cod. proc. amm., in conformità all’orario di apertura al pubblico della segreteria del Consiglio di Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 83 del 20 settembre 2010 fermo restando, in ogni caso, l’onere di <<…depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito>> (cfr., negli esatti termini, fra le tante Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2013, n. 2570; sez. V, 11 febbraio 2013, n. 787, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 129, co. 6 e 9, cod. proc. amm.). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014

 
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