News 8 Maggio 2014 - Area Amministrativa


NORMATIVA

Elezione: compensi dovuti ai componenti dei seggi

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E' stata pubblicata la circolare n, 4 del 30.4.2014 della Finanza Locale sulle competenze dovute ai componenti dei seggi nella quale si precisa che spetta ai soli Presidenti il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quellaspettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le competenze devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio. La spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione grava: - per i Comuni nei quali si effettua solo l’elezione del Parlamento europeo: a totale carico dello Stato; - per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni regionali oppure con le elezioni comunali: metà a carico dello Stato e metà a carico della Regione o del Comune; - per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni regionali e comunali; - un terzo a carico dello Stato, e un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune; - per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali: un quarto a carico dello Stato; un quarto a carico della Regione e due quarti a carico del Comune; - per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni comunali e circoscrizionali: un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico del Comune. Relativamente all'ONORARIO, la circolare precisa che ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate. Le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari, sono comprensive delle maggiorazioni di € 37,00 (Presidenti) e di € 25,00 (Scrutatori e Segretari), da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima. SEGGI ORDINARI: Elezione del Parlamento europeo Presidenti: € 120,00; Scrutatori e Segretari: € 96,00. Elezione del Parlamento europeo ed elezioni amministrative: In caso di abbinamento dell’elezione europea con le elezioni regionali o comunali: Presidenti: € 157,00; Scrutatori e Segretari: € 121,00. In caso di abbinamento dell’elezione europea con le elezioni regionali e comunali ovvero con le elezioni comunali e circoscrizionali Presidenti: € 194,00; Scrutatori e Segretari: € 146,00. -In caso di abbinamento della elezione europea con le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali Presidenti: € 231,00; Scrutatori e Segretari: € 171,00. SEGGI SPECIALI: (qualunque sia il numero delle consultazioni) Presidenti: € 72,00; Scrutatori e Segretari: € 49,00. L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. Si ricorda che l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi. Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all’allegato modelloA, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall’1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali. TRATTAMENTO DI MISSIONE: RIMBORSO SPESE Diritto al trattamento di missione. La legge 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre all’onorario fisso, compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 si presuppone abbiano anche la dimora abituale. Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono state soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei compensi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge. 3.1 - Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto. Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni). I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro. La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure: complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto; prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria). 3.2 - Spese di viaggio e compensi chilometrici. Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre. Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale. Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede. Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall’art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale. Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 12, della decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all’utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l’utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni. LIQUIDAZIONE Liquidazione degli onorari. Gli onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all’allegato modello A, che per le colonne dall’1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei seggi. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi. A Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio. Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all’allegato modello B. A corredo di dette tabelle occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l’eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio. Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze. Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato. In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall’articolo 6, commi 2 e 3, della legge n. 836/1973. E’ ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi. Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, la data di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell’interessato. Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall’amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l’effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall’interessato, sotto la sua personale responsabilità. I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi. Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall’art. 12 della citata legge n. 836 del 1973. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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E' stata pubblicata la circolare n, 4 del 30.4.2014 della Finanza Locale sulle competenze dovute ai componenti dei seggi nella quale si precisa che spetta ai soli Presidenti il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella ... Continua a leggere

 

Inps: come chiedere i benefici di maternità e paternità

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Sul portale dell'INPS e' operativa una nuova sezione consultabile nella quale vengono fornite tutte le informazioni utili per ottenere i benefici previsti dalla legge. In particolare sono previste le seguente schede e servizi on line: 1) Maternità/paternità: si può accedere a informazioni sulle tutele previste per legge a favore delle lavoratrici e dei lavoratori nel periodo della maternità e paternità quali, i congedi di maternità/paternità e il relativo trattamento economico per ciascuna delle le categorie di lavoratrici/lavoratori a cui spettano; 2) Congedi papà: sono illustrate le recenti novità introdotte dal legislatore a favore del padre lavoratore dipendente: un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo di due giorni, alternativo al congedo di maternità della madre. 3) Congedi parentali e riposi per allattamento: chi ne ha diritto, quando spettano e come presentare la domanda, queste le informazioni fornite per i riposi per allattamento previsti dalla legge quali periodi di riposo per le necessità dell’allattamento e la possibilità di usufruire di ulteriori periodi di astensione dal lavoro (congedi parentali) finalizzati all’assistenza e all’educazione dei figli. 4) Voucher baby sitting – asili nido: Un’altra agevolazione legata alla maternità consiste nella possibilità di richiedere voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o un contributo per sostenere le spese dell’asilo nido. Accedendo dal link alla scheda dedicata è possibile sapere a chi spetta e in cosa consiste il beneficio. La Procedura online per accedere ai benefici prevede l'utilizzazione di PIN dispositivo che consente l'accesso allo Sportello virtuale per la richiesta telematica delle prestazioni di congedo di maternità/paternità, congedo parentale, congedo obbligatorio o facoltativo per il padre. Inserendo il PIN l’utente viene riconosciuto ed il menù dei servizi si personalizzerà sulla base del genitore (madre o padre) mostrando le prestazioni che la madre o il padre ha diritto di richiedere online. In particolare, le madri potranno accedere alle procedure per inoltrare le domande per il congedo di maternità e congedo parentale differenziate per le lavoratrici dipendenti, autonome o iscritte alla gestione separata, mentre i padri visualizzeranno le procedure per inoltrare le domande di congedo di paternità, congedo parentale (esclusivamente per lavoratori dipendenti o iscritti alla gestione separata), di congedo obbligatorio e di congedo facoltativo. Anche per la richiesta voucher servizi per l’infanzia lo Sportello virtuale consente di inoltrare la richiesta telematica dei voucher e dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

 
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Segreti di Stato: in Gazzetta Ufficiale la direttiva per la declassificazione e l'inoltro all'Archivio di Stato

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2.5.2014 e' stata pubblicata la Direttiva di Renzi per la declassificazione e per il versamento straordinario di documenti all'Archivio centrale dello Stato. Si iniziano le operazioni con i carteggi di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970),di Peteano (1972), della Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980), della stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984). Per assicurare la conservazione unitaria dei fascicoli e la consultazione in un'unica sede, i documenti devono essere versati, anche anticipatamente, all'Archivio centrale dello Stato, seguendo un criterio cronologico, a partire cioe' dalla documentazione relativa agli eventi piu' risalenti. Per quanto riguarda, in particolare, la documentazione presente negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza, al fine di condurre secondo criteri unitari le operazioni, il Direttore generale del DIS e' stato delegato alla costituzione di una apposita commissione. La commissione provvedera' al coordinamento delle operazioni definendo la tempistica dei versamenti e, d'intesa con il Ministero dei Beni delle Attivita' culturali e del Turismo, i relativi criteri, curando altresi' la individuazione delle modalita' di protezione di specifiche informazioni che, nell'ambito dei documenti, dovessero richiedere tuttora una tutela nell'interesse della sicurezza di persone, della riservatezza di terzi, ovvero delle relazioni internazionali. Il Direttore Generale del DIS e' incaricato di riferire semestralmente dell'andamento delle operazioni al Sottosegretario di Stato-Autorita' Delegata per la sicurezza della Repubblica. Per scaricare la direttiva cliccare su "Accedi al Provveidmneto".

 
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Riforma Penale: depenalizzazioni e messa in prova nella legge n. 67/2014

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Entra in vigore il 17 maggio 2014 la legge n. 67/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 2.5.2014 scaricabile cliccando su "Accedi al Provvedimento", che si compone di 16 articoli dei quali i primi contengono la delega al Governo ad adottare entro 18 mesi dal 17 maggio decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, mentre coni restanti articoli si introduce la possibilità per l'imputato di chiedere la sospensione del processo con la messa in prova e si disciplina la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. La riforma, in particolare, e' diretta a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio; 3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d'azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni e finanziamento ai partiti; 9) proprieta' intellettuale e industriale; Inoltre la riforma investe anche il reato di atti osceni (art. 527 c.p.) e pubblicazione e spettacoli osceni (art. 528) che dovranno essere trasformati in illeciti amministrativi limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, nonché alcune contravvenzioni e riguarderà anche la coltivazione di sostanze ovvero coloro che non osservano le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata previsto dall'28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare il Governo dovrà prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche. Come sanzione principale dovrà essere previsto il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000. Inoltre potranno essere previste, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della stessa. La riforma della disciplina sanzionatoria dovrà dirigersi all'abrogazione dei reati reati previsti dal codice penale quali: 1) la "Falsità in atti" limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491; 2) l'Ingiuria prevista dall'articolo 594; 3) la sottrazioni di cose comuni (articolo 627) 4) l'usurpazione, deviazioni di acque, invasioni di terreni articoli Ed ancora il danneggiamento (art.635 co 1 cp.), l'appropriazione di cosa smarrita (art. 647). L'abrogazione, con trasformazione in illecito amministrativo, e' prevista anche per il reato di "lngresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato " previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Per quanto attiene le modalità la legge precisa che i decreti legislativi sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Infine entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi, potranno essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi. Inoltre viene modificato il codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa in prova attraverso l'introduzione del nuovo art. 168-bis che consente all'imputato di chiedere la sospensione del processo con la messa in prova in tutti quei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita'; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede». La legge da ultimo nel Capo III disciplina la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. Per scaricare la legge cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Riforma della P.A.: i 44 punti della riforma di Renzi che verrà approvata il 13 giugno 2014 in CdM

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Renzi e Madia scrivono ai dipendenti pubblici illustrando le tre linee guida di governo ed invitandoli a partecipare prima dell'approvazione in Consiglio dei ministro fissata per il 13 giugno 2014 Una lettera scritta a quattro mani, quelle del Premier Matteo Renzi e del Ministro della P.A. Marianna Madia, illustra ai dipendenti pubblici i segnali concreti con cui il Governo intende fare sul serio e mettere ordine per "ricostruire un'Italia più semplice e più giusta. Dove ci siano meno politici e più occupazione giovanile, meno burocratese e più trasparenza. In tutti i campi, in tutti i sensi." Una riforma, i cui protagonisti sono i dipendenti della P.A., che nel metodo non deve insultare i lavoratori pubblici, in quanto oltre ai fannulloni, vede la "presenza di tantissime persone di qualità che fino ad oggi non sono mai state coinvolte nei processi di riforma. Persone orgogliose di servire la comunità e che fanno bene il proprio lavoro." Così si apre la missiva nella quale si sottolinea come le questioni ferme da decenni si stanno finalmente dipanando. Il superamento del bicameralismo perfetto, la semplificazione del Titolo V della Costituzione e i rapporti tra Stato e Regioni, l'abolizione degli enti inutili, la previsione del ballottaggio per assicurare un vincitore certo alle elezioni, l'investimento sull'edilizia scolastica e sul dissesto idrogeologico, il nuovo piano di spesa dei fondi europei, la restituzione di 80 euro netti mensili a chi guadagna poco, la vendita delle auto blu, i primi provvedimenti per il rilancio del lavoro, la riduzione dell'IRAP per le imprese. Sono tutti tasselli di un mosaico molto chiaro: vogliamo ricostruire un'Italia più semplice e più giusta. Dove ci siano meno politici e più occupazione giovanile, meno burocratese e più trasparenza. In tutti i campi, in tutti i sensi. Corollario di queste premesse e' l'apertura al confronto in quanto idee concrete del Governo prima di portarle in Parlamento vengono offerte per un mese alla discussione dei soggetti sociali protagonisti e di chiunque avrà suggerimenti, critiche, proposte e alternative. Nella lettera poi vengono fissate in tre le linee guida del Governo: 1) innovazioni strutturali: programmazione strategica dei fabbisogni; ricambio generazionale, maggiore mobilità, mercato del lavoro della dirigenza, misurazione reale dei risultati, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, asili nido nelle amministrazioni. 2)Tagli agli sprechi e riorganizzazione dell'Amministrazione. 3) Open Data come strumento di trasparenza. Semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Utilizzare delle nuove tecnologie per rendere pubblici e comprensibili i dati di spesa e di processo di tutte le amministrazioni centrali e territoriali, ma anche semplificare la vita del cittadini: mai più code per i certificati, mai più file per pagare una multa, mai più moduli diversi per le diverse amministrazioni. Ciascuna di queste tre linee guida richiede provvedimenti concreti e nella lettera alcuni sono così elencati: 1) abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, sono oltre 10.000 posti in più per giovani nella p.a., a costo zero 2) modifica dell'istituto della mobilità volontaria e obbligatoria 3) introduzione dell'esonero dal servizio 4) agevolazione del part-time 5) applicazione rigorosa delle norme sui limiti ai compensi che un singolo può percepire dalla pubblica amministrazione, compreso il cumulo con il reddito da pensione 6) possibilità di affidare mansioni assimilabili quale alternativa opzionale per il lavoratore in esubero 7) semplificazione e maggiore flessibilità delle regole sul turn over fermo restando il vincolo sulle risorse per tutte le amministrazioni 8) riduzione del 50% del monte ore dei permessi sindacali nel pubblico impiego 9) introduzione del ruolo unico della dirigenza 10) abolizione delle fasce per la dirigenza, carriera basata su incarichi a termine 11) possibilità di licenziamento per il dirigente che rimane privo di incarico, oltre un termine 12) valutazione dei risultati fatta seriamente e retribuzione di risultato erogata anche in funzione dell'andamento dell'economia 13) abolizione della figura del segretario comunale 14) rendere più rigoroso il sistema di incompatibilità dei magistrati amministrativi 15) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, asili nido nelle amministrazioni Tagli agli sprechi e riorganizzazione dell'Amministrazione 16) riorganizzazione strategica della ricerca pubblica, aggregando gli oltre 20 enti che svolgono funzioni simili, per dare vita a centri di eccellenza 17) gestione associata dei servizi di supporto per le amministrazioni centrali e locali (ufficio per il personale, per la contabilità, per gli acquisti, ecc.) 18) riorganizzazione del sistema delle autorità indipendenti 19) soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e attribuzione delle funzioni alla Banca d'Italia 20) centrale unica per gli acquisti per tutte le forze di polizia 21) abolizione del concerto e dei pareri tra ministeri, un solo rappresentante dello Stato nelle conferenze di servizi, con tempi certi 22) leggi auto-applicative; decreti attuativi, da emanare entro tempi certi, solo se strettamente necessari 23) controllo della Ragioneria generale dello Stato solo sui profili di spesa 24) divieto di sospendere il procedimento amministrativo e di chiedere pareri facoltativi salvo casi gravi, sanzioni per i funzionari che lo violano 25) censimento di tutti gli enti pubblici 26) una sola scuola nazionale dell'Amministrazione 27) accorpamento di Aci, Pra e Motorizzazione civile 28) riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio (es. ragionerie provinciali e sedi regionali Istat) e riduzione delle Prefetture a non più di 40 (nei capoluoghi di regione e nelle zone più strategiche per la criminalità organizzata) 29) eliminazione dell'obbligo di iscrizione alle camere di commercio 30) accorpamento delle sovrintendenze e gestione manageriale dei poli museali 31) razionalizzazione delle autorità portuali 32) modifica del codice degli appalti pubblici 33) inasprimento delle sanzioni, nelle controversie amministrative, a carico dei ricorrenti e degli avvocati per le liti temerarie 34) modifica alla disciplina della sospensione cautelare nel processo amministrativo, udienza di merito entro 30 giorni in caso di sospensione cautelare negli appalti pubblici, condanna automatica alle spese nel giudizio cautelare se il ricorso non è accolto 35) riforma delle funzioni e degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato 36) riduzione delle aziende municipalizzate Gli Open Data come strumento di trasparenza. Semplificazione e digitalizzazione dei servizi 37) introduzione del Pin del cittadino: dobbiamo garantire a tutti l'accesso a qualsiasi servizio pubblico attraverso un'unica identità digitale 38) trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche: il sistema Siope diventa "open data" 39) unificazione e standardizzazione della modulistica in materia di edilizia ed ambiente 40) concreta attuazione del sistema della fatturazione elettronica per tutte le amministrazioni 41) unificazione e interoperabilità delle banche dati (es. società partecipate) 42) dematerializzazione dei documenti amministrativi e loro pubblicazione in formato aperto 43) accelerazione della riforma fiscale e delle relative misure di semplificazione 44) obbligo di trasparenza da parte dei sindacati: ogni spesa online Si chiude la missiva invitando i dipendenti pubblici considerazioni, le proposte, i suggerimenti scrivendo all'indirizzo: rivoluzione@governo.it La consultazione sarà aperta dal 30 aprile al 30 maggio. Nei giorni successivi il Governo predisporrà le misure che saranno approvate dal Consiglio dei Ministri venerdì 13 giugno 2014.

 
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Renzi e Madia scrivono ai dipendenti pubblici illustrando le tre linee guida di governo ed invitandoli a partecipare prima dell'approvazione in Consiglio dei ministro fissata per il 13 giugno 2014 Una lettera scritta a quattro mani, quelle del Premier Matteo Renzi e del Ministro della P.A. Maria ... Continua a leggere

 

Prepensionamenti e riduzione degli organici nella P.A.: la circolare della Funzione Pubblica

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Piani di razionalizzazione e riduzione della spesa per il personale, dichiarazione di eccedenza e prepensionamento nella circolare MIPA n. 4 del 28.4.2014 in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Nella circolare, vengono forniti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplicazione gli indirizzi applicativi sul ricorso agli strumenti che permettono di migliorare l'allocazione del personale nella P.A. La circolare riguarda in particolare i limiti entro i quali è permesso il ricorso al cd "prepensionamento" per riassorbire le eccedenze dovute alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla riduzione di piani di ristrutturazioni per ragioni funzionali o finanziarie, che determina a regime una riduzione delle spese del personale. Sul prepensionamento la circolare non lascia adito a dubbi in ordine alla circostanza che tale strumento non può in alcun modo essere utilizzato per eludere il regime pensionistico introdotto dalla Legge n. 214/2011. Nella circolare si chiarisce sia la procedura da seguire in caso di soprannumero od eccedenza di personale nonché i vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento.

 
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GIURISPRUDENZA

Risarcimento dei danni da illecita attività provvedimentale dell’amministrazione: il Consiglio di Stato ribadisce i principi giurisprudenziali consolidati

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.4.2014

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Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato ripercorre i principi elaborati dalla giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Corte di cassazione in materia di risarcimento del danno da illecita attività provvedimentale dell’amministrazione (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cass. civ., sez.III, 22 ottobre 2013, n. 23993; sez. un., 23 marzo 2011, n. 6594; sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576 e 582; Cons. Stato, ad. plen., 19 aprile 2013, n. 7; ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; sez. III, 19 marzo 2014, n. 1357; sez. V, 17 gennaio 2014, n. 183; sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5247; sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; sez. III, 30 maggio 2012, n. 3245; sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2974; sez. IV, 2 aprile 2012, n. 1957; sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482; cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), in forza dei quali: a) la qualificazione del danno da illecito provvedimentale rientra nello schema della responsabilità extra contrattuale disciplinata dall’art. 2043 c.c.; conseguentemente, per accedere alla tutela è indispensabile, ancorché non sufficiente, che l’interesse legittimo o il diritto soggettivo sia stato leso da un provvedimento (o da comportamento) illegittimo dell’amministrazione reso nell’esplicazione (o nell’inerzia) di una funzione pubblica e la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale della situazione soggettiva e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedimentali puri, delle mere aspettative, dei ritardi procedimentali, o degli interessi contra ius; b) l’onere di provare la presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito extracontrattuale (condotta, evento, nesso di causalità, antigiuridicità, colpevolezza), grava sulla parte danneggiata che abbia visto riconosciuto l’illegittimo esercizio della funzione pubblica; c) la prova dell’esistenza dell’antigiuridicità del danno deve intervenire all’esito di una verifica del caso concreto che faccia concludere per la sua certezza la quale, a sua volta, presuppone: l’esistenza di una posizione giuridica sostanziale; l’esistenza di una lesione che è configurabile (oltre ché nell’ovvia evidenza fattuale) anche allorquando vi sia una rilevante probabilità di risultato utile frustrata dall’agire (o dall’inerzia) illegittima della p.a.; d) al di fuori del settore degli appalti (governato da autonomi principi sviluppati nel tempo dalla Corte di giustizia UE), in sede di accertamento della colpevolezza nell’esercizio della funzione pubblica, l’acclarata illegittimità del provvedimento amministrativo, integra, ai sensi degli artt. 2727 e 2729, co. 1, c.c., il fatto costitutivo di una presunzione semplice in ordine alla sussistenza della colpa in capo all’amministrazione; ne consegue che spetta a quest’ultima dimostrare la scusabilità dell’errore per la presenza, ad esempio, di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma (o di improvvisi revirement da parte delle Corti supreme), di oscurità oggettiva del quadro normativo (anche a causa della formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore), di rilevante complessità del fatto, della influenza determinante dei comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da successiva declaratoria di incostituzionalità della norma applicata dall’amministrazione; e) ai fini del riscontro del nesso di causalità nell’ambito della responsabilità extra contrattuale da cattivo esercizio della funzione pubblica, si deve muovere dall’applicazione dei principî penalistici, di cui agli art. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall’art. 41, co. 2, c.p., in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto; al contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale; in quest’ottica, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile (ed amministrativa), vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio; nello stesso ordine di idee, l’esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire un’assoluta certezza al di là di ogni ragionevole: infatti, la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell’analisi della causalità materiale, l’adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del «più probabile che non»), che si delinea in un’analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del «cinquanta per cento plus unum»; ancora, diffusamente e compiutamente indagati i temi della causalità materiale e giuridica, come pure delle regole dettate per l’individuazione del danno risarcibile si è puntualizzato, da un lato, che la categoria della possibilità non costituisce una (terza) regola causale insieme a quella penalistica dell’alto grado di probabilità logica/conoscenza razionale e a quella civilistica del «più probabile che non», ma individua, puramente e semplicemente, l’oggetto della tutela nella fattispecie della chance: la possibilità, appunto, quale oggetto di tutela (e non quale regola causale o direttamente danno-conseguenza); pertanto, la chance va intesa come possibilità di un risultato diverso (e non come mancato raggiungimento di un risultato possibile), vulnerata dalla condotta causalmente rilevante rispetto all’evento (costituito dal mancato verificarsi di tale migliore possibilità), ma pur sempre e comunque indagata alla stregua del canone probatorio del «più probabile che non»; dall’altro lato, che l’esatta configurazione del problema causale in seno alla responsabilità civile postula che il momento attributivo dell’obbligazione risarcitoria sia consequenziale tanto a quello dell’accertamento dell’illecito che a quello dell’individuazione del danno che, con esso — inteso come violazione dell’interesse protetto (id est come evento di danno) — non sempre coincide; è ulteriore conseguenza di tali principî che, nella comparazione delle diverse concause, ove sufficienti a concorrere a determinare l’evento e senza che una sola assuma con evidenza un’efficacia esclusiva al riguardo, il giudice dovrà valutare quale di esse appaia «più probabile che non» rispetto a ciascuna delle altre a determinare l’evento ed attribuire a quella l’efficacia determinante ai fini della responsabilità; f) il danno – inteso sia come danno evento che come danno conseguenza – e la sua quantificazione devono essere oggetto, da parte dell’attore, di un rigoroso onere allegatorio, potendosi ammettere il ricorso alla prova per presunzioni (praesumptio tantum iuris), solo in relazione ai danni non patrimoniali, comunque dovendosi ripudiare le suggestioni derivanti dalla teorica del c.d. diritto all’integrità patrimoniale in favore del più rigoroso e ben conosciuto metodo sotteso alla Differenzhypothese. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.4.2014

 
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Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato ripercorre i principi elaborati dalla giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Corte di cassazione in materia di risarcimento del danno da illecita attività provvedimentale dell’amministrazione (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cass. civ., sez. ... Continua a leggere

 

Processo elettorale: i verbali di Sezione sono atti ufficiali che possono essere smentiti solo dal positivo esperimento della querela di falso o da una sentenza penale che dichiari la falsità del documento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.4.2014

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Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato sintetizza il compendio dei principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2541; sez. V, 8 novembre 2011, n. 5890; sez. V, 23 marzo 2011, n. 1766; Cons. giust. amm., 10 novembre 2010, n. 1393; sez. V, 9 novembre 2010, n. 7969, cui rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), in ordine: a) alla specificità dei motivi a sostegno dei ricorsi avverso operazioni elettorali, in particolare concernenti l’attribuzione di preferenze e voti; b) agli strumenti giuridici necessari per superare le risultanze dei verbali sezionali. Nel processo elettorale i relativi ricorsi presentano peculiarità proprie in quanto non di rado vengono proposti <>, sulla base di sospetti ma non di certezze, in ordine ad irregolarità commesse durante le operazioni elettorali relativamente al conteggio dei voti e delle preferenze, certezze che possono essere acquisite solo dopo una adeguata istruttoria. La giurisprudenza ha tentato una mediazione tra l’esigenza di specificità dei motivi di ricorso (che deriva dai principi generali, ora art. 40, co. 1, lett. c), c.p.a.), e l’esigenza di non vanificare la tutela giurisdizionale in situazione in cui i vizi non sono oggettivamente conoscibili. Della prima esigenza sono manifestazione: a) il divieto di ricorso c.d. esplorativo (tendente cioè ad ottenere, mediante la presentazione di censure generiche o infondate, la verificazione delle operazioni elettorali in esito alla quale proporre motivi aggiunti); b) il divieto di rinnovazione sostanziale dello scrutinio elettorale, posto che il giudizio elettorale non si configura come giurisdizione di diritto obbiettivo destinata ad accertare l’effettivo responso delle urne. Alla seconda esigenza risponde la massima corrente secondo cui il requisito della specificità deve essere valutato con rigore attenuato posto che l’interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che possono essere imprecise o non esaurienti). Da tale sintesi scaturisce la massima consolidata secondo cui il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento, onde evitare che il ricorso si trasformi in una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo. I verbali sezionali sono atti pubblici facenti fede di tutto quanto è stato acclarato direttamente dal pubblico ufficiale che li ha formati; la circostanza di mero fatto per cui le preferenze attribuite ad un candidato sarebbero state declamate in sede di spoglio ma non riportate nelle tabelle di sezione, per mero errore materiale di trascrizione, deve essere suffragata dalle risultanze dei verbali sezionali che, in parte qua, possono essere smentiti solo dal positivo esperimento della querela di falso o da una sentenza penale che dichiari la falsità di un documento (cfr. Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2014, n. 755). Infatti, come segnalato dalla giurisprudenza civile, sussiste l’onere di proporre querela di falso contro l’atto pubblico anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale, a meno che dallo stesso contesto dell’atto non risulti in modo evidente l’esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento (cfr. Cass. civ., sez. II, 22 aprile 2005, n. 8500). Per scaricare la sentenza clicca su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.4.2014

 
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Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato sintetizza il compendio dei principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2541; sez. V, 8 novembre 2011, n. 5890; sez. V, 23 marzo 2011, n. 1766; Cons. giust. amm., 10 novembre 2010, n. 1393; sez. V, 9 n ... Continua a leggere

 

Penalizzati i dipendenti dell'Agenzia del Demanio nei concorsi pubblici

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 23.4.2014

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La vicenda giunta all'attenzione del Consiglio di Stato riguarda il ricorso proposto da un ingegnere contro la sua esclusione dal concorso ad un posto di dirigente della Direzione patrimonio del Comune di Taranto, in quanto privo del necessario requisito della maturazione di un periodo minimo di unquinquennio trascorso con l’incarico dirigenziale in un’amministrazione pubblica. Avendo ricoperto tali mansioni per il periodo necessario presso l’Agenzia del Demanio, il Ricorrente risultato primo nella graduatoria concorsuale, era stato escluso vista la natura di ente pubblico economico conferita all’Agenzia del demanio dal D. Lgs n. 173 del 2003 e la conseguente non inclusione di detta struttura nel novero delle amministrazioni pubbliche, così come indicate dall’art. 1, co. 2, D. Lgs. 165/2001 e così come è richiesto dal bando di concorso. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 23.4.2014 ha rigettato l'appello, confermando la sentenza del TAR, in quanto il D. Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, nel riorganizzare il Ministero dell’economia e delle finanze, ha trasformato l’Agenzia del demanio in ente pubblico economico, art. 3 co. 5, prevedendo nello stesso comma che il personale in servizio presso tale Agenzia potesse optare per il passaggio nelle altre agenzie fiscali oppure in altra pubblica amministrazione entro un termine di tre mesi e con il successivo D.L. 30 settembre 2003 n. 269, così come integrato dalla legge di conversione 24 novembre 2003 n. 326, si è stabilito che i dipendenti dell’Agenzia del demanio in servizio all’atto della trasformazione in ente pubblico economico avrebbero mantenuto il regime pensionistico e di buonuscita "secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni", potendo optare per il nuovo regime stabilito per i soggetti neoassunti entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto dell’Agenzia. Nel trattare tale complessa materia di transiti ed opzioni, più in particolare sul diritto di scegliere quale amministrazione dovesse accogliere in esubero oppure sulla correlazione con la concreta disponibilità delle singole amministrazioni all’accoglienza del personale in mobilità, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 21002 in data 13 settembre 2013, ha stabilito che l’opzione per la mobilità veniva ad esprimere una volontà di rimanere dipendente dello Stato. Occorre poi rilevare che l’avviso di concorso emesso dal Comune di Taranto, nell’individuare i rapporti di servizio pubblico pregressi necessari per la partecipazione al concorso in questione, richiama specificamente l’art. 1, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il quale riporta una dettagliata elencazione di tutti i soggetti da intendersi come amministrazioni pubbliche, comprendendovi non solo lo Stato, le sue aziende ed amministrazioni ad ordinamento autonomo, ma anche le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, il loro consorzi e associazioni e via discorrendo, ma anche gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Del resto l’intera vicenda giuridica che ha caratterizzato da sempre gli enti pubblici economici non permette, in linea generale, di ricomprenderli nel quadro classico usuale delle pubbliche amministrazioni. L’identificazione di tale tipo di soggetti è da sempre stata individuata in quegli enti che svolgono la loro attività ordinaria mediante negozi di diritto privato; questo dato non è stato sostanzialmente superato dalla L. 241/1990 e sue successive modificazioni, poiché le pubbliche amministrazioni e gli enti cosiddetti autarchici, ovverosia quelli muniti di poteri autoritativi, continuano a godere dei poteri di specie unilaterali previsti ad hoc dall’ordinamento e l’estensione a questi della possibilità di agire mediante strumenti di diritto privato resta sempre nei fatti una via residuale, pur nella rilevanza dell’estensione generalizzata operata dalla L. 241/1990. Lo svolgimento delle proprie funzioni con atti giuridici di diritto privato non è casuale, poiché gli enti pubblici economici sono chiamati dalla legge ad agire nel mercato ed all’esercizio di attività di impresa; da ciò deriva lo svincolo dalle regole della comune contabilità pubblica e l’inutilità pratica della dotazione di poteri autoritativi ed il conseguente affidamento fin dalle origini - rilevante almeno sino all’entrata in vigore del D. Lgs. 80/1998 - al giudice ordinario delle controversie attinenti i rapporti di dipendenza. E’ del tutto evidente il perché il legislatore abbia voluto effettuare la trasformazione dell’Agenzia del Demanio in ente pubblico economico: oltre al processo di evoluzione che ha portato all’attribuzione alle Regioni negli anni a cavallo del cambiamento del secolo di molta parte dei beni afferenti il pubblico demanio, ad esempio in materia stradale, oppure all’istituzione delle Autorità portuali che hanno sottratto al Demanio larghe competenze in materia, oppure ancora all’apertura alla concorrenza della rete ferroviaria, dunque alla creazione di una Società specifica che si è sovrapposta anch’essa con strumenti di diritto privato ai poteri demaniali, vi è da rilevare che la generale tendenza alla smobilizzazione di abbondanti parti del patrimonio immobiliare pubblico, non poteva che portare ad una modifica legislativa maggiormente consona ai nuovi ruoli di chi era ed è tuttora chiamato a gestire una grande quantità di beni statali. Se comunque il fine degli enti pubblici economici rimane sempre quello della realizzazione dell’interesse pubblico, al pari delle comuni pubbliche amministrazioni e degli enti non economici, si può comprendere come il personale dipendente non possa essere posto alla stregua dei comuni dipendenti pubblici, chiamati a svolgere una funzione che non può essere pertinente con l’attività di impresa e comunque non ricollegata alle leggi di mercato. Appare a questo punto che l’Agenzia del demanio ed i relativi rapporti di lavoro da essa costituiti non rientrano in quel concetto di amministrazione pubblica, così come inteso dall’avviso di concorso in questione e se pure la nuova natura di ente pubblico economico non esenta l’Agenzia dal regime dei controlli usualmente riservati alle strutture pubbliche o al diritto di accesso dei consociati, ciò non può riguardare i titoli di ammissione al concorso in controversia. Per le suesposte considerazioni l’appello e' stato respinto dal Consiglio di Stato, quantomeno senza la condanna alle spese legali del ricorrente in considerazione della natura della questione e la congerie di provvedimenti legislativi continuativamente succedutesi nella materia che, pertanto, possono giustificare la compensazione delle spese tra le parti. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 23.4.2014

 
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Elezioni Europee: in Gazzetta Ufficiale la legge n. 65/2014

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E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.4.2014 la legge 22 aprile 2014, n. 65 Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. Per scaricare la legge cliccare su "Accedi al Provevdimento".

 
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E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.4.2014 la legge 22 aprile 2014, n. 65 Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative dispo ... Continua a leggere

 
PROVVEDIMENTI REGIONALI

Revoca dell'incarico all'assessore: le valutazioni di opportunità politico-amministrative sono sufficienti per l'adozione del provvedimento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. II del 5.5.2014

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Il vaglio, in termini di sufficienza ed idoneità delle ragioni della revoca dell’incarico di assessore a sorreggerne la relativa determinazione, e la conseguente delimitazione del perimetro dell’obbligo di motivazione, vanno condotti alla stregua della natura di tale di atto, tenuto conto che l’affidamento e la revoca dell’incarico di assessore vanno annoverati tra quelli aventi carattere fiduciario, con la conseguenza che il venir meno del rapporto fiduciario – sulla base di valutazioni necessariamente caratterizzate da ampia latitudine discrezionale - giustifica di per sé la revoca dello stesso. Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non ravvisa il Collegio ragioni per discostarsi, la revoca dell’incarico di assessore non riveste natura di atto sanzionatorio e, trattandosi di revoca di incarico fiduciario, la stessa può basarsi su ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al vertice politico, non essendo conseguentemente richiesta – così come per l’affidamento dell’incarico - alcuna particolare motivazione, venendo in rilievo valutazioni ampiamente e sostanzialmente discrezionali, e quindi attinenti alla rilevanza di fattori non normativamente predeterminati, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali i rapporti con l’opposizione o i rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell’Amministrazione, ovvero per l’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’Amministrazione e il singolo assessore, potendo le relative motivazioni fare rinvio anche a semplici ragioni di opportunità politica. Con la conseguenza che la sindacabilità di tale atto in sede di legittimità è limitata ai profili formali ed estrinseci, suscettibili di evidenziare l’arbitrarietà della decisione, in relazione all’ampia discrezionalità spettante al capo dell’Amministrazione locale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2004, n. 1042; 5 dicembre 2012 n. 6228; 23 febbraio 2012 n. 1053; TAR Lazio, Roma, 17 giugno 2009 n. 5732). Posto, quindi, che gli atti di revoca degli assessori degli enti territoriali – analogamente agli atti di nomina - sono sostanzialmente rivolti al miglioramento della compagine di ausilio al vertice dell’ente e sono sottoposti unicamente alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalle fonti primarie e secondarie, ivi compresi gli statuti degli enti medesimi, dovendo pertanto escludersi la loro natura politica in quanto non sono liberi nella scelta dei fini, e tenuto conto che la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al titolare politico dell’amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’amministrazione dell’ente nell’interesse della comunità locale, il carattere ampiamente discrezionale che connota il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore si riflette sulla portata della relativa motivazione, che può consistere nel richiamo a valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell’ente, in ragione della natura fiduciaria dell’incarico. Peraltro, dal paradigma normativo di riferimento, come recato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale impone unicamente la comunicazione della revoca dell’incarico di assessore al Consiglio, si trae la conferma di come tale atto sia frutto di scelte altamente discrezionali del vertice istituzionale sottoposte unicamente alla valutazione dell’organo consiliare di controllo, il quale potrebbe opporsi, tramite una mozione di sfiducia, all’atto di revoca. Ne discende che nella materia in questione il giudice amministrativo è sfornito del sindacato di merito, tassativamente previsto dalla legge per altre ipotesi (art. 134 c.p.a.) ed il suo controllo sull’esercizio della funzione pubblica è condizionato dal connotato latamente politico della scelta che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità se non per profili puramente formali concernenti la violazione di specifiche disposizioni normative dettate per la nomina e la revoca degli assessori e la manifesta abnormità e discriminatorietà del provvedimento di revoca, profili questi che, nella fattispecie in esame, non ricorrono. Applicando le suesposte coordinate interpretative alla controversia in esame, ritiene il Collegio che le motivazioni poste a sostegno del gravato provvedimento siano pienamente idonee a sorreggere la contestata revoca dell’incarico, integrando i comportamenti addebitati al ricorrente ragioni sufficienti a far ritenere venuto meno il rapporto fiduciario che deve intercorrere con il vertice dell’articolazione amministrativa, adeguatamente esternate in un sufficiente apparato motivazionale. Né il giudice può procedere alla verifica, sollecitata da parte ricorrente, in ordine alla congruità delle ragioni sottese alla contestata revoca, essendo il sindacato su tale atto, come sopra ricordato, limitato ai soli profili estrinseci, tenuto conto della natura dello stesso e dell’ampia discrezionalità che lo caratterizza. Negativamente delibate, nel senso di cui sopra, le censure volte a lamentare l’assenza dei presupposti e di motivazione della contestata ordinanza di revoca dell’incarico di assessore, deve parimenti essere rigettata l’ulteriore censura con la quale viene denunciata la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca. Al riguardo, deve osservarsi, in adesione a consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007 n. 209; 5 dicembre 2012 n. 6228; 23 febbraio 2012 n. 1053), che la revoca dell’incarico di assessore comunale è esente dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento in considerazione del fatto che, in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al vertice dell’Amministrazione, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione dell’organo consiliare, non c’è spazio logico, prima ancora che normativo, per dare ingresso all’applicazione dell’istituto partecipativo di cui al citato art. 7, il cui scopo è quello di consentire l’apporto procedimentale da parte del destinatario dell’atto finale al fine di condizionarne il relativo contenuto. Ed invero, le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al vertice dell’Amministrazione, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, risultando il relativo procedimento modellato su scansioni semplificate per consentire un’immediata soluzione della crisi intervenuta nell’ambito del governo locale, che si articola nella valutazione della situazione da parte del vertice al quale compete la scelta in ordine alla modificazione della compagine della giunta e nella comunicazione motivata di ciò all’organo consiliare, senza l’interposizione della comunicazione dell’avvio del procedimento all’assessore assoggettato alla revoca, la cui opinione è irrilevante per la normativa attuale salvo che non venga fatta propria dal consiglio. Deve inoltre rilevarsi che, essendo il procedimento in esame semplificato al massimo per consentire un’immediata soluzione della crisi intervenuta nell’ambito del governo locale, l’interposizione della comunicazione dell’avvio del procedimento osterebbe a tale finalità, potendo quindi tale adempimento essere legittimamente omesso. Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. II del 5.5.2014

 
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