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Incompatibilità/inconferibilita': Non sussiste alcuna causa di incompatibilità/inconferibilità tra la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune e la qualifica di dipendente pubblico non titolare di un incarico o di funzioni dirigenziali.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'orientamento A.N.AC. n. 37/2014

Con orientamento n. 37/2014 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che "Non sussiste alcuna causa di incompatibilità/inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, tra la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune e la qualifica di dipendente pubblico non titolare di un incarico o di funzioni dirigenziali"
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'orientamento A.N.AC. n. 37/2014
Con orientamento n. 37/2014 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che "Non sussiste alcuna causa di incompatibilità/inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, tra la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune e la qualifica di dipendente pubblico non titolare di ... Continua a leggere
Anticorruzione: non è opportuno che il responsabile della prevenzione della corruzione rivesta anche il ruolo di responsabile dell’ufficio contratti o dell’ufficio preposto alla gestione del patrimonio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'orientamento A.N.AC. n. 38/2014

Con orientamento n. 38/2014 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che "Non è opportuno che il responsabile della prevenzione della corruzione rivesta anche il ruolo di responsabile dell’ufficio contratti o dell’ufficio preposto alla gestione del patrimonio, trattandosi di settori maggiormente esposti al rischio della corruzione (vedi circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'orientamento A.N.AC. n. 38/2014
Con orientamento n. 38/2014 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che "Non è opportuno che il responsabile della prevenzione della corruzione rivesta anche il ruolo di responsabile dell’ufficio contratti o dell’ufficio preposto alla gestione del patrimonio, trattandosi di settori maggior ... Continua a leggere
Funzione Pubblica: adottato il Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 25.6.2014

A chiusura del tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo. Nel documento, si precisa che i criteri indicati nel presente esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitualità e professionalità] e b) [conflitto di interessi]. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi]. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b). Gli incarichi considerati nel documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito. a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ. 1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessitàdell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). 2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. b) CONFLITTO DI INTERESSI. 1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita. 2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore. 3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. 4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. 6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio. 7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti. 8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse. 9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. c) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI LAVORO. 1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro. 2. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego. 3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un P/DB eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione. 4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione. 5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996). 6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo. Per scaricare il Regolamento cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 25.6.2014
A chiusura del tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato forma ... Continua a leggere
Uffici giudiziari: in G.U. il decreto sulle misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto legge n. 90/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.6.2014

Entra in vigore oggi il decreto legge n. 90/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 144 del 24.6.2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari." Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto legge n. 90/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.6.2014
Entra in vigore oggi il decreto legge n. 90/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 144 del 24.6.2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari." Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Prov ... Continua a leggere
INPS: autismo, linee guida medico-legali
segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi del messaggio Inps n. 5544/2014

L'Istituto Previdenziale ha inteso chiarire, con il messaggio 5544/2014, le linee guida circa la fattispecie comprendente i malati cronici affetti da "autismo". Con tale iniziativa di semplificazione l'Ente di previdenza ha inteso cessare una procedura che prevedeva l'effettuazione di visite mediche definibili "fotocopia" a distanza di pochi anni l'una dall'altra, per confermare lo stato di malattia cronica, non regredibile, per le patologie riconducibili appunto all'autismo, nella sua definizione di "grave disabilità sociale a carattere cronico evolutivo". Al fine di evitare ricorrenti disagi ai bambini e ragazzi, nonchè alle loro famiglie, i medici legali dell'Istituto dovranno attenersi nel non prevedere il requisito della rivedibilità fino al compiersi del diciottesimo anno, ai fini del riconoscimento della invalidità civile e dell'handicap. Per tale patologia, al contempo, è prevista, in alternativa, a valutazione discrezionale effettuata dai medici delle strutture specializzate del servizio sanitario nazionale ovvero accreditate, l'attestazione di un "disturbo dello spettro autistico di tipo lieve o border line con ritardo mentale lieve o assente". Da tale patologia medica purtroppo non si guarisce, per tale ragione il discrimine, sul quale l'Istituto previdenziale per mezzo dei propri medici tenta di cimentarsi, potrebbe rappresentare un terreno scivoloso e a rischio di errore, circa la scientificità ed inoppugnabilità di valutazioni di natura eminentemente discrezionale. Per scaricare il messaggio Inps cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi del messaggio Inps n. 5544/2014
L'Istituto Previdenziale ha inteso chiarire, con il messaggio 5544/2014, le linee guida circa la fattispecie comprendente i malati cronici affetti da "autismo". Con tale iniziativa di semplificazione l'Ente di previdenza ha inteso cessare una procedura che prevedeva l'effettuazione di visite medich ... Continua a leggere
Anticorruzione: i chiarimenti dell'A.N.AC. sulle modalità di segnalazione da parte dei dipendenti pubblici di condotte illecite
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti degli orientamenti A.N.AC. n. 40-41-2/2014

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato tre orientamenti in materia di segnalazione di condotte illecite. Nell'orientamento n. 40/2014 viene precisato che il dipendente che, in ragione del rapporto di lavoro, sia venuto a conoscenza di condotte illecite, può effettuare la segnalazione di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 anche al responsabile per la prevenzione della corruzione. Nell'orientamento n. 41/2014 si precisa che: "Il dipendente pubblico soddisfa l’obbligo di cui agli articoli 361 e 362 c.p., con la segnalazione al proprio superiore in quelle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all’informativa interna e nelle quali sono riservate soltanto ai livelli superiori i rapporti esterni (Cass. Pen. sez. VI, 11.10.1995, n. 11597)." Da ultimo nell'orientamento n. 42/2014 sulla tutela dell'anonimato si precisa che: "L’anonimato del dipendente che ha segnalato condotte illecite, ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, deve essere tutelato anche nei confronti dell’organo di vertice dell’amministrazione, salvo il caso in cui il segnalante presti il proprio consenso o nel caso in cui, nell’ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la contestazione dell’addebito sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione medesima e la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato."
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti degli orientamenti A.N.AC. n. 40-41-2/2014
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato tre orientamenti in materia di segnalazione di condotte illecite. Nell'orientamento n. 40/2014 viene precisato che il dipendente che, in ragione del rapporto di lavoro, sia venuto a conoscenza di condotte illecite, può effettuare la segnalazione di c ... Continua a leggere
DIRIGENZA MINISTERI – Quesito su riconoscimento di ferie non godute, maturate nel precedente rapporto di lavoro in diversa amministrazione del medesimo comparto.
ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
E’ possibile riconoscere ad un dirigente, assunto quale vincitore di concorso, i periodi di ferie maturati e non goduti nel precedente rapporto di lavoro presso un’altra amministrazione del medesimo comparto di contrattazione?
COMPARTO SANITA’ – Quesito su frequenza di un master universitario di durata annuale e concessione, per due anni solari, delle 150 ore per diritto allo studio.
ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Possono essere concesse per due anni solari consecutivi le 150 ore previste per il diritto allo studio ex art. 22 del CCNL del 20 settembre 2001, al fine di permettere la frequenza di un master universitario di durata annuale ad un dipendente che ne ha fatto richiesta?
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare: la circolare Mef sulla rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 1° luglio 2014
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti nella circolare MEF n. 20/2014

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n. 20/2014 ha precisato che "L’art.2 del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2014, è risultata pari all’1,1 per cento. In relazione alla suindicata rivalutazione si fa presente che l’INPS, ai sensi dell’art.1, comma 11, della legge 27.12.2006, n.296, con circolare n.76 dell’11.06.2014, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2013, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015." Tali tabelle, allegate alla circolare unitamente alla modulistica per la richiesta dell’assegno, sono rese disponibili esclusivamente con le seguenti modalità: invio della circolare per posta elettronica; consultazione della circolare nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/. Il Mef. Nella circolare, ribadisce poi che, con l’istituzione dell’IMU nell’anno 2012, i redditi dominicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati non sono più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF ma, mantenendo la loro natura reddituale, vanno comunque considerati nel reddito familiare complessivo, desumendo il relativo importo dai righi 147 e 148 del mod.730-3 e dal rigo RN50, colonne 1 e 2, del mod. Unico. Per scaricare la circolare e gli allegati cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti nella circolare MEF n. 20/2014
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n. 20/2014 ha precisato che "L’art.2 del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annu ... Continua a leggere
Corte dei Conti: quando il conferimento al Segretario comunale delle funzioni di Direttore Generale determina un danno erariale
segnalazione del Dott. Gianmarco Sadutto della sentenza della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale Lombardia n. 122/2014

Il contenzioso instauratosi innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, è stato definito con sentenza n. 122/2014. La Procura regionale ha avanzato una pretesa risarcitoria riferita all’ingiustificato esercizio, da parte del Sindaco e del Segretario comunale, della facoltà prevista dall’art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nel testo all’epoca vigente, che consentiva, nei Comuni con numero di abitanti inferiore a 15.000, di attribuire al Segretario comunale la funzione di Direttore Generale, con riconoscimento della relativa indennità. Ad avviso della Procura erariale, l’attività istruttoria ha rilevato l’assoluta irragionevolezza e totale inutilità dell’attribuzione delle funzione di Direttore Generale del Comune al Segretario dell’Ente locale. Il comportamento dei convenuti è da ritenersi gravemente colposo: il Sindaco per aver adottato il provvedimento di conferimento dell’incarico contestato e il Segretario comunale per aver beneficiato del relativo compenso senza rilevarne l’irragionevolezza. I menzionati profili di illegittimità, oltre a costituire inescusabile violazione degli obblighi di servizio, sono indici estremamente significativi della illiceità della condotta e, di conseguenza, della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave in capo ai convenuti. Sul punto la Procura precisa che l’art. 108 del D.Lgs. n. 267 del 2001 al comma IV consente il conferimento al Segretario comunale delle funzioni di Direttore Generale ma solo per far fronte a specifiche e peculiari circostanze ed esigenze di carattere locale, quindi, tale figura manageriale non è sempre necessaria nell’organizzazione di un Ente, in base ad un duplice dato normativo: - la soppressione di tale figura manageriale nell’organizzazione amministrativa comunale tranne che negli Enti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, così come previsto nel D.L. n. 2 del 25 gennaio 2010 convertito nella legge n. 42 del 26 marzo 2010; - l’espressa previsione normativa recata dall’art. 97, comma 4 del T.U.E.L. secondo cui, in mancanza di nomina del Direttore Generale "Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività". Pertanto, i richiamati presupposti normativi attribuiscono il potere di nomina del Direttore Generale ma non ne attestano certo il concreto corretto esercizio da parte del titolare e cioè la conformità della scelta operata dalla P.A. alle regole giuridiche di rispondenza all’interesse pubblico, di logicità, adeguatezza, proporzionalità, economicità, efficacia. L’istituto giuridico della direzione generale degli Enti locali – secondo i requirenti – non è uno strumento di mero automatismo, funzionale soltanto all’attribuzione di un incremento salariale al Segretario comunale, viceversa è finalizzato all’incremento dell’efficacia efficienza dell’azione amministrativa. E’ necessaria l’esistenza di una sostenibile ragione giustificativa della funzione, tanto più incisiva e puntuale quanto più ridotte risultino le dimensioni del Comune in termini di apparato burocratico, di numero di abitanti, di presenza in sede del direttore nominato, come nel caso di specie. Non risulta, nel periodo considerato, la predisposizione e la conseguente adozione da parte del Comune degli atti di gestione previsti dall’art 197, comma 2, lett. a), b) e c), né il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di cui all’art. 169 T.U.E.L.. Per i requirenti sussisterebbe un’evidente correlazione logico-giuridica tra la normativa che statuisce la facoltatività del P.E.G. negli Enti locali di ridotte dimensioni (art. 169 del T.U.E.L.) e la facoltatività della nomina negli stessi della figura direttoriale (art. 108 del T.U.E.L.). Di conseguenza, se il Comune non intendeva dotarsi del P.E.G. neppure avrebbe dovuto dotarsi del Direttore Generale, che proprio alla predisposizione di tale strumento gestionale è essenzialmente preposto per legge. Scrutinate le eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalla difesa dei convenuti, il Collegio ha affermato, anche nel merito, la responsabilità erariale dei convenuti. Con riferimento al difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, il Collegio rileva il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i giudici contabili possono e devono verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’Ente pubblico sotto il profilo del corretto esercizio della discrezionalità. Pertanto è possibile il sindacato delle scelte discrezionali, in presenza di atti contra legem o palesemente irragionevoli ovvero ancora altamente diseconomici (cfr. ex multis Cass. Civ. SS.UU. n. 33 del 29 gennaio 2001; n. 6851 del 6 maggio 2003; n. 1979 del 13 febbraio 2012; n. 20 78 del 23 novembre 2012 e Corte dei conti, Sez. III° n. 281 del 23 settembre 2008; Sez. Abruzzo n. 1 del 7 gennaio 2004; Sez. I° n. 115 del 1° aprile 2003). In altri termini, il comportamento contra legem o irrazionale del pubblico agente non è mai al riparo dal sindacato, non potendo esso costituire esercizio di una scelta discrezionale insindacabile. L’art.1, comma 1 della Legge n. 20/94 non può rappresentare, infatti, uno schermo di protezione per le decisioni irragionevoli o assunte in violazione di norme di legge, che abbiano causato un danno erariale (Sez. Campania n. 377 del 26 marzo 2012; Sez. Lombardia n. 30 del 27 gennaio 2012; Sez. Sicilia n. 2152 del 15 ottobre 2010). Pertanto, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, rigettandola. Parimenti infondata risulta essere l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per carenza d’interesse ad agire. A tal proposito, infatti, il Collegio rileva, che nell’atto di citazione risultano chiaramente individuabili non solo il danno con i requisiti di certezza, attualità e concretezza, ma anche il fatto che vi ha dato origine e le posizioni soggettive alle quali sono addebitate le pretese risarcitorie. Passando ora al merito il Collegio deve rilevare, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei convenuti, che le norme interne non precludono al Segretario comunale l’esercizio di poteri gestionali. Pur considerando gli atti di nomina quale espressione del potere di organizzazione dell’Ente, la condotta dei convenuti appare non conforme a ragionevolezza in applicazione dei principi di buona gestione a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, che è attività non libera ma vincolata nel fine. Infatti, le finalità dell’agire amministrativo sono riconducibili ai concetti di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., come appare evidente dall’art. 1, comma 1 della Legge n. 241 del 1990 (nel testo modificato dall’art. 1 della Legge n. 15 del 2005 e dall’art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 69 del 2009), il quale stabilisce che: "l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario". Inoltre, risulta evidente che i convenuti hanno agito in dispregio delle più elementari regole di prudenza e di buona amministrazione, avendo concordato un compenso assolutamente spropositato in considerazione delle oggettive ridottissime dimensioni demografiche ed organizzative dell’Ente. Tanto premesso nel caso di specie deve rilevarsi che il conferimento al Segretario Comunale delle due aree gestionali "affari generali" e "servizi alla persona" non avrebbe comportato di per sé necessariamente alcun onere economico aggiuntivo per il Comune perché rientranti nelle funzioni attribuibili per legge e per previsione statutaria al Segretario comunale, e quindi non specificamente soggette a remunerazione aggiuntiva sullo stipendio base. Il comportamento ha cagionato un rilevante danno all’Ente locale, ascrivibile ai convenuti. In riferimento al quantum debeatur, il Collegio, ai fini dell’esercizio del potere riduttivo, ha dato rilevanza al parere favorevole della Giunta comunale. Pur se non è sufficiente per elidere l’elemento della colpa grave, ne viene in concreto ad attenuare la consistenza. Di conseguenza, a fronte dell’importo di danno azionato dalla Procura regionale, ai convenuti può essere imputata la minor somma di euro 10.000,00, ad oggi già rivalutata oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo, somma che deve essere ripartita addebitandone il 40% al Sindaco (euro 4.000,00) ed il 60% al Segretario comunale (euro 6.000,00), in ragione della professionalità specifica di quest’ultimo che è organo di consulenza generale dell’Ente e disponeva di maggiori elementi per prevedere le ricadute negative della contestata condotta.
segnalazione del Dott. Gianmarco Sadutto della sentenza della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale Lombardia n. 122/2014
Il contenzioso instauratosi innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, è stato definito con sentenza n. 122/2014. La Procura regionale ha avanzato una pretesa risarcitoria riferita all’ingiustificato esercizio, da parte del Sindaco e del Segretario comunale, de ... Continua a leggere
Riforma della P.A.: le osservazioni del Presidente Cantone al decreto legge n. 90/2014
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti delle osservazioni A.N.AC. al dl n. 90/2014 del 3.7.2014

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone in data 3 luglio 2014 ha partecipato all’audizione della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati in relazione all’iter di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 e ha depositato le osservazioni al testo del decreto-legge citato. Per scaricare le osservazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento"
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti delle osservazioni A.N.AC. al dl n. 90/2014 del 3.7.2014
Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone in data 3 luglio 2014 ha partecipato all’audizione della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati in relazione all’iter di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 e ha depositato le osservazioni al testo ... Continua a leggere
Concorsi pubblici: errori commessi dalla Commissione nella valutazione dei titoli dei candidati e nell'applicazione dei criteri di valutazione non costituisco per il concorrente non collocato in posizione utile in graduatoria titolo per ottenere un altrettanto erroneo calcolo dei punteggi spettanti
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.6.2014

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha precisato che eventuali errori commessi dalla Commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli presentati da altri concorrenti ed anche eventuali illegittimità commesse per l'erronea applicazione dei criteri di valutazione, peraltro non percepibili immediatamente in questo ambito, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non costituiscono comunque per il concorrente non collocato in posizione utile in graduatoria titolo per ottenere un altrettanto erroneo o illegittimo calcolo dei punteggi spettanti (Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3790). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.6.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha precisato che eventuali errori commessi dalla Commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli presentati da altri concorrenti ed anche eventuali illegittimità commesse per l'erronea applicazione dei criteri di valutazione, pe ... Continua a leggere
Attribuzione di punteggi nei concorsi: il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico e rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.6.2014

Nella controversia in esame il ricorrente con il secondo motivo del gravame principale eccepisce che l'attribuzione di un solo punto per il "curriculum" professionale sarebbe viziata da difetto di motivazione e di istruttoria, nonché da illogicità manifesta, perché, avendo il bando previsto solo punteggi per valutazioni da buono fino a ottimo varianti dallo 0 al 5, la commissione si sarebbe limitata, in sede di specificazione dei criteri, a stabilire che la valutazione sarebbe stata effettuata in base alla significatività degli elementi contenuti nei "curricula", mentre avrebbe dovuto prefissare criteri atti a specificare quali di essi elementi sarebbero stati ritenuti significativi ai fini della attribuzione del punteggio. Invece, in assenza di criteri specifici, la Commissione sarebbe stata tenuta a motivare puntualmente, in sede di valutazione dei "curricula", i singoli punteggi assegnati, dando conto delle preferenze accordate. Il Consiglio di Stato ha osservato in primo luogo che è pacifico in giurisprudenza il principio che l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente assolto mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; inoltre la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4457). Tale conclusione si impone, a maggior ragione, allorquando (come nella fattispecie) la Commissione abbia preventivamente enucleato, sulla base di quanto prescritto dal bando, in una griglia i criteri in base ai quali avrebbe proceduto alla all'attribuzione del voto. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.6.2014
Nella controversia in esame il ricorrente con il secondo motivo del gravame principale eccepisce che l'attribuzione di un solo punto per il "curriculum" professionale sarebbe viziata da difetto di motivazione e di istruttoria, nonché da illogicità manifesta, perché, avendo il bando previsto solo pu ... Continua a leggere
Premio di concedamento: tale beneficio non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. I bis del 26.6.6.2014

La controversia risolta dal TAR Lazio con la sentenza in esame concerne il ricorso presentato da volontari in ferma breve collocati in congedo per fine ferma e poi avviati al corso per allievi Carabinieri presso le relative scuole dell’Arma che hanno chiesto l’accertamento, e quindi la consequenziale condanna della p.a., del loro diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 40, comma 1, della legge n. 958 del 1986. Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge ed in particolare l’errata valutazione della situazione in fatto connessa al transito nell’Arma dei Carabinieri: con il congedo di fine ferma, in sostanza, il rapporto di servizio si è interrotto per proseguire poi solo dopo la frequentazione di un Corso di formazione previsto per l’inquadramento nel ruolo degli allievi Carabinieri. Il giudice amministrativo ha rigetto il ricorso rilevando che la norma invocata così dispone: "Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato". L’articolo è stato di recente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare quella del Consiglio di Stato, nei sensi secondo cui: "Il diritto al premio di congedamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 40, non sussiste per il militare che, già in ferma, non sia cessato completamente dal servizio, per essere, in particolare, transitato in s.p.e. o comunque in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate o delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile"(Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2011 n. 1337). Anche una recente decisione di questa Sezione, la n. 2366 del 5 marzo 2013, condivide "…l'orientamento interpretativo in materia consolidatosi nel senso che il premio di congedamento, previsto dall'art. 40, l. 24 dicembre 1986 n. 958, ha il suo unico presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile, sicchè non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o, comunque, per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo; detto beneficio non ha natura retributiva, non integra un trattamento di fine rapporto e neppure costituisce un'elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare, chi cessa completamente dal servizio militare, a ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società civile (Cons. Stato, sez. IV, 6.8.2012 n. 4452). L’interpretazione giurisprudenziale è stata condivisa dalla Sezione (Cfr. altresì, T.A.R. Lazio, sez. I/bis, 22.5.2012 n. 4630 e 1.9.2012 n. 7460, n. 9842 del 2007) che ha ripetutamente evidenziato la natura del premio di congedamento finalizzato a consentire di sopperire alle più immediate esigenze del militare che lasci il servizio senza avere diritto alla pensione, affermando che detto premio: - ha il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile; - non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo; esclusione che trova peraltro giustificazione anche nel fatto che il transito agevolato in tali Corpi costituisce già di per sé un istituto di natura premiale per il servizio prestato in posizione di ferma. Siccome nel caso di specie i ricorrenti, sia pure dopo l’espletamento di un corso di formazione, sono stati immessi nella qualifica iniziale del ruolo permanente dell’Arma dei Carabinieri per effetto di un concorso loro riservato può ritenersi che l’interpretazione prevalente dettata dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata possa ritenersi incompatibile con le pretese di parte ricorrente. Per scaricare la sentenza cliccare su " Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. I bis del 26.6.6.2014
La controversia risolta dal TAR Lazio con la sentenza in esame concerne il ricorso presentato da volontari in ferma breve collocati in congedo per fine ferma e poi avviati al corso per allievi Carabinieri presso le relative scuole dell’Arma che hanno chiesto l’accertamento, e quindi la consequenzia ... Continua a leggere
Indennità di supercampagna: l'indennità non va riconosciuta a tutto il personale militare, ma soltanto a quello impiegato presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Sez. I bis del 26.6.2014

Nella controversia in esame i ricorrenti sottufficiali hanno chiesto la corresponsione della indennità di supercampagna che sarebbe stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa ai reparti, anche se distaccati, inquadrati nel medesimo modo e svolgenti le medesime funzioni di quelli che tale indennità percepiscono. Il tutto in analogia con quanto previsto dall’art. 5, co. 9, del D.P.R. 394/95. Il TAR ha rigettato il ricorso precisando che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, anche molto recente, non e' possibile la corresponsione della indennità cd. di supercampagna prevista dal DPR n. 360/1996 (cfr. sentenza Tar Lazio, sez. I bis,15 maggio 2014 n. 5143; 16 aprile 2014 n. 4101; 17 febbraio 2014 n. 1903) al di fuori dai casi previsti. Tale indennità, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato DPR n. 360/1996, spetta al personale applicato alle strutture individuate con decreto del Ministero della Difesa che devono mantenere un costante livello operativo ed addestrativo. Sostengono i ricorrenti che l’attività da loro svolta è omologa a quella di altri reparti cui è riconosciuta la predetta indennità impiegati nella stessa aera aeroportuale. In particolare, fanno riferimento al 155° Gruppo Volo Piacenza, in forza al 50° Stormo di Piacenza come pure la 115^ Squadriglia radar Remota di Capo Mele, cui essi appartengono. Nel ricorso prospettano pertanto essenzialmente tale circostanza e richiamano una norma contenuta nel provvedimento di concertazione delle Forze Armate del 20.7.1995, in particolare l’art. 5, comma 9, del DPR n. 394/95 "L'indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni" . In realtà, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il successivo DPR n. 360/1996, che ha disciplinato concretamente l’indennità di supercampagna prevista dall’art. 3 della legge n. 78/83, attribuisce un ulteriore aumento percentuale all’indennità operativa di base (cosiddetta di campagna) solo al personale in servizio presso specifiche strutture di pronto intervento che comunque devono essere comprese in un contingente massimo di unità indicato con decreto del Ministero della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa di concerto con il Ministero del Tesoro. L’Amministrazione, nell’individuazione di tale personale esercita un potere discrezionale sorretto da una specifica istruttoria che tende ad individuare le organizzazioni militari che hanno le caratteristiche e la priorità per lo stesso riconoscimento. Il personale che rientra nelle medesime strutture ha dunque diritto alla maggiorazione prevista, ferma restando la distinzione tra l’indennità di supercampagna e la più generale indennità di campagna (ciascuna di esse ha peraltro diversa fonte normativa e forme autonome di applicazione). Pertanto, l’indennità di supercampagna non può essere invocata dal personale come quello ricorrente in servizio in unità di supporto o in forza amministrata. A tale personale spetta invece l’indennità di campagna. In altre parole, l'indennità di supercampagna non va riconosciuta a tutto il personale militare, bensì soltanto a quello impiegato presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo. L'individuazione concreta di detto personale è affidata a scelte di natura tecnico discrezionale che riguardano il merito delle scelte operative militari, come tali insindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità e abnormità. Nel caso di specie, d’altra parte, non risulta irragionevole, né fonte di disparità di trattamento, l'esclusione dalla percezione dell'indennità rivendicata. Non emerge infatti alcun supporto normativo per consentire l'estensione dell'indennità di supercampagna a personale come quello ricorrente in servizio in unità di supporto o in forza amministrata, atteso che tale evenienza viene a porsi in contrasto con la specifica norma di riferimento, che opera una netta selezione dei soggetti beneficiari (cfr. TAR Lazio, sez. I, n. 10828/2013). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Sez. I bis del 26.6.2014
Nella controversia in esame i ricorrenti sottufficiali hanno chiesto la corresponsione della indennità di supercampagna che sarebbe stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa ai reparti, anche se distaccati, inquadrati nel medesimo modo e svolgenti le medesime funzioni di quelli che tal ... Continua a leggere
COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI – Quesito su possibilità di riconoscimento, per la durata del periodo di licenziamento a seguito di procedimento disciplinare, del trattamento economico spettante a titolare di posizione organizzativa, successivamente reintegrato in servizio.
ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Quale trattamento economico deve essere riconosciuto al dipendente, titolare di posizione organizzativa, che, licenziato a seguito di procedimento disciplinare, sia stato successivamente reintegrato in servizio a seguito di sentenza di secondo grado emessa dal giudice del lavoro, per tutta la durata del periodo di licenziamento?
ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Quale trattamento economico deve essere riconosciuto al dipendente, titolare di posizione organizzativa, che, licenziato a seguito di procedimento disciplinare, sia stato successivamente reintegrato in servizio a seguito di sentenza di secondo grado emessa dal giudice del lavoro, per tutta la dura ... Continua a leggere
COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI – Quesito su organizzazione del lavoro per turni e possibilità di erogazione della relativa indennità per i periodi di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Ad un dipendente inserito in organizzazione del lavoro per turni compete la relativa indennità, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 per un periodo in cui lo stesso è impegnato in un corso di aggiornamento professionale?
COMPARTI MINISTERI, AGENZIE FISCALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Quesito su possibilità di cumulo, nella medesima giornata, dei riposi per allattamento e dei riposi compensativi.
ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
E’ possibile cumulare nella medesima giornata lavorativa, i riposi giornalieri per allattamento ed i riposi compensativi?
Ministero del Lavoro: Avviso pubblico premi Prof. Massimo D’Antona
segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un Avviso pubblico, a seguito di un protocollo d’intesa stipulato con la Fondazione omonima, per l’attribuzione di Premi di studio alla memoria del prof. Massimo D’Antona. Detta iniziativa è stata intrapresa per l’attribuzione, agli studenti, di riconoscimenti economici per premiare le migliori tesi di laurea (con esclusione delle triennali) o di dottorato, in materia di "Diritto del Lavoro". Il valore dei due premi distinti, messi a bando, è di 4.000 € lordi, ciascuno da assegnarsi, a cura di una commissione appositamente nominata con decreto del Ministro del Lavoro, per le tesi di laurea e dottorato, svolte in materia gius-lavoristica, discusse nel periodo compreso tra il 1° aprile 2012 e il 31 maggio 2014. Le domande dovranno pervenire, materialmente ed improrogabilmente, entro le ore 24.oo del 31 luglio 2014 presso il: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive (ex Direzione Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione – Divisione I°) Palazzina C 1° piano via Fornovo 8 – 00192 Roma. Per ulteriori informazioni e approfondimenti visionare il sito web della Fondazione Prof. Massimo D’Antona onlus.
segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un Avviso pubblico, a seguito di un protocollo d’intesa stipulato con la Fondazione omonima, per l’attribuzione di Premi di studio alla memoria del prof. Massimo D’Antona. Detta iniziativa è stata intrapresa per l’attribuzione, agli stude ... Continua a leggere
Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali: la circolare del Ministero dell'Interno sulle Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale
segnalazione del dott. Gianmarco Sadutto della circolare del Ministero dell'Interno

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 fornisce le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale stabilito con Legge 7 aprile 2014 n. 56. L’art. 1 della suddetta Legge, infatti, ha dettato, tra l’altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei consigli delle città metropolitane, sia dei presidenti e dei consigli delle province non costituite in città metropolitane. Dal Tavolo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con le associazioni rappresentative delle Autonomie locali è emersa l’esigenza di fornire un contributo da parte del Ministero dell’Interno, almeno per la prima applicazione della legge, attesa l’opportunità di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale di tutti i relativi procedimenti elettorali. Le linee guida fornite non superano l’organizzazione concreta delle consultazioni ed ogni onere finanziario correlato resta a far capo all’Ente territorialmente interessato. Il Ministero in primo luogo per le operazioni di voto consiglia, con riferimento ai consigli metropolitani ed ai presidenti e consigli delle province (non costituiti in città metropolitane) nelle quali gli organi elettivi sono scaduti, la giornata di Domenica 28 dalle ore 8 alle ore 20. Le procedure introduttive hanno il loro preludio con l’indizione dei comizi elettorali, il sindaco del comune capoluogo, è tenuto a provvedervi (in qualità di sindaco metropolitano). I comizi per l’elezione dei presidenti e dei consigli provinciali vengono convocati con provvedimento del presidente della provincia o del commissario straordinario. Il termine stabilito per l’adozione del suddetto provvedimento è il 40° giorno antecedente quello della votazione (ad esempio, entro il 19 agosto 2014 nel caso ipotizzato di svolgimento delle elezioni il 28 settembre c. a. ). E’ necessario, poi, sia per le elezioni dei consigli comunali, sia per le elezioni dei presidenti e consigli provinciali, costituire un ufficio elettorale apposito "presso l’amministrazione provinciale o presso la sede della provincia". Nell’ambito di questo ufficio dovrà costituirsi, in aggiunta, un seggio elettorale composto da un dirigente, o da un funzionario della provincia, che lo presiede e coordina. Fondamentale è poi l’individuazione del corpo elettorale. Questo è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica. Non possono farvi parte gli ex amministratori elettivi dei comuni, nelle ipotesi in cui il comune risulti commissariato. I segretari comunali, per adempiere correttamente, dovranno far pervenire all’ufficio elettorale costituito presso la provincia, apposita attestazione con l’elenco e le generalità complete del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente al voto. Sulla base di quest’ultime si formerà la lista sezionale degli aventi diritti al voto. Terminata questa fase iniziale si passa alla "presentazione delle liste dei candidati ai consigli metropolitani o provinciali e delle candidature a presidente di provincia". Le modalità di presentazione di liste e candidati sono disciplinata dalla legge n. 56/2014. Tra le varie prescrizioni si rammenta che: " sono eleggibili a consigliere metropolitano o a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei comuni della provincia. Limitatamente alle prime elezioni di ciascun presidente e consiglio provinciale sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti". Non godono dell’elettorato passivo né i presidenti né consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato. Per eleggere il presidente della provincia sono eleggibili i sindaci della medesima e anche i consiglieri uscenti, solo per la prima applicazione della legge. Le liste dei candidati dovranno essere sottoscritte dagli aventi diritto al voto (5% metropolitane, 15% provinciali). I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. Tutte le liste dovranno avere un contrassegno elettore di forma circolare. L’Ufficio elettorale deve svolgere numerose verifiche sulle candidature. L’esame delle liste e candidature a presidente sarà terminato entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone l’esito ai delegati delle liste o dei candidati a presidente. Queste liste esaminate dovranno essere pubblicate nel sito internet della provincia entro l’8° giorno antecedente quello della votazione. Sulla propaganda e le affissioni si applica la legge n. 212 del 1956 e successive modificazioni. Nelle città metropolitane con maggior numero di elettori si possono creare delle "sottosezioni" per adempiere alle operazioni di voto e scrutinio. L’elettore riceverà una scheda di voto, a seconda della fascia demografica di appartenenza, ed esprimerà un voto avente per legge un diverso "indice di ponderazione" ( un diverso valore). Per un’opportuna differenziazione, le schede di voto avranno anche l’indicazione sulla parte esterna della fascia demografica cui appartiene il comune dell’amministratore. Per le modalità relative ai rappresentanti di lista, al materiale in dotazione ai seggi, autenticazione delle schede di votazione, alle modalità di votazione e alle operazioni di scrutinio si rimanda al testo della circolare scaricabile cliccando si "Accedi al Provvedimento". Infine, alla proclamazione dei risultati provvede per legge, l’ufficio elettorale in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio centrale e dalle eventuali sottosezioni. L’Ufficio dovrà provvedere al calcolo dell’indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto ovviamente dei dati del censimento ufficiale della popolazione e seguendo tutti i vari passaggi dell’iter di calcolo stabilito dall’Allegato A alla legge.
segnalazione del dott. Gianmarco Sadutto della circolare del Ministero dell'Interno
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 fornisce le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale stabilito con Legge 7 aprile 2014 n. 56. L’art. 1 della suddetta Legge, infatti, ha dettato, tra l’altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale d ... Continua a leggere
Anticorruzione: in arrivo agli Enti Locali il Questionario della Prefettura sull'attuazione della Trasparenza e la prevenzione dei fenomeni di corruzione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Protocollo d'Intesa A.N.AC. e Ministero dell'Interno sulle Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo per la prevenzione dei fenomeni della Corruzione e dell'attuazione della Trasparenza Sezione Enti Locali

Il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa con il quale hanno adottato le Linee guida ANAC - Prefetture - UTG ed Enti Locali per l'avvio di un circuito collaborativo per la prevenzione dei fenomeni della Corruzione e l'attuazione della Trasparenza.In particolare con le linee guida si forniscono i primi orientamenti interpretativi utili per l'attuazione delle previsioni sancite dall'art. 32 del D.L. 90/2014 che consente al Presidente dell'A.N.AC. di richiedere ai Prefetti di adottare straordinarie misure per la gestione ed il monitoraggio dell'impresa che risulti coinvolta nei procedimenti penali per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione o di situazioni anomale o sintomatiche di condotte criminali. Le Linee si suddividono in Settore Enti Locali e Settore Appalti Pubblici. Relativamente al Settore Enti locali si è voluto fare il punto sull'adozione dei Piani Triennali di prevenzione della Corruzione e dei Programmi per la Trasparenza e l'Integrità con i quali le P.A. rispettivamente individuano da un lato i piani istituzionali più esposti a rischio corruzione con le conseguenti contromisure e dall'altro rendono accessibili informazioni essenziali sui servizi erogati, i rispettivi costi (effettivi e di personale) supportati nonchè l'andamento di quest'ultimi nel tempo. Sia per il Piano Triennale che per i Programmi per la Trasparenza l'ANAC con deliberazione n. 50/2013 ha fissato il termine del 31 gennaio di ogni anno per la loro adozione e pubblicazione di guisa che in virtù delle Linee Guida in argomento le Prefetture entro 15 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida invieranno in via telematica agli Enti Locali delle rispettive province (Comuni, Province, Comunità Montane) un apposito questionario che, debitamente compilato, dovrà essere restituito nei 45 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida. Nei successivi trenta giorni i Prefetti inoltreranno all'ANAC i risultati dell'iniziativa.Le voci presenti nel questionario sono dirette a far emergere le criticità incontrate nella redazione del Piano anticorruzione e del Programma per la Trasparenza ed Integrità e, quindi, orientare le iniziative dei Prefetti in tutti gli ambiti di intervento a supporto degli Enti Locali e della collettività.Il Protocollo prevede poi ulteriori misure per quanto attiene al settore degli Appalti. Per scaricare le linee Guida cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Protocollo d'Intesa A.N.AC. e Ministero dell'Interno sulle Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo per la prevenzione dei fenomeni della Corruzione e dell'attuazione della Trasparenza Sezione Enti Locali
Il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa con il quale hanno adottato le Linee guida ANAC - Prefetture - UTG ed Enti Locali per l'avvio di un circuito collaborativo per la prevenzione dei fenomeni della Corruzione e l' ... Continua a leggere
Trattamento economico di maternità: la pretesa del dipendente di un ente pubblico alla corresponsione, da parte del datore di lavoro, dell'indennità giornaliera di maternità rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 7.7.2014

Per effetto dell'art. 8 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, il trattamento economico di maternità, previsto dagli artt. 15 e 17 della legge n. 1204 del 1971, spetta alle lavoratrici assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Il trattamento viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.Trattasi di disposizione che interpreta autenticamente l'art. 13 della legge n. 1204 cit., che indicava nei soggetti pubblici suddetti i titolari passivi del debito previdenziale in questione.Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, già anteriormente ad essa, avevano affermato l'appartenenza delle controversie relative al giudice amministrativo, giacchè la pretesa dell'assicurata trovava titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego anzichè in un distinto rapporto previdenziale ( Cass. 3 aprile 1989, n. 1597 ).Tale affermazione è stata poi ripetuta da Cass., 11 novembre 1992, n. 12149 e da Consiglio di Stato, sez. V, 27/02/1998, numero 205, che ha sottolineato che il trattamento economico di maternità per le dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici non grava sugli Enti che gestiscono l'assicurazione di malattia ( giusta quanto previsto dal successivo art. 15, comma 3, della stessa legge n. 1204/1971 ), bensì sullo stesso datore di lavoro, secondo le previsioni dei varii ordinamenti degli Enti medesimi, come, peraltro, previsto dal medesimo art. 13, che espressamente esclude dalla sua applicazione le dipendenti pubbliche, nonchè dall'art. 21 della legge 1204/1971, il quale, nell'elencare i vari settori lavorativi per cui è previsto l'obbligo contributivo per la copertura degli oneri derivanti dalla legge stessa, non contempla il settore pubblico ( cfr. anche Cass., SS.UU., 8 agosto 1995, n. 8674 ).Ne consegue che la pretesa della dipendente di un ente pubblico ( quale l'odierna appellante ), avente per oggetto la corresponsione, da parte del datore di lavoro, dell'indennità giornaliera di maternità, trovando titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, anzichè in un rapporto previdenziale autonomo e distinto da esso, introduce una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.Nel merito, la cognizione della pretesa è preclusa a questo Giudice d'appello, atteso che la riforma della sentenza che ha declinato la giurisdizione comporta, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., la rimessione della causa al Giudice di primo grado, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il processo ai sensi del comma 3 dell'art. 105 cit. e che pronuncerà anche sulle spese del presente grado di giudizio.Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 7.7.2014
Per effetto dell'art. 8 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, il trattamento economico di maternità, previsto dagli artt. 15 e 17 della legge n. 1204 del 1971, spetta alle lavoratrici assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinam ... Continua a leggere