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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Processo amministrativo: va annullata la sentenza di primo grado se a fondamento è stata posta una questione rilevata d'ufficio senza previa indicazione in udienza o assegnazione di un termine per controdedurre

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 3.12.2014

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Il porre a fondamento della sentenza di primo grado una questione rilevata d'ufficio senza previa indicazione in udienza o assegnazione di un termine per controdedurre al riguardo costituisce violazione del diritto di difesa − anche rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 73 comma 3 Cod. proc. amm. −, pertanto, il giudice d'appello deve annullare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 comma 1 stesso codice (Cons. St., Sez. V, 24 luglio 2013, n. 3957).

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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

MIUR: in Gazzetta Ufficiale il Calendario delle festivita' e degli esami per l'anno 2014/2015

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza del Ministero dell'istruzione

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014 l'ordinanza 6 agosto 2014 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca recante " Calendario delle festivita' e degli esami per l'anno 2014/2015." Per scaricare l'ordinanza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza del Ministero dell'istruzione

 
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martedì 25 novembre 2014 18:46

Sblocca Italia: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 164/2014

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del testo del decreto legge n. 133/2014 coordinato con la legge di conversione n. 164/2014 in G.U. n. 262 del 11.11.2014

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Entra in vigore oggi la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11.11.2014 è stata pubblicata sia la legge n. 164/2014 che il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione. Per scaricare il testo coordinato cliccare su "Accedi al provvedimento"

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del testo del decreto legge n. 133/2014 coordinato con la legge di conversione n. 164/2014 in G.U. n. 262 del 11.11.2014

 
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martedì 25 novembre 2014 18:46

Legge Delrio: registrato alla Corte dei Conti il primo DPCM

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Dipartimento Affari Regionali del 13.11.2014

In attuazione dell'art. 1, comma 92 della legge Delrio n. 56/2014 è stato registrato alla Corte dei Conti il 24 ottobre 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per scaricare il DPCM cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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martedì 25 novembre 2014 18:46

Amministrazione Trasparente: in Gazzetta Ufficiale gli schemi e le modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle P.A.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2014

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2014 il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 22 settembre 2014 che si compone di 11 articoli ed un allegato recante "Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni." Per scaricare il DPCM cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2014

 
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2014 il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 22 settembre 2014 che si compone di 11 articoli ed un allegato recante "Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entr ... Continua a leggere

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martedì 25 novembre 2014 18:46

Volontariato: finanziamento dei progetti sperimentali - linee di indirizzo 2014

Segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi

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Il Fondo Nazionale per il Volontariato finanzia progetti sperimentali, le risorse finanziarie, nel complesso disponibili, ammontano, per l'anno 2014, ad euro 2.000.000,00. Parallelamente sono state individuate le linee di Indirizzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 del 1991. Le suddette linee di indirizzo, a firma del Sottosegretario delegato Luigi Bobba, dello scorso 11 novembre 2014, sono state trasmesse, da ultimo, ai competenti Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Nello specifico dette linee di indirizzo sono state predisposte al fine di permettere la presentazione e l’implementazione di "progetti sperimentali ed innovativi di volontariato", (con un costo complessivo, per ciascuna proposta progettuale, che non può superare l’importo di € 30.000), da parte di organizzazioni del terzo settore/volontariato legalmente costituite da almeno due anni e regolarmente iscritte nei prescritti registri regionali/provinciali di detto settore/ambito, anche attraverso la partecipazione di Amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche, Università. Le specifiche richiesta di contributo, la descrizione analitica del progetto e il piano economico (contenuti nel formulario allegato alle Linee di indirizzo), devono essere compilati ed inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva266.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 10 dicembre 2014. Detta piattaforma informatica, opportunamente predisposta, con i necessari aggiornamenti tecnici, sarà attiva a partire dalle ore 17.00 del 20 novembre 2014. In allegato quindi alle linee di indirizzo è stato inserito, come detto, uno specifico formulario unico per la presentazione delle proposte progettuali che si compone: dalla istanza di contributo, del progetto descrivendo le modalità di realizzazione e del piano economico conseguente.

Segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi

 
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martedì 25 novembre 2014 18:46

Catalogo Basi dati delle P.A.: l'AgId ha riaperto i termini per l’invio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato AgID del 18.11.2014

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Dal 20 al 30 novembre 2014 è riattivata la procedura on line per l’invio ad AgID delle basi dati delle PA. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso la procedura on line raggiungibile dal sito AgID. Dopo questo periodo non sarà in alcun modo possibile inviare ulteriori comunicazioni di elenchi, al fine di permettere l’analisi e la predisposizione del catalogo delle basi previsto per gennaio 2015. AgID ha ricevuto numerose richieste da parte delle PA che intendevano ottemperare, seppur in ritardo, all’obbligo di comunicare il proprio elenco delle basi di dati. È stata quindi riaperta la procedura, da effettuarsi seguendo le relative indicazioni. Per ogni maggiori informazioni clicca su "Accedi al Provvedimento"

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato AgID del 18.11.2014

 
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Dal 20 al 30 novembre 2014 è riattivata la procedura on line per l’invio ad AgID delle basi dati delle PA. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso la procedura on line raggiungibile dal sito AgID. Dopo questo periodo non sarà in alcun modo possibile inviare ulteriori comunicazioni di el ... Continua a leggere

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martedì 25 novembre 2014 18:46

INPS: Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cd. sesta salvaguardia)

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'INPS del 20.11.2014

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L'Inps con comunicato del 20 novembre rende noto che a decorrere dal 6 novembre, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica, contenute nella legge 10 ottobre 2014, n. 147. La cosiddetta "sesta salvaguardia" introduce una serie di misure che vanno ad impattare direttamente su quanto precedentemente disposto con le cd. "seconda" e "quarta" salvaguardia. Le modifiche apportate dall’articolo 1 comportano in particolare significative riduzioni dei contingenti numerici dei beneficiari e riguarda due categorie di lavoratori: quelli collocati in mobilità sulla base di quanto previsto dalla legge n. 135 del 2012 (cd. seconda salvaguardia) e quelli cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui alla legge 124 del 2013 (cd. quarta salvaguardia). L’articolo 2 prevede l’applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’articolo 3 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’articolo 4 riguarda la copertura finanziaria delle nuove disposizioni. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'INPS del 20.11.2014

 
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L'Inps con comunicato del 20 novembre rende noto che a decorrere dal 6 novembre, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica, contenute nella legge 10 ottobre 2014, n. 147. La cosiddetta "sesta salvaguardia" introduce una serie di misure che vanno ad impatt ... Continua a leggere

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martedì 25 novembre 2014 18:46

Anticorruzione: niente incompatibilità e inconferibilità per i consiglieri di municipalità

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'orientamento ANAC n.69/2014

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Le cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 sono tassative e non sono applicabili ai consiglieri di municipalità, anche con riferimento ai consiglieri di municipalità di Roma Capitale. Questo il contenuto dell'orientamento n. 69/2014 adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'orientamento ANAC n.69/2014

 
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Le cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 sono tassative e non sono applicabili ai consiglieri di municipalità, anche con riferimento ai consiglieri di municipalità di Roma Capitale. Questo il contenuto dell'orientamento n. 69/2014 adottato dall'Autorità Naziona ... Continua a leggere

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martedì 25 novembre 2014 18:46

Città metropolitane: la legge Delrio non introduce deroghe al regime delle incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'Orientamento ANAC n.70/2014

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La legge 7 aprile 2014, n. 56, nella parte in cui definisce il sistema delle città metropolitane e ridefinisce il sistema delle province e detta disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione di tali enti, non introduce alcuna deroga al regime delle incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.Ad integrazione dell’orientamento n. 7/2014.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'Orientamento ANAC n.70/2014

 
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La legge 7 aprile 2014, n. 56, nella parte in cui definisce il sistema delle città metropolitane e ridefinisce il sistema delle province e detta disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione di tali enti, non introduce alcuna deroga al regime delle incompatibilità e inconferibilità di c ... Continua a leggere

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martedì 25 novembre 2014 18:46

Disfatta della Gazzetta Amministrativa: i magistrati vincono 4-1

Notizia da Il Quotidiano della P.A.

Nonostante le grandi parate del portiere Romani, i magistrati capitanati dal giudice Rotondo hanno travolto la compagine amaranto della Gazzetta Amministrativa. Il capitano Michetti dichiara: "Oggi i giudici erano troppo forti!...".

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martedì 25 novembre 2014 18:46

Procedure concorsuali: sulla graduatorie di istituto decide il giudice amministrativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.11.2014

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L’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse, tra l’altro, quelle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Il comma 4 del medesimo art. 63 stabilisce che rimangono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto «si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili», con la conseguenza che «è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali» (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 12 luglio 2011, n. 11). La stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che questi principi non operano in presenza di una graduatoria di istituto, in relazione alla quale: «ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165 del 2001: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale» (Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 7773). Nel caso di specie venendo in rilievo un graduatoria di istituto deve ritenersi che si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, con giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio della causa al primo giudice perché la decida nel merito (art. 105 cod. proc. amm.). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.11.2014

 
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L’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle ... Continua a leggere

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martedì 25 novembre 2014 18:46

Accesso ai documenti: l’esigenza della tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva nella giurisprudenza del Consiglio di Stato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.11.2014

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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha confermato l'indirizzo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 863 del 2014), secondo cui cui l’esigenza della tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva: a) assume una particolare rilevanza "volta sia a prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro, sia a preservare, in un contesto più ampio, l’interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro"; b) ciò alla luce della normativa costituzionale ed europea (art. 4, 32 e 36 Cost. e art. 8 CEDU), nonché in base all’art. 8 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), per cui si deve ritenere "in via generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite pressioni"; c) non essendo peraltro l’ostensione dei detti documenti indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti dei datori di lavoro, considerato che la compiuta conoscenza dei fatti e delle allegazioni loro contestati risulta di norma assicurata dal verbale di accertamento relativo alle dette dichiarazioni, ferma la possibilità, in ultima istanza, di ottenere accertamenti istruttori in giudizio; d) costituendo "la prevalenza del diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni rispetto alla tutela garantita dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990…un principio generale che, come tale, opera a prescindere dalla circostanza che l’istante sia o meno il datore di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni". Per approfondire leggere la sentenza cliccando su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.11.2014

 
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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha confermato l'indirizzo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 863 del 2014), secondo cui cui l’esigenza della tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva: a) assume una particolare rilevanza "volta si ... Continua a leggere

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martedì 11 novembre 2014 23:11

La par condicio nell'evoluzione dei mezzi di comunicazione

a cura della Dott.ssa Bianca Santoro

Dalla "concentrazione delle testate" nell’informazione cartacea alla "par condicio" nell’informazione radio-televisiva: parità di trattamento nell’accesso ai moderni mezzi di comunicazione (radio-televisione digitale e satellitare, pc, tablet e smart phones); il ruolo dei "social network".

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martedì 11 novembre 2014 23:11

Funzione Pubblica: al via il Secondo Piano d'Azione nazionale che promuove la trasparenza dei governi attraverso le idee dei cittadini

segnalazione del Prof. Avv. Enrico michetti del comunicato della Funzione Pubblica del 4.11.2014

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L’Italia aderisce all’iniziativa internazionale Open Government Partnership che promuove la trasparenza dei governi e l'integrità della loro azione attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni di categoria e delle imprese. In linea con i principi dell'Open Government declaration, è aperta la consultazione sulle proposte di azioni che l'Italia vuole inserire nel suo Secondo Piano d'Azione Nazionale OGP e che intende sostenere e realizzare nel secondo ciclo di programmazione, che avrà termine a giugno del 2016. Le azioni proposte sono il risultato di un lavoro di collaborazione avviato tra Dipartimento della Funzione Pubblica, AgID ed ANAC con alcune delle Organizzazioni della Società civile italiana che hanno avuto un primo incontro in forma di focus group il 7 ottbore 2014. Chiunque può leggere e commentare le azioni proposte. Tutti i commenti contribuiscono a migliorare e integrare le azioni del Secondo Piano d'Azione Nazionale OGP ed inoltre è possibile votare le azioni. La consultazione è aperta dal 4 al 21 novembre 2014. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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L’Italia aderisce all’iniziativa internazionale Open Government Partnership che promuove la trasparenza dei governi e l'integrità della loro azione attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni di categoria e delle imprese. In linea con i principi dell'Open Government dec ... Continua a leggere

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martedì 11 novembre 2014 23:11

Trasparenza: on line la lista delle Pubbliche Amministrazioni verificate dall'Anticorruzione. Dal 1 gennaio al 24 ottobre 2014 sono 258 le segnalazioni per inadempimento agli obblighi sulla trasparenza

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato A.N.AC. del 3.11.2014

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L’Autorità ha deciso di rendere noto, con aggiornamento periodico, gli esiti dell’attività di vigilanza svolta a seguito delle segnalazioni ricevute sull’inosservanza degli obblighi di pubblicazione. Si tratta prevalentemente delle segnalazioni pervenute mediante la piattaforma web Comunica con l’Autorità. Allo scopo, alla pagina web Monitoraggio – Vigilanza su segnalazioni della sezione Trasparenza ed Integrità del sito istituzionale, l’Autorità pubblica un prospetto sintetico di rendicontazione dal quale risultano, suddivise per comparto, le amministrazioni monitorate e, per ciascuna di esse, la/le inosservanza/e segnalata/e e gli esiti delle verifiche condotte dalla struttura operativa dell’Autorità. In particolare le segnalazioni pervenute all’Autorità dal 1 gennaio al 24 ottobre 2014 sono state 258. Di queste 27 riguardano dati relativi ad enti già monitorati d’ufficio dall’Autorità. Le restanti 231 sono state trattate nell’ambito della vigilanza su istanza di parte che prevede due successivi livelli di verifica: 1. Prima verifica sulle inosservanze segnalate: L’Autorità, ricevuta la segnalazione, ne verifica la fondatezza sul sito web istituzionale dell’amministrazione segnalata. Alla data del 24 ottobre 2014, l’Autorità ha: accertato 163 enti inadempienti sugli obblighi di trasparenza e richiesto agli stessi di adeguarsi alle previsioni del d.lgs. 33/2013, entro una scadenza prestabilita, rimuovendo le inosservanze accertate; accertato l’infondatezza di 12 segnalazioni e disposto la loro archiviazione. 2. Seconda verifica sull’adeguamento richiesto: Al termine della scadenza fissata dall’Autorità per l‘adeguamento da parte dell’amministrazione, l’Autorità, sia in caso di risposta dell’amministrazione che in assenza della stessa, verifica l’adeguamento del sito web istituzionale dell’amministrazione al contenuto della richiesta dell’Autorità. Alla data del 24 ottobre 2014, sono state effettuate 108 verifiche di adeguamento. Gli esiti sono stati (v. grafico ): - 60 amministrazioni (55%) si sono adeguate pienamente alle richieste dell’Autorità; - 32 amministrazioni (30%) si sono adeguate parzialmente alle richieste dell’Autorità; - 16 amministrazioni (15%) non si sono adeguate alle richieste dell’Autorità. Nei casi di adeguamento parziale o non adeguamento, l’Autorità ha avviato ulteriori iniziative, di diffida o ordine, tese alla rimozione dell’inosservanza. Per scaricare l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni indicate nel rendiconto ANAC cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato A.N.AC. del 3.11.2014

 
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L’Autorità ha deciso di rendere noto, con aggiornamento periodico, gli esiti dell’attività di vigilanza svolta a seguito delle segnalazioni ricevute sull’inosservanza degli obblighi di pubblicazione. Si tratta prevalentemente delle segnalazioni pervenute mediante la piattaforma web Comunica con l’A ... Continua a leggere

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martedì 11 novembre 2014 23:11

Commissione di concorso: i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

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Secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa (Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789; Sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606; Sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3850, 30 luglio 2013, n. 4015, 27 novembre 2012, n. 4858, e 31 maggio 2012, n. 3276). Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento in esame, essendo lo stesso fondato su un equilibrato contemperamento tra la necessità di assicurare il rispetto del principio di imparzialità dell’attività amministrativa e le altrettanto rilevanti esigenze di certezza, stabilità e buon andamento dell’amministrazione. Queste ultime verrebbero infatti eccessivamente sacrificate se fosse sufficiente ad invalidare gli atti di procedure concorsuali la sola esistenza di rapporti di conoscenza del tipo di quelli presi in esame (in senso negativo) nei precedenti sopra richiamate, in quanto essi possono al più fondare l’iniziativa del commissario di astenersi, mentre un concreto sospetto di non imparziale selezione dei concorrenti è ragionevolmente ravvisabile solo se accompagnato da ulteriori e più specifici elementi tali da evidenziare il rischio di ‘inquinamento’ del giudizio valutativo. Del pari, questa Sezione ha statuito che il concetto di "esperto", al quale fanno riferimento diverse disposizioni ai fini della composizioni delle commissioni di concorso (nel caso di specie il regolamento di disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di Bari), implica il possesso di un titolo di studio corrispondente alle materie oggetto delle prove concorsuali ed un’attività professionale che dimostri la competenza specifica dell’esaminatore del concorso in queste, essendo quindi necessario e sufficiente che il membro abbia acquisito una approfondita conoscenza delle materie sulla base delle quali dovrà svolgersi la valutazione della capacità dei concorrenti, alternativamente mediante un’attività professionale accademica o di servizio (Sez. V, 4 agosto 2014, n. 4162). Per contro, l’obbligo per l’amministrazione di nominare commissari "esperti" non può spingersi fino a richiedere che questi siano in possesso di titoli culturali, accademici o pubblicazioni scientifiche sulla materia oggetto di selezione, essendo sufficiente una competenza specifica ed idonea a valutare i candidati, da apprezzare nel caso concreto (così la sentenza n. 574 del 30 gennaio 2013 di questa Sezione). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento"

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

 
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martedì 11 novembre 2014 23:11

Revocazione della sentenza: la giurisprudenza in materia di errore di fatto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

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Per la pacifica giurisprudenza (del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione) l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a e 395, n. 4, c.p.c., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (Cons. St., Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2; sez. III, 23 giugno 2014, n. 3183; 7 aprile 2014, n. 1635; 1° ottobre 2012, n. 5162; 8 giugno 2012, n. 3392; 24 maggio 2012, n. 3053; 27 gennaio 2012, n. 197; sez. IV, 24 settembre 2013, n. 4712; 24 gennaio 2011, n. 503, 23 settembre 2008, n. 4607; 16 settembre 2008, n. 4361; 20 luglio 2007, n. 4097; e meno recentemente, 25 agosto 2003, n. 4814; 25 luglio 2003, n. 4246; 21 giugno 2001, n. 3327; 15 luglio 1999 n. 1243; sez. V, 30 agosto 2013, n. 4319; sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1316; 9 febbraio 2009, n, 708; 17 dicembre 2008, n. 6279; C.G.A., 29 dicembre 2000, n. 530; Cass. Civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12962; 5 marzo 2012, n. 3379). L’errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006; sez. VI, 25 maggio 2012, n. 2781; 5 marzo 2012, n. 1235). L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o in un abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell’abbaglio dei sensi (Cons. St., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1° dicembre 2010, n. 8385). Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, Cons. St., sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053), esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento, Cons. St., sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5187; sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; 18 ottobre 2012, n. 5353; 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, C.d.S., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488). Per scaricare gratuitamente la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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martedì 11 novembre 2014 23:11

Processo amministrativo: è improcedibile il ricorso se l'Amministrazione resistente adotta un nuovo provvedimento, che si sostituisce integralmente all'atto impugnato prendendone il posto con effetto retroattivo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 31.10.2014

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Nel giudizio in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato come nel caso di specie i nuovi provvedimenti adottati dall'Amministrazione nelle more del giudizio implicitamente eliminano dal mondo giuridico i precedenti, disponendo in ordine alla fattispecie con novità di argomentazioni e considerazioni, anche sul piano fattuale, venendo nuovamente a regolare le situazioni di interesse legittimo degli appellanti, manifestando inequivocabilmente la volontà di "conferma" della decadenza delle autorizzazioni di cui trattasi. Con la conseguenza che si applica la giurisprudenza del Consiglio a tenore della quale l’adozione da parte dell'Amministrazione resistente di un nuovo provvedimento, che si sostituisce integralmente all'atto impugnato con il ricorso, prendendone il posto con effetto retroattivo, impone la declaratoria d'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio (C.d.S., IV Sez., n. 4742 del 22.9.2014; III Sez., n. 3491 del 9.7.2014). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 31.10.2014

 
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martedì 11 novembre 2014 23:11

Concorso: una volta impugnati il bando e/o l’esclusione dal concorso (o da una procedura ad evidenza pubblica), è necessario poi impugnare anche l’atto conclusivo del procedimento nel frattempo intervenuto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014

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Nella controversia sottoposta all'esame della Quinta Sezione del Consiglio di Stato è stata ritenuta fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione delle graduatorie definitive. La graduatoria finale formata dagli Enti e dalle Province, a mezzo della quale sono stati assegnati i posti, configura un atto autonomamente lesivo della posizione dei ricorrenti, da impugnare nel termine di decadenza, la cui inoppugnabilità ha fatto divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame proposto contro gli atti presupposti ed intermedi. Sul punto di diritto controverso la Sezione non si è quindi discostata dai principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui una volta impugnati il bando e/o l’esclusione dal concorso (o da una procedura ad evidenza pubblica), occorre poi impugnare anche l’atto conclusivo del procedimento nel frattempo intervenuto, pena l’improcedibilità del ricorso avverso l’atto presupposto (Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010, n. 5618, 17 settembre 2008, n. 4400, 10 maggio 2010 n. 2766, 26 agosto 2008, n. 4053). Tale conclusione trova conforto nel condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la non necessità di impugnazione dell’atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale (Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010; 22 gennaio 2014, n. 329) . Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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Nella controversia sottoposta all'esame della Quinta Sezione del Consiglio di Stato è stata ritenuta fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione delle graduatorie definitive. La graduatoria finale formata dagli Enti e dalle Province, a mezzo della qual ... Continua a leggere

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martedì 11 novembre 2014 23:11

Definizione del giudizio con sentenza breve: la mancata opposizione delle parti, ritualmente avvisate dal T.A.R., in ordine alla definizione del giudizio con sentenza breve, non consente alle stesse di utilizzare lo strumento dell’appello per introdurre tardivamente motivi di opposizione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto nel giudizio in esame inaccoglibile l’eccezione di nullità della sentenza per violazione dell’art. 60 c.p.a. Risulta, infatti, dal verbale dell’udienza svoltasi dinanzi al TAR la mancata opposizione di tutte le parti alla definizione del giudizio con sentenza breve, circostanza ribadita anche durante la discussione dinanzi a questo Consiglio nell’udienza del 4 novembre 2014. La doglianza, pertanto, si palesa inammissibile in quanto come ribadito dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., Sez. V, 3777/2012; Sez. IV, 4244/2010), la mancata opposizione delle parti, ritualmente avvisate dal T.A.R., in ordine alla definizione del giudizio nelle forme sopra indicate, non consente alle stesse di utilizzare lo strumento dell’appello per introdurre tardivamente motivi di opposizione non palesati dinanzi al giudice di prime cure. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto nel giudizio in esame inaccoglibile l’eccezione di nullità della sentenza per violazione dell’art. 60 c.p.a. Risulta, infatti, dal verbale dell’udienza svoltasi dinanzi al TAR la mancata opposizione di tutte le parti alla definizione del giudizio ... Continua a leggere

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martedì 11 novembre 2014 23:11

Incompatibilità dei membri di Organi collegiali: l'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014

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Ai fini della sussistenza in capo al soggetto membro di un organo collegiale dell'obbligo di astensione per incompatibilità è sufficiente che il medesimo sia portatore di interessi personali anche soltanto potenzialmente confliggenti o divergenti rispetto all'interesse generale affidato alle cure dell'organo di appartenenza, risultando ininfluente che, nel corso del procedimento, il detto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova del condizionamento eventualmente subito in sede di adozione delle proprie determinazioni dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione (Cons. St., Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744).

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Ai fini della sussistenza in capo al soggetto membro di un organo collegiale dell'obbligo di astensione per incompatibilità è sufficiente che il medesimo sia portatore di interessi personali anche soltanto potenzialmente confliggenti o divergenti rispetto all'interesse generale affidato alle cure d ... Continua a leggere

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