News 8 Gennaio 2014 - Area Amministrativa


NORMATIVA

Lavoro nero: disposizioni applicative del Ministero del lavoro sulle innovazioni introdotte con l’art.14 dl n.145/2013

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Il Ministero del Lavoro, con sua Circolare emanata dalla Direzione Generale Attività Ispettiva in data 27 dicembre 2013, ha inteso fornire prime indicazioni sull’applicazione dell’art.14 del dl 145/2013. In particolare per quanto attiene il sostanziale aumento dell’importo delle sanzioni amministrative connesse all’impiego di lavoratori in nero, l’aumento delle sanzioni per violazioni inerenti la durata giornaliera delle prestazioni di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali. Specificamente, con detta circolare è stato disposto di procrastinare la "notifica" (ancorché possibile entro i 90 giorni dall’accertamento) dei relativi verbali ispettivi, per violazioni poste in essere successivamente alla data del 24 dicembre 2013, ad una data susseguente la conversione in legge del citato dl, ciò al fine di operare in costanza di definitiva efficacia della disposizione contemplata nell’art. 14 dello stesso.

 
Note Legali
L'utilizzazione dei contenuti di Gazzetta Amministrativa da parte di altre testate, siti internet, giornali, televisione, ecc., è consentita esclusivamente con indicazione della fonte "www.gazzettaamministrativa.it" e contestuale link o collegamento alla pagina di pubblicazione del contenuto di volta in volta attenzionato.

Il Ministero del Lavoro, con sua Circolare emanata dalla Direzione Generale Attività Ispettiva in data 27 dicembre 2013, ha inteso fornire prime indicazioni sull’applicazione dell’art.14 del dl 145/2013. In particolare per quanto attiene il sostanziale aumento dell’importo delle sanzioni amministra ... Continua a leggere

 

Anticorruzione: pubblicato il Rapporto A.N.A.C. sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012

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L'A.N.A.C. ha pubblicato il Rapporto sul primo anno di attuazione della legge Anticorruzione. Il Rapporto offre un primo bilancio dello stato di attuazione della normativa anticorruzione, riportandone le prime concrete evidenze attraverso l’analisi dell’attività dei soggetti coinvolti, evidenziandone luci e ombre e offrendo possibili proposte di miglioramento. Per accedere alla lettura del Rapporto cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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"io scrittore", bandito il Primo Torneo Letterario gratuito on line

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Partiranno il 23 gennaio 2014, le iscrizioni al concorso letterario, patrocinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, riservato a romanzi inediti ed anonimi. Sul sito www.ioscrittore.it tutte le istruzioni ed i suggerimenti per presentare i lavori che, in un unico caso,vedranno la pubblicazione in cartaceo: tutto il resto è "virtuale" quindi legato alla rete in grado di assicurare trasparenza e professionalità. Saranno la capacità di coniugare l'assoluta meritocrazia democratica - che internet esige e l’abilità editoriale di primarie case editrici - che in questa innovazione mettono tutta la loro esperienza, ad offrire una possibilità ad aspiranti scrittori di farsi notare nell’universo letterario italiano. Le preiscrizioni sono già attive. Ulteriori informazioni: Sito internet www.ioscrittore.it; Preiscrizioni www.ioscrittore.it/ioscrittore2014/preiscrizione.aspx; Regolamento www.ioscrittore.it/regolamento; Facebook www.facebook.com/ioscrittore; Twitter www.twitter.com/IoScrittore;

 
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Amministrazione Trasparente: i controlli dell'A.N.A.C. e della Guardia di Finanza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni

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L'ANAC interviene con la delibera n. 77/2013, paragrafo n. 4, a precisare quanto già evidenziato nella precedente delibera n. 71/2013 in ordine all'attività di vigilanza e controllo svolta dall’A.N.AC attraverso la verifica nei siti istituzionali delle amministrazioni, della Società ed Enti sia direttamente sia a seguito di segnalazione. L'attività si distingue in: 1) Attività diretta - L’Autorità riscontra direttamente nei siti istituzionali dei soggetti compresi nell’ambito soggettivo di applicazione della presente delibera l’avvenuta pubblicazione del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o delle altre strutture con funzioni analoghe, e ne verifica i contenuti rispetto ai dati pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e dell’Allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013. L’attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su un campione di amministrazioni, Società ed Enti, selezionato secondo criteri che l’Autorità renderà noti in un rapporto che sarà pubblicato al termine dell’attività svolta. 2) Attività indiretta - L’attività indiretta di vigilanza e controllo viene svolta con riferimento alle amministrazioni, alle Società ed Enti, per i quali l’Autorità ha ricevuto, da parte del Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione, dal Responsabile per l’attuazione del piano di prevenzione della corruzione o da privati cittadini, una segnalazione di mancata o incompleta pubblicazione di uno o più dati oggetto degli obblighi di trasparenza individuati ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e dell’Allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013. 3) Controllo documentale - Alla verifica diretta e indiretta effettuata dall’A.N.AC. nei siti istituzionali dei soggetti compresi nell’ambito soggettivo di applicazione della presente delibera potrà seguire un controllo svolto a campione dalla Guardia di Finanza, al fine di riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe. Il controllo della Guardia di Finanza si baserà sull’estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione. Per accedere alla lettura della delibera cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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ISTAT: on line i nuovi dati del Censimento della popolazione

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L'Istat ha diffuso i nuovi dati definitivi del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, disaggregati fino a livello comunale. Per accedere a tutte le informazioni cliccare su "Accedi al provvedimento".

 
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Pari opportunità nella Pubblica Amministrazione: pubblicato il Rapporto di sintesi del monitoraggio 2012

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Per il sesto anno consecutivo congiuntamente i dipartimenti della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità, come disposto dalla direttiva "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" emanata in data 23 maggio 2007, hanno provveduto ad effettuare il monitoraggio sull'applicazione della stessa in relazione ai dati del 2011 trasmessi dalle amministrazioni. Il monitoraggio coinvolge tutte le amministrazioni centrali, contrattualizzate ai sensi del Dlgs. 30 /3/2001 n. 165 articolo 2 comma 2, come dirette destinatarie della direttiva, mentre quelle locali sono destinatarie per conoscenza. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Trasparenza: nuove indicazioni dell'A.N.A.C. per la predisposizione delle attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013

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L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato la delibera n. 77/2013 recante "Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità" con la quale vengono fornite indicazioni per la predisposizione, da parte degli OIV o di strutture che svolgono funzioni analoghe, delle attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2013 nelle amministrazioni pubbliche e in altri enti e società indicati dal d.lgs. n. 33/2013, stabilendo le modalità attraverso cui l’Autorità eserciterà la propria attività di vigilanza e controllo muovendo anche dagli esiti delle predette attestazioni. Ferma restando l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, con lo stesso spirito di gradualità che ha contraddistinto la delibera n. 71/2013, anche la delibera n. 77/2013 prevede che le attestazioni riguardino un numero circoscritto di obblighi i pubblicazione di significativo rilievo sotto il profilo economico e sociale. Nei prossimi mesi l’Autorità indicherà ulteriori obblighi di pubblicazione di cui gli OIV e le strutture che svolgono funzioni analoghe dovranno attestare l’assolvimento.

 
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Servizi pubblici per l’Impiego: pubblicato il 1° Rapporto di monitoraggio del Ministero del Lavoro

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È stata pubblicata, dal Ministero del Lavoro, la prima indagine sui servizi per l’impiego 2013. Lo scopo è quello di conoscere, dettagliatamente, l’organizzazione e le risorse umane dei servizi pubblici per l’impiego al fine anche di rendere il loro funzionamento più efficiente ed efficace, ed assicurando, al contempo, la trasparenza sugli standard comuni inerenti la fornitura dei servizi stessi offerti alla collettività. Tale monitoraggio verrà costantemente aggiornato, quale base conoscitiva, in collaborazione con le Regioni e gli Enti territoriali. Questo primo rapporto si è basato sulle "comunicazioni obbligatorie" termometro della domanda di lavoro pervenuta a ciascuno dei 556 Centri per l’Impiego presenti in Italia, creando di fatto un "osservatorio" specifico sui mercati di lavoro locali.

 
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È stata pubblicata, dal Ministero del Lavoro, la prima indagine sui servizi per l’impiego 2013. Lo scopo è quello di conoscere, dettagliatamente, l’organizzazione e le risorse umane dei servizi pubblici per l’impiego al fine anche di rendere il loro funzionamento più efficiente ed efficace, ed assi ... Continua a leggere

 

Patente di guida: semplificate le procedure per il rinnovo

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Dal prossimo 9 gennaio procedure più snelle e rinnovi semplificati, sarà infatti operativa la procedura di rinnovo della patente di guida con la stampa di un nuovo documento conforme al nuovo modello comunitario. La nuova modalità operativa prevede che, a seguito della visita medica, il medico che certifica l'idoneità al rinnovo inoltri l'informativa elettronica al CED della Motorizzazione attraverso il Portale dell'Automobilista; contestualmente il medico stampa e consegna all'interessato una ricevuta con la quale il cittadino può circolare fino al ricevimento della nuova patente. Il giorno successivo la Motorizzazione darà corso alla stampa della nuova patente che verrà recapitata al titolare ovunque questi desideri riceverla. Questa procedura prevede la consegna al cittadino nei 7 giorni successivi alla visita medica con posta assicurata. Qualora il primo tentativo di recapito non dovesse andare a buon fine per assenza del ricevente, nei successivi 10 giorni verrà effettuato un secondo tentativo di recapito che potrà essere concordato tra il cittadino e il recapitante attraverso un contatto telefonico. La procedura di recapito sarà completamente tracciabile con informazioni disponibili 24 ore su 24 attraverso un servizio di assistenza telefonica con numero verde. Il volume di patenti interessate alla nuova procedura è di circa 4.800.000 ogni anno. Il costo della procedura per il cittadino è di complessivi 25€ di cui 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di Motorizzazione, da corrispondersi al momento della visita medica. Rimane a carico del cittadino anche l'onere del recapito a posta assicurata pari ad un importo di 6,86€ IVA inclusa da saldare al momento del recapito.

 
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Funzione Pubblica: la semplificazione del Decreto del Fare va in video

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Il Dipartimento della Funzione Pubblica mostra alcuni passaggi fondamentali del recente Decreto del Fare attraverso quattro video informativi per far comprendere ai cittadini come utilizzare le opportunità offerte dal predetto provvedimento governativo. Per accedere ai video cliccare su "Accedi alProvvedimento".

 
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Decreto Flussi 2013 nuove quote ingresso lavoratori extracomunitari

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La Corte dei Conti ha registrato il DPCM concernente la programmazione, per l’anno 2013, dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per svolgere lavoro di natura non stagionale. Sulla base del nuovo decreto, chiarito ulteriormente con Circolare interministeriale Interno-Lavoro, del 16 dicembre 2013, sono ammessi in Italia un numero di 17.850 lavoratori stranieri per lo svolgimento di lavoro subordinato non stagionale ovvero lavoro autonomo. Ulteriori 12.250 unità vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno detenuto per altri titoli. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica accedendo al sito: https://nullaostalavoro.interno.it. Dal 17 dicembre 2013 è disponibile l’applicativo per la compilazione dei moduli della domanda.

 
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La Corte dei Conti ha registrato il DPCM concernente la programmazione, per l’anno 2013, dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per svolgere lavoro di natura non stagionale. Sulla base del nuovo decreto, chiarito ulteriormente con Circolare interministeriale Interno-Lavoro, del 16 dice ... Continua a leggere

 

INPS: avviata attività di tutoraggio per le Pubbliche Amministrazioni sulla corretta gestione delle denunce contributive mensili e dell’accredito dei contributi ai collaboratori

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Nell'ambito della collaborazione istituzionale che caratterizza anche i rapporti con l'Istituto e nell'ottica della semplificazione ed efficienza amministrativa, si segnala che l'INPS ha avviato un'attività di tutoraggio rivolta alle pubbliche amministrazioni per supportarle nelle operazioni di dichiarazione e di accredito contributivo a favore dei collaboratori per i versamenti da effettuare nella gestione separata. L'iniziativa ha l'obiettivo di risolvere le problematiche riscontrate nel tempo in questo settore eliminando le anomalie attraverso un processo di counseling ed affiancamento per il consolidamento di prassi più corrette. Le amministrazioni saranno invitate dalle competenti sedi dell'INPS ad un incontro per l'analisi delle varie situazioni e, se del caso, per la preparazione delle successive fasi di normalizzazione. Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Nell'ambito della collaborazione istituzionale che caratterizza anche i rapporti con l'Istituto e nell'ottica della semplificazione ed efficienza amministrativa, si segnala che l'INPS ha avviato un'attività di tutoraggio rivolta alle pubbliche amministrazioni per supportarle nelle operazioni di dic ... Continua a leggere

 
GIURISPRUDENZA

Autotutela: non grava sulla Pubblica Amministrazione alcun obbligo di provvedere sulla istanza presentata dai privati d’esercizio dell’autotutela

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI

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E' stato ribadito dal Consiglio di Stato il principio giurisprudenziale a tenore del quale la richiesta avanzata dai privati d’esercizio dell’autotutela è da considerarsi "una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, (che) non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere" (Cons. di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2012, n.2774; Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 767)." Per accedere alla sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI

 
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E' stato ribadito dal Consiglio di Stato il principio giurisprudenziale a tenore del quale la richiesta avanzata dai privati d’esercizio dell’autotutela è da considerarsi "una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, (che) non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere" ( ... Continua a leggere

 

Dirigenti comunali: rientra nella competenza dei dirigenti l’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l’amministrazione all’esterno, compresa la responsabilità delle procedure concorsuali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha rigettato la censura diretta a stigmatizzare il vizio di incompetenza che affliggerebbe l’atto dirigenziale di nomina della commissione di concorso in ragione della dedotta invasione della sfera di competenza della Giunta. L’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167, infatti, riserva alla competenza dei dirigenti l’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l’amministrazione all’esterno, compresa la responsabilità delle procedure concorsuali. Aggiunge il Collegio che non milita a favore della tesi del ricorrente il riferimento alla disciplina dettata dall’art. 63 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in quanto, ai sensi della suddetta normativa di legge, richiamata dall’articolo 25 dello Statuto comunale, solo la disciplina statutaria è idonea a integrare il regime legale delle competenze degli organi. Ne deriva l’illegittimità e la conseguente disapplicazione della normativa regolamentare in esame che ha ampliato la sfera giuntale di competenza in assenza della necessaria legittimazione di fonte statutaria (Cons. Sato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1408). Va in ogni caso soggiunto per completezza che il supposto vizio di incompetenza è stato sanato, con effetto ex tunc, attraverso la delibera di Giunta Comunale n.99 del 30 giugno 2011 (sull’efficacia retroattiva dell’esercizio del potere di convalida o ratifica vedi Cons. Sato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3121).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

 
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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha rigettato la censura diretta a stigmatizzare il vizio di incompetenza che affliggerebbe l’atto dirigenziale di nomina della commissione di concorso in ragione della dedotta invasione della sfera di competenza della Giunta. L’art. ... Continua a leggere

 

Concorsi pubblici: se i quesiti scelti dalla Commissione d'esame sono congruenti e attinenti alle materie d'esame non sono sindacabili dal giudice amministrativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

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Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, nei concorsi a posti di pubblico impiego la determinazione del concreto contenuto delle prove d'esame costituisce espressione di un ampio potere tecnico discrezionale della Commissione, sindacabile solo per ragioni di assolutaillogicità o incongruenza manifesta, ciò che nella specie non è oggettivamente riscontrabile essendo i quesiti prescelti del tutto congruenti e pienamente attinenti alle materie d'esame. Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

 
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Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, nei concorsi a posti di pubblico impiego la determinazione del concreto contenuto delle prove d'esame costituisce espressione di un ampio potere tecnico discrezionale della Commissione, sindacabile solo per ragioni di assoluta ... Continua a leggere

 

Guardia di Finanza: nell'avanzamento al grado superiore dell'ufficiale vi è incoerenza della valutazione se dall'esame della documentazione emerge evidente l’inadeguatezza del punteggio in rapporto al livello macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera e di qualità

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

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Gli avanzamenti normalizzati degli ufficiali al grado superiore possono assumere due distinte forme: ad anzianità e a scelta, salvo quello per meriti eccezionali. La relativa disciplina, già costituita dalle disposizioni "comuni" di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 intitolata "Avanzamentodegli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", integrata dal d.m. 2 novembre 1993, n. 571, è stata poi in ampia parte rideterminata dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662", e quindi novellata dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante "Codice del’'ordinamento militare"). Nella sentenza in esame la Quarta Sezione del Consiglio di Stato rileva come per gli ufficiali della Guardia di Finanza, invece, la disciplina è costituita dalle disposizioni del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69 (recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"), in base alle cui disposizioni: - "Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore", laddove "Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado" (art. 12 commi 1 e 2); - il giudizio sull’avanzamento a scelta è demandato ad apposite Commissioni di avanzamento (superiore per gli ufficiali superiori: art. 16; ordinaria per gli altri ufficiali: art. 17),; - ai fini dell’avanzamento l’ufficiale deve essere riconosciuto idoneo dalla commissione all'adempimento delle funzioni del grado superiore -qualora riporti un numero di voti superiore ai due terzi dei componenti della commissione- e soltanto per gli idonei è attribuito un punteggio di merito (da uno a trenta punti) per ciascuno di quattro "complessi di elementi" (a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comandante o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione); le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi sono poi divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro, con successiva divisione del totale per quattro, calcolando il quoziente sino al centesimo, costituente il punto di merito finale (art. 21); - gli ufficiali scrutinandi sono compresi in apposite aliquote di ruolo (art. 20 della legge n. 1137 del 1955) e sono valutati sulla base dei documenti caratteristici, ed in specie del libretto personale (art. 23 della legge n. 1137 del 1955) - le commissioni di avanzamento devono anzitutto dichiarare se l’ufficiale valutato sia o meno idoneo all’avanzamento, quindi attribuiscono a ciascun ufficiale giudicato idoneo "…un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila(no) una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo" (art. 25 della legge n. 1137 del 1955); - al fine dell’attribuzione del punto di merito per gli ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente ogni componente della commissione "…assegna all’ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla Commissione" (art. 26 della legge n. 1137 del 1955); - gli elenchi degli idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro per l’approvazione (per i gradi di colonnello e generale) o al Comandante Generale (per i gradi da tenente a tenente colonnello) e sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie sono formati i quadri di avanzamento, che, per quello a scelta, comprende "...gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare" validità "…per l’anno cui si riferiscono" (art. 22) - l’ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento "…è promosso secondo l’ordine della sua iscrizione nel quadro stesso", con decreto del Presidente della Repubblica, per ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata -previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per i generali di corpo d'armata-, o con determinazione del Comandante Generale, per gli altri gradi (art. 23). Il quadro normativo di riferimento viene poi completato dal Consiglio di Stato mediante il richiamo (ratione temporis), alle disposizioni del d.m. 2 novembre 1993, n. 571, (recante il "Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate"), espressamente richiamato per i giudizi di avanzamento relativi ad annualità precedenti la sua entrata in vigore dall'art. 15 del d.m. 29 novembre 2007, n. 266 (recante il "Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle disposizioni normative afferenti le procedure di avanzamento, a scelta, al grado superiore di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza"), pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 21 comma 8 del d.lgs. n. 69/2001. In base al suddetto regolamento: - la valutazione degli ufficiali si basa "…sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all’art. 23 della legge 12 novembre 1955, n. 1137…", integrati, a richiesta delle commissioni, da informazioni fornite dagli ufficiali che hanno o hanno avuto "…alle dipendenze il valutando" e deve "…tener conto di tutti i precedenti di carriera dell’ufficiale da giudicare" (art. 2) - i vari giudizi di avanzamento nel tempo concernenti lo stesso ufficiale "sono autonomi tra loro", anche se la commissione sia composta dagli stessi membri, epperò la diversità di valutazioni, positive o negative, "…deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 2" (art. 3); -- l’avanzamento a scelta si svolge attraverso due fasi valutative, la prima "…diretta ad accertare l’idoneità complessiva all’avanzamento di ciascun ufficiale in rapporto alle funzioni da adempiere nel grado superiore", la seconda "…rivolta a determinare, attraverso l’attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo", con conseguente formazione della graduatoria degli ufficiali giudicati idonei (art. 4); - la prima fase valutativa è, più in particolare, "…diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l’ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all’esercizio delle funzioni del grado superiore" (art. 5); - la seconda fase valutativa si risolve, attraverso l’attribuzione del punteggio, e nella sintesi da questo espresso, in un "…giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini" (art. 6); - in particolare, le qualità morali e di carattere, come risultanti dalla documentazione caratteristica e specialmente evidenziate nel grado rivestito, vanno apprezzate in "…relazione ad un modello ideale della figura dell’ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni"; mentre la rilevanza delle qualità fisiche va "…rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza", non mutando invece quella del decoro della persona (art. 8); - la valutazione delle qualità professionali "…dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito…" va desunta dalla "…analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni d’impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni", con "adeguata considerazione…(della) motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è l’espressione dell’interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio" (art. 9); peraltro, "La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto" (art. 10); - quanto alle qualità intellettuali e di cultura esse vanno considerate "…prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui…(l’ufficiale)…appartiene ed all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione", non costituendo quindi "…il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini…elemento di particolare considerazione", mentre "…sono elementi essenziali da valutare...in particolare: l’iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l’aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia ed all’estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni" (art. 11). - altro elemento da valutare è la tendenza di carriera, ovvero il raffronto tra qualità, capacità e attitudini "…risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi…con quelle effettivamente dimostrate dall’ufficiale durante il successivo impiego" nonché "l’andamento complessivo della progressione di carriera" (art. 12). 2.2) Così delineato il quadro normativo di riferimento, è agevole comprendere come il giudizio valutativo di idoneità, e ancor più quello di merito assoluto (e quindi non comparativo) espresso con l’attribuzione del punteggio, costituiscano esplicazione di apprezzamenti di amplissima discrezionalità "tecnica" che hanno riguardo alla percezione globale e complessiva di tutto il complesso di qualità manifestate dall’ufficiale (sia pure riferite a "indicatori" tipizzati) nel corso dell’intera carriera, di tal ché il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è "confinato" (salvi i casi di violazioni delle regole formali procedurali) in uno spazio assai limitato, se non angusto, come delineato dai vizi funzionali dell’eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo. Il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione (eccesso di potere in senso assoluto). Il secondo, invece, attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell’ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza tralignare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (eccesso di potere in senso relativo). Secondo giurisprudenza consolidata di questa Sezione, sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto il sindacato è appunto circoscritto alla coerenza generale del metro valutativo adoperato oppure alla manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera degli scrutinandi; mentre l’eccesso di potere in senso relativo è rilevabile solo se il giudice amministrativo nell’esaminare le varie posizioni dei parigrado valutati -senza effettuare una comparazione tra le stesse e ricercando la coerenza generale delle valutazioni contestualmente espresse in rapporto ad elementi oggettivi di giudizio- accerti il mancato rispetto della logica del metodo di valutazione e la violazione della regola dell’uniformità di giudizio. Nell’uno come nell’altro caso, però, l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) devono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza, ovvero deve essere "palesamente ed immediatamente" evidente l’inadeguatezza del punteggio in rapporto ad un livello macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera e di qualità, tanto da porne in luce l’abnormità (che può essere predicata, in particolare, quando l’interessato occupi posizioni di graduatoria prossime a quelle degli ufficiali parigrado con punteggio tale da consentire l’iscrizione nel quadro di avanzamento e meritevoli di conseguire il grado superiore in misura non superiore all’interessato ).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

 
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Gli avanzamenti normalizzati degli ufficiali al grado superiore possono assumere due distinte forme: ad anzianità e a scelta, salvo quello per meriti eccezionali. La relativa disciplina, già costituita dalle disposizioni "comuni" di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 intitolata "Avanzamento ... Continua a leggere

 

Enti Locali: il Consiglio di Stato delimita l'ambito delle competenze della Giunta e del Consiglio Comunale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

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Nel giudizio in esame il TAR per la Puglia, riteneva fondata la prima delle censure articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, con la quale la ricorrente lamentava che la competenza a deliberare il recesso dalla convenzione in essere con la ricorrente spettasse al Consiglio e non alla Giunta. Dall’illegittimità delle gravate delibere di Giunta, il Giudice di prime cure faceva poi discendere l’inefficacia della disdetta, qualificata come atto di natura paritetica non provvedimentale dal momento che interviene in fase di esecuzione di un rapporto regolamentato da un atto di natura certamente negoziale, ancorché "inglobato" nell’atto concessivo. Il Consiglio di Stato non ha per contro condiviso la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che le delibere di Giunta comunale impugnate siano illegittime per difetto di competenza sotto il profilo che simili atti dovevano essere adottati dal Consiglio comunale in ragione di quanto disposto dall’art. 42, comma 2, lett. b) e lett. l) del D. L.vo 267/2000. Un simile assunto risulta, infatti, destituito di fondamento, poiché l’art. 42, d.lgs. 267/2000, delimita la competenza del Consiglio comunale agli atti fondamentali, tassativamente indicati, nella misura in cui si traducono nell’espressione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la Giunta ha una competenza generale e residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 338 del 2012; sez. V, n. 6982 del 2010; sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058). Dal punto di vista strettamente formale osserva poi il Collegio che nessuna delle disposizioni di cui si compone il menzionato art. 42 fa riferimento all'attività di disdetta di convenzioni concessorie stipulate con privati. Ma anche dal punto di vista sostanziale la tesi della società cooperativa non può essere recepita: non può riconoscersi, infatti, agli atti di indirizzo adottati, quel carattere di rilievo generale, che invece, deve caratterizzare gli atti di indirizzo di competenza consiliare. Analogamente il Consiglio di Stato è già intervenuto in materia di servizi pubblici riconoscendo la competenza del Consiglio comunale esclusivamente in ordine all'organizzazione dei servizi stessi ed agli atti espressione della funzione di governo con esclusione di quelli gestionali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2005, n. 2324); lo stesso è a dire in materia di appalti pubblici, dove la competenza consiliare si è fatta discendere dall'applicazione di un doppio criterio selettivo: essere la gara non attuativa di precedenti atti fondamentali (approvati dal consiglio) e non rientrare nella ordinaria amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2005, n. 5668); ovvero in materia di alienazioni ed acquisiti immobiliari, dove si è fatta rientrare nella competenza del Consiglio comunale l'approvazione dell'acquisto isolato di un immobile di interesse culturale gravato da prelazione, in quanto la giunta comunale aveva operato al di fuori di qualsiasi indirizzo espresso dal consiglio in materia, ed anzi in contrasto con la delibera consiliare che aveva stabilito le modalità per l'attuazione del programma di acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (cfr. sez. IV, 24 giugno 2002, n. 3430, impropriamente richiamata a sostegno della propria tesi dalla società appellante).Facendo applicazione di tali principi è evidente che nella specie non ricorreva la competenza dell'organo consiliare, perché gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta, rientrano nell’esecuzione della convenzione concessoria, che già espressamente prevedeva il potere di disdetta. Si tratta, pertanto, di una questione di mera esecuzione di una convenzione già in fieri, per la quale non si giustificherebbe l’intervento dei poteri di indirizzo del Consiglio comunale.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

 
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Nessuno scorrimento della graduatoria se per la copertura del posto vacante in organico l’ente procede alla riassegnazione e distribuzione del personale interno tra le varie strutture

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

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Se l'Ente ha escluso la possibilità di nuove assunzioni, il diritto allo scorrimento della graduatoria, malgrado la vacanza di posto in organico, non può trovare tutela, prevalendo su di esso le diverse scelte di macrorganizzazione dell’ente. Questo e' il principio sancito dalla Quinta Sezione delConsiglio di Stato chiamata a pronunciarsi sulla controversia nella quale l’appellante, inserito, in quanto idoneo, nella graduatoria di merito di un concorso espletato dall’amministrazione, rivendica il proprio diritto pieno all’assunzione ove si verifichi nella vigenza di efficacia della graduatoria la vacanza di un posto di pari profilo professionale. Il Collegio ha evidenziato come l’operatività dell’istituto dello scorrimento della graduatoria e, di converso il diritto del soggetto in essa utilmente collocato all’assunzione, non sorge per effetto automatico della vacanza di un posto in organico di pari qualifica, ma è condizionato alla decisione dell’ente di coprire il posto attingendo alla graduatoria. Ne consegue che, laddove, come nel caso in esame, l’ente abbia escluso la possibilità di nuove assunzioni (con la delibera n. 74 del 4 ottobre 2012 e n. 81 del 12 ottobre 2012, il Comune di Palmi approvava il piano occupazionale 2012 – 2014 senza nuove assunzioni), il diritto allo scorrimento della graduatoria, malgrado la vacanza di posto in organico, non può trovare tutela, prevalendo su di esso le diverse scelte di macrorganizzazione dell’ente. In tal senso sono le conclusioni cui perviene l’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, che subordina in sostanza l’operatività dell’istituto dello scorrimento della graduatoria all’ipotesi di disponibilità dei posti al momento dell’approvazione della graduatoria per il caso in cui i posti messi a concorso restino vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori, mantenendo ferma la facoltà dell’amministrazione di non procedere a nuove assunzioni sopperendo alle esigenze dell’ufficio con personale interno. Nel caso di specie, l’amministrazione ha proceduto alla riorganizzazione degli uffici e alla riassegnazione e distribuzione del personale interno tra le varie strutture dell’ente, sicché mancano i presupposti per l’operatività dell’istituto dello scorrimento della graduatoria, che presuppone la volontà dell’amministrazione di coprire il posto vacante attingendo all’esterno. A fronte di tale legittima scelta dell’amministrazione, non rileva che al soggetto collocato in graduatoria il legislatore abbia attribuito una posizione privilegiata e tutelata all’utilizzazione della graduatoria ai fini della copertura del posto vacante in organico. Tale tutela opera, infatti, laddove l’ente, pur disponendo di graduatoria valida ed efficace, intenda procedere alla copertura del posto resosi vacante attingendo all’esterno e non già quando intenda coprire il posto mediante redistribuzione del personale già in servizio, ovvero a costo zero per l’amministrazione. Per la lettura integrale della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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Forze di Polizia: il lavoratore ha diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di un'aspettativa per motivi di salute alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III

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Il lavoratore ha diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di un'aspettativa per motivi di salute alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio Nella sentenza in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha precisato come questione riguardante il diritto al compenso per la monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di una aspettativa per motivi di salute, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, è stata affrontata più volte dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto spettante tale monetizzazione (fra le tante: Sezione VI, n. 2663 del 7 maggio 2010; n. 2727 del 9 maggio 2011). Aggiunge il Collegio che, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il lavoratore ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione in applicazione della previsione di cui all’art. 18 dell’accordo nazionale di lavoro, approvato con D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 (recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999), correttamente nella fattispecie richiamato dal T.A.R. Tale disposizione, infatti, ha chiaramente previsto che «al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità». Del resto, il mancato godimento delle ferie è, nella fattispecie, determinato da cause non imputabili all'interessato.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III

 
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Il lavoratore ha diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di un'aspettativa per motivi di salute alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio Nella sentenza in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha precisato come questione riguardante il diritto al co ... Continua a leggere

 
 
 
 
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