News 21 Dicembre 2014 - Area Amministrativa
Legge stabilità: approvato dal Senato il "maxiemendamento"
Con 162 voti favorevoli e 37 contrari il Senato, nella seduta iniziata alle ore 10,10 di venerdì 19 dicembre e conclusasi alle 7,46 di sabato 20 dicembre, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo della legge di stabilità (ddl 1698), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Nel corso della notte si sono svolte la discussione generale e le dichiarazioni di voto. Alle ore 5,30 circa l'Aula ha quindi approvato (per alzata di mano) la seconda Nota di variazioni al bilancio e il bilancio (ddl 1699) con 161 voti favorevoli e 78 contrari. La manovra torna alla Camera dei deputati per il via libera definitivo. Scarica il testo del maxiemendamento cliccando su "Accedi al provvedimento"
Con 162 voti favorevoli e 37 contrari il Senato, nella seduta iniziata alle ore 10,10 di venerdì 19 dicembre e conclusasi alle 7,46 di sabato 20 dicembre, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo della legge di stabilità (ddl 1698), sul quale il Governo aveva posto la quest ... Continua a leggere
Lavoro: disponibile il T.U. aggiornato sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
È disponibile in modalità on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il testo unico, aggiornato al dicembre 2014, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis", pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014; • Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014); • Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014). • Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività"; • Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria; • Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014.
È disponibile in modalità on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il testo unico, aggiornato al dicembre 2014, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dal ... Continua a leggere
SETTORE SANITA’– Quesito su eventuale riconoscimento - ai fini della corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività o del conferimento di un incarico professionale ex art.27 del CCNL 8.6.2000 - dell’esperienza professionale maturata in strutture sanitarie di un altro Stato membro dell’Unione Europea.
L’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione Europea può essere riconosciuta ai fini della corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività nonché per il conferimento di un incarico professionale ex art.27 del CCNL 8.6.2000?
L’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione Europea può essere riconosciuta ai fini della corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività nonché per il conferimento di un incarico professionale ex art.27 del CCNL 8.6.2000? ... Continua a leggere
COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI - Quesito su possibilità, per il lavoratore che ha partecipato ad attività formative o di aggiornamento professionale organizzate dall’Ente in giorno feriale non lavorativo (nella fattispecie il sabato) in presenza di un’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, di chiedere – per la medesima giornata - il riposo compensativo o il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario.
Può un ente organizzare lo svolgimento di attività formative per il personale nella giornata del sabato, in presenza di una settimana lavorativa articolata su cinque giorni (dal lunedì al venerdì)?
Può un ente organizzare lo svolgimento di attività formative per il personale nella giornata del sabato, in presenza di una settimana lavorativa articolata su cinque giorni (dal lunedì al venerdì)? ... Continua a leggere
COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI – Quesito su possibilità di recupero della giornata di riposo compensativo, identificata quale riposo settimanale, nel caso di mancato godimento della stessa per malattia del lavoratore.
Se un lavoratore si ammala nel giorno della settimana preventivamente stabilito per il recupero compensativo della giornata di riposo settimanale a suo tempo non goduta, ai sensi dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, lo stesso ha diritto ad un ulteriore spostamento della giornata di riposoda recuperare o questa viene assorbita, come normalmente accade per i riposi settimanali, dalla malattia?
Se un lavoratore si ammala nel giorno della settimana preventivamente stabilito per il recupero compensativo della giornata di riposo settimanale a suo tempo non goduta, ai sensi dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, lo stesso ha diritto ad un ulteriore spostamento della giornata di riposo ... Continua a leggere
Mamme lavoratrici: in Gazzetta Ufficiale il decreto sul contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2014 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale sui "Criteri di accesso e modalita' di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Nel Decreto è previsto un contributo pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi che può essere richiesto in luogo del congedo parentale e può essere utilizzato alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Per maggiori informazioni sulla modalità telematica di accesso alla richiesta e sulle esclusioni scaricare il decreto cliccando su "Accedi al Provvedimento".
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2014 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale sui "Criteri di accesso e modalita' di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: "Disposizioni in mater ... Continua a leggere
Amministrazione Trasparente: on line la Scheda Standard per la predisposizione della Relazione Annuale. Pubblicazione nella sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" entro il 31 dicembre 2014
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1.,p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 31 dicembre 2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" con lo stesso formato rilasciato dall’Autorità e non scannerizzato, in modo da permettere all’Autorità l’elaborazione dei dati. La Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l’approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza. Qualora all’interno dell’ente manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione, la Relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell’organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che, come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 è l’organo di indirizzo politico. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al provvedimento".
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., ... Continua a leggere
Componente di OIV: illegittima la revoca dell'incarico senza parere preventivo dell'ANAC e comunicazione di avvio del procedimento
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Puglia Lecce Sez. II del 18.12.2014
Il TAR Puglia, Lecce con sentenza del 18 dicembre ha accolto parzialmente il ricorso proposto da un componente monocratico dell'OIV di un Comune contro il provvedimento di revoca dell'incarico.La sentenza è interessante sotto tre profili. Il primo profilo riguarda la giurisdizione in quanto il giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune rilevando che "alle controversie relative ai funzionari onorari non si applicano le norme sul pubblico impiego, sicché la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in conseguenza della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, attribuendosi al primo le cause aventi ad oggetto i diritti soggettivi e al secondo quelle riguardanti gli interessi legittimi (Cass. Sez. Un. Civili , 07 luglio 2011, n. 14954). Il componente monocratico dell’organismo di valutazione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2009 è riconducibile alla figura del funzionario onorario (Cons. St., V, ord. n. 3897/2014): la posizione giuridica fatta valere dall’interessato che aspira alla nomina o, come nel caso di specie, si oppone alla revoca ha la consistenza di interesse legittimo (arg. in base a Cons. St., V, sentenza n. 6692/2012).".Il secondo profilo analizzato nella sentenza riguarda le corrette modalità di revoca dell'incarico in questione.L'art. 10 della Delibera Anac n. 12/2013 prevede espressamente che: "L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta dal parere della Commissione") .Su tale presupposto il TAR ha ritenuto illegittima la revoca sia per l'omessa previa acquisizione del suddetto preventivo parere dell’ANAC nonché per la mancanza dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento richiesta dall’art. 7 L. n. 241/1990.Il terzo profilo che si segnala riguarda invece "il preteso danno all’immagine" che il TAR ha ritenuto non risarcibile sia perché la revoca è stata pubblicata sul sito del comune in adempimento di un obbligo di trasparenza imposto dalla L. n. 33/2013 sia perché il ricorrente non ha provato le conseguenze dannose derivategli da tale pubblicazione.Per approfondire scarica la sentenza cliccando su Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Puglia Lecce Sez. II del 18.12.2014
Il TAR Puglia, Lecce con sentenza del 18 dicembre ha accolto parzialmente il ricorso proposto da un componente monocratico dell'OIV di un Comune contro il provvedimento di revoca dell'incarico.La sentenza è interessante sotto tre profili. Il primo profilo riguarda la giurisdizione in quanto il giud ... Continua a leggere
Processo Amministrativo: l’adozione di un nuovo atto, che non è meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione ma costituisce (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta l'improcedibilità del giudizio in corso
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.12.2014
Nel processo amministrativo l'improcedibilità del ricorso può verificarsi in presenza della sussistenza delle seguenti condizioni: a) il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo ha fatto venir meno gli effetti dell'originario provvedimento; b) l'atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare l'impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209). L’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale ma costituisce (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta quindi la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all’annullamento di quest'ultimo. Va in proposito evidenziato che affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente occorre che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo, in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione. Non è inoltre configurabile l'improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento giurisdizionale se l'adozione del nuovo atto regolante la fattispecie da parte dell’Amministrazione non è spontanea, ma di mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, con rilevanza provvisoria, in attesa che una sentenza di merito definitiva accerti se il provvedimento impugnato sia o meno legittimo; invece, nel caso in cui il contenuto di detto provvedimento giurisdizionale sia tanto condiviso dall'Amministrazione da indurla a ritirare il precedente provvedimento, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento, può senz'altro ritenersi che l'autonoma valutazione dell'Amministrazione, adeguatamente motivata, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avverso l'atto originariamente impugnato (in caso simile: Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781). In conclusione ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che si ha quando la pubblica amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento) ed anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell'Amministrazione e implichi il definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente, comporta sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (Consiglio di Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4358; sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457). Tanto premesso in via generale, va ritenuto, in particolare, che la graduatoria finale emanata nel corso di una procedura selettiva, che abbia implicato nuove ed autonome valutazioni tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca una precedente graduatoria, ne costituisce l'atto finale implicante nuove ed ulteriori valutazioni di interessi; quindi, nell’ipotesi in cui nel corso del giudizio incardinato per l’impugnazione di una graduatoria relativa ad una procedura selettiva sia stato emanato un nuovo provvedimento finale di approvazione di una rinnovata graduatoria, sulla base di nuove valutazioni e non in mera esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica della parte che ne è destinataria, la persistenza dell'interesse della parte ricorrente alla decisione di detto giudizio va esclusa, tenuto anche conto delle ulteriori iniziative attivate (o attivabili) da essa parte per ottenere la soddisfazione della pretesa vantata. Per scaricare la sentenza " Clicare su Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.12.2014
Nel processo amministrativo l'improcedibilità del ricorso può verificarsi in presenza della sussistenza delle seguenti condizioni: a) il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo ha fatto venir meno gli eff ... Continua a leggere
Accesso ai documenti e privacy: no al rilascio dei verbali ispettivi contenenti le dichiarazioni del lavoratore poste alla base della sanzione irrogata al datore di lavoro per violazioni nella gestione di rapporti di lavoro
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame esamina la questione sostanziale della controversia, consistente nella legittimità del diniego in quanto basato sul regolamento, n. 757 del 1994, per il quale sono sottratti al diritto di accesso categorie di atti "in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche…" e, in particolare, "documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possono derivare discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi". Al riguardo il Consiglio, all’esito di un approfondimento in materia, ha definito un indirizzo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 863 del 2014), che si condivide, per cui l’esigenza della tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva: a) assume una particolare rilevanza "volta sia a prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro, sia a preservare, in un contesto più ampio, l’interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro"; b) ciò alla luce della normativa costituzionale ed europea (art. 4, 32 e 36 Cost. e art. 8 CEDU), nonché in base all’art. 8 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), per cui si deve ritenere "in via generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite pressioni"; c) non essendo peraltro l’ostensione dei detti documenti indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti dei datori di lavoro, considerato che la compiuta conoscenza dei fatti e delle allegazioni loro contestati risulta di norma assicurata dal verbale di accertamento relativo alle dette dichiarazioni, ferma la possibilità, in ultima istanza, di ottenere accertamenti istruttori in giudizio; d) costituendo "la prevalenza del diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni rispetto alla tutela garantita dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990…un principio generale che, come tale, opera a prescindere dalla circostanza che l’istante sia o meno il datore di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni". Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame esamina la questione sostanziale della controversia, consistente nella legittimità del diniego in quanto basato sul regolamento, n. 757 del 1994, per il quale sono sottratti al diritto di accesso categorie di atti "in relazione all’esi ... Continua a leggere
Abuso del processo: il Consiglio di Stato chiarisce la portata dell'art. 26 c.p.a. come novellato dal D.L. n. 90/2014
segnalazione del Prof. Avv. Enrico. Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.12.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato che la pronuncia di inammissibilità del ricorso che si fonda su ragioni manifeste integra i presupposti applicativi della norma sancita dall’art. 26, co. 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3252; Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1733, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative della pena pecuniaria ex art. 26, co. 2 cit.). Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto in esame sono state, nella sostanza, recepite dalla novella recata dal d.l. n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. Invero: a) l’art. 26, comma 1, che rinviava (e rinvia) all’art. 96 c.p.c., prevedeva la condanna, su istanza di parte, al risarcimento del danno se la parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1, c.p.c.), nonché la condanna anche d’ufficio in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata; b) l’art. 26, co. 2, c.p.a. prevedeva (e prevede) che il giudice condannasse d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso, quando la parte soccombente aveva agito o resistito temerariamente in giudizio; c) il d.l. n. 90 del 2014 ha inciso sia sull’art. 26, co. 1, c.p.a., in termini generali, valevoli per tutti i riti davanti al giudice amministrativo, sia sull’art. 26, comma 2, c.p.a., in termini specifici, valevoli solo per il rito appalti; d) sebbene l’art. 26, co. 1, continui a richiamare l’art. 96 c.p.c. in tema di lite temeraria, detta ora una regola più puntuale stabilendosi che in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati; e) nell’art. 26, co. 2 c.p.a. si detta una ulteriore regola sulla sanzione pecuniaria per lite temeraria nel caso di contenzioso sugli pubblici appalti soggetto al rito dell’art. 120 c.p.a.; infatti l’importo della sanzione pecuniaria (che come visto va dal doppio al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo), può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove il valore del contratto sia superiore al quintuplo del contributo unificato. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento". Per la sintesi della vicenda: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/dicembre/1418029559567.html
segnalazione del Prof. Avv. Enrico. Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.12.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato che la pronuncia di inammissibilità del ricorso che si fonda su ragioni manifeste integra i presupposti applicativi della norma sancita dall’art. 26, co. 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giu ... Continua a leggere