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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Accesso ai documenti: l'amministrazione non e' tenuta a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 8.4.2014

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Si può reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa, in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso.Qualora non ricorrano tali elementi di novità e ci si limiti, come nel caso in trattazione, a reiterare l’originaria istanza o, al più, a illustrare ulteriormente le proprie ragioni, l’amministrazione interpellata ben può astenersi da nuove determinazioni, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa, in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra le parti, che l’amministrazione sia tenuta a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità (cfr. C.d.S., Ad. plen. nn. 6 e 7 del 2006). Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 8.4.2014

 
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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Whistleblower: il nuovo modello per denunciare illeciti nella Pubblica Amministrazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della funzione Pubblica del 7.4.2014

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La Funzione Pubblica ha elaborato un modello, scaricabile cliccando su Accedi al Provvedimento" che devono utilizzare i dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione. Nel modello, peraltro, si precisa che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito in quanto la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: • l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante; • l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; • la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241; • il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Scuola: in G.U. il decreto legge per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto legge 58/2014 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 8.4.2014

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Con decreto legge del 7 aprile 2014, n. 58 recante "Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.82 del 8-4-2014, si è' provveduto da un lato - in considerazione dell'annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011 - ad assicurare la continuita' dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, in via transitoria e nelle sedi di assegnazione, dai soggetti gia' dichiarati vincitori delle medesime procedure concorsuali e, dall'altro, consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni in cui non e' ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, prevedendo che dal 1° aprile 2014 e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al provvedimento".

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Elezioni amministrative: al voto di maggio 4106 i Comuni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Comunicato del Ministero dell'Interno dell'11.4.2014

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Il Ministero dell'Interno rende noto l'elenco dei Comuni che andranno al voto nel mese di maggio. I primi ad andare al voto il 4 maggio saranno gli 11 comuni del Trentino-Alto Adige. Poi, il 25 maggio i restanti 4095 comuni tra cui 27 capoluoghi Si vota il 4 maggio in 11 comuni del Trentino-Alto Adige e il 25 maggio in 4095 comuni delle regioni a statuto ordinario, del Friuli Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna. I comuni interessati alle consultazioni elettorali del 25 maggio prossimo relative alla elezione del sindaco e del consiglio comunale sono 3908 nelle regioni a statuto ordinario, 131 in Friuli Venezia Giulia, 37 in Sicilia e 19 in Sardegna. I dati sono stati forniti dalla Direzione centrale dei servizi elettorali. I capoluoghi di provincia chiamati ad eleggere il sindaco e il consiglio comunale sono ventisette: Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Cremona, Pavia, Padova, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia, Firenze, Livorno, Prato, Perugia, Terni, Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino, Pescara, Teramo, Campobasso, Bari, Foggia, Potenza, Caltanissetta, Sassari, Tortolì.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Comunicato del Ministero dell'Interno dell'11.4.2014

 
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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Acqua: ordine dell'Autorità di restituire ai consumatori 55 milioni di euro e una black list degli inadempienti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 11.4.2014

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L'Autorità per l'energia ha stabilito la restituzione ai consumatori di 55 milioni di euro da parte di 71 gestori del servizio idrico. La restituzione è relativa al periodo di circa cinque mesi intercorso fra l'abolizione della remunerazione del capitale a seguito del referendum, il cui esito è stato proclamato il 21 luglio 2011, e l'introduzione dal 1 gennaio 2012 della nuova tariffa calcolata secondo i criteri approvati dall'Autorità. Le società di gestione interessate dovranno accreditare l'importo ai circa 11 milioni di utenti domestici coinvolti già nella prossima bolletta dell'acqua. Alla delibera sono allegati gli elenchi degli Enti d'Ambito che hanno rispettato i tempi e le modalità di calcolo dei rimborsi secondo i criteri indicati dall'Autorità, ma anche una sorta di ‘black list' degli Enti d'Ambito che non hanno mai risposto al regolatore. Il provvedimento non ha invece ricadute per le società che applicano il cosiddetto metodo ‘ex Cipe' in quanto non prevedeva la remunerazione del capitale investito. Nel comunicato l'Autorità precisa altresì che la somma restituita è stata calcolata prendendo come riferimento la remunerazione del capitale investito indicata dai Piani degli Enti d'Ambito per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, al netto degli oneri finanziari e fiscali effettivamente sostenuti e degli accantonamenti per la svalutazione crediti nella misura ritenuta efficiente. Ciò nel pieno rispetto del principio del full cost recovery indicato dalle normative europee e confermato dalla Corte Costituzionale. Per individuare la quota parte della tariffa da restituire l'Autorità ha utilizzato criteri coerenti col c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013 e nel quale sono già considerati gli effetti del referendum abrogativo. Questi criteri sono confermati nel parere 267/13 del Consiglio di Stato, nel quale si afferma che anche nell'ambito della restituzione debba comunque essere assicurato il rispetto del principio del full cost recovery, e nella recente sentenza del Tar Lombardia 779/14. Nello specifico, l'importo oggetto di rimborso è riferito ai circa 5 mesi trascorsi dall'esito del referendum fino all'entrata in vigore, il 1 gennaio 2012, del metodo tariffario transitorio, con il quale, tra i criteri di calcolo individuati per la determinazione delle tariffe, l'Autorità esclude la remunerazione del capitale investito. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 11.4.2014

 
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L'Autorità per l'energia ha stabilito la restituzione ai consumatori di 55 milioni di euro da parte di 71 gestori del servizio idrico. La restituzione è relativa al periodo di circa cinque mesi intercorso fra l'abolizione della remunerazione del capitale a seguito del referendum, il cui esito è sta ... Continua a leggere

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Assenteismo nella P.A.: la circolare della Funzione Pubblica sull'attestazione di presenza in caso di assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

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E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2014 la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, registrata alla Corte dei conti il 19 marzo 2014, n. 787, diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per con la quale si forniscono indirizzi applicativi della disposizione in materia di malattia dei pubblici dipendenti prevista dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, che ha convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni». La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, infatti, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l'art. 4, comma 16-bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo. Il citato art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede Che «Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.». A seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore ). La giustificazione dell'assenza, ove cio' sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). L'attestazione di presenza e' consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovra' contenere il file scansionato in formato PDF dell'attestazione. Dall'attestazione debbano risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si e' svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non e' una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata. Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dall'art. 55-septies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008, par. 1) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del 2010) e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovra' essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potra' essere cartacea) del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovra' contenere anche l'indicazione che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante. Si rammenta infine che l'attestazione di presenza puo' anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000. Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all'autorita' giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilita' disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000). Per scaricare il modello di dichiarazione cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 
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E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2014 la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, registrata alla Corte dei conti il 19 marzo 2014, n. 787, diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del ... Continua a leggere

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Lotta agli abusi sui minori: i chiarimenti del Ministero del Lavoro sul certificato penale del casellario del datore di lavoro

segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi della circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2014

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Attività Ispettiva – ha emanato, in data 11/4/2014, la circolare n.9/2014 inerente chiarimenti sui nuovi obblighi, in capo ai datori di lavoro, di richiesta del certificato penale del Casellario giudiziale, prevista dall’art. 2 del d.lgs. n.39/2014, riguardante le persone impiegate professionalmente o attraverso attività volontaria, tali da comportare contatti diretti o regolari con minori, in ossequio alla Direttiva Europea 2011/93/EU. In particolare, detta Circolare, richiama interpretazioni dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia che vengono declinate dal Ministero del Lavoro quali indicazioni operative per il personale Ispettivo delle Direzioni territoriali del Lavoro. Punti salienti risultano essere la non applicabilità dell’adempimento in parola per i rapporti di lavoro già in essere alla data del 6/4/2014. Rimangono fuori dalla norma, dal punto di vista sanzionatorio, i rapporti definibili di volontariato. Rispetto alla dizione "impiego di lavoro" deve intendersi estensivamente anche le tipologie di lavoro atipico. Viene altresì ammessa la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in caso di ispezioni e in attesa del certificato definitivo del Casellario. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi della circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2014

 
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Attività Ispettiva – ha emanato, in data 11/4/2014, la circolare n.9/2014 inerente chiarimenti sui nuovi obblighi, in capo ai datori di lavoro, di richiesta del certificato penale del Casellario giudiziale, prevista dall’art. 2 ... Continua a leggere

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Decide il giudice amministrativo sul silenzio dell’amministrazione sulla diffida per la stipulazione di contratto di compravendita di immobile

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 11.4.2014

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Nel giudizio in esame la società ricorrente partecipava all’asta pubblica indetta da una Società cartolarizzazione immobili pubblici) per la cessione del lotto avente a oggetto l’immobile sito in Roma. Il 9 ottobre 2002 veniva comunicata alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva, in suo favore, del citato lotto. In data per il 23 maggio 2003 la ricorrente veniva invitata presso studio notarile per la stipula (che non interveniva) del contratto di compravendita. La società ricorrente diffidava le amministrazioni per stipulare il contratto di compravendita dell’immobile. Seguiva quindi il ricorso innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio proposto per ottenere una pronuncia che ordinasse alle amministrazioni evocate in giudizio di provvedere sulla istanza nel termine di giorni trenta. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso per difetto di giurisdizione. Il Consiglio di Stato (Sezione IV, 30 gennaio 2006, n. 308), in vicenda analoga a quella in trattazione, ha ritenuto che: "La controversia in esame resterebbe validamente radicata davanti al giudice adito se ed in quanto possa intendersi riferita alla giurisdizione generale di legittimità, agevolmente riconoscibile nell’esercizio della funzione della contrattazione della pubblica amministrazione con i privati, dalla quale esulano i soli atti o comportamenti, relativi alla fase propriamente esecutiva del rapporto generato dalla stipula del contratto (fase peraltro non configurabile ontologicamente nella materia delle dismissioni di beni pubblici, posto che il procedimento finalizzato alla cessione del bene o dell’impresa esaurisce i suoi effetti con la stipula del contratto di rivendita, che produce i relativi e definitivi effetti traslativi della proprietà e che, successivamente a tale momento, non è dato ravvisare alcun ulteriore segmento del rapporto da sottrarre alla cognizione del giudice amministrativo)". La Corte di cassazione (SS.UU. 12 marzo 2007, n. 5593) ha affermato che: "Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti le procedure di «rivendita» di beni pubblici previste dall’art. 3 d.l. n. 351 del 2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, nell’ambito del procedimento di cartolarizzazione degli immobili pubblici". E più di recente (Cass. SS.UU. 11 gennaio 2011, n. 391) è stato statuito che: "Nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a. spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto". Alla luce di tali concordi orientamenti giurisprudenziali la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che anche la stipulazione del contratto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 11.4.2014

 
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Nel giudizio in esame la società ricorrente partecipava all’asta pubblica indetta da una Società cartolarizzazione immobili pubblici) per la cessione del lotto avente a oggetto l’immobile sito in Roma. Il 9 ottobre 2002 veniva comunicata alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva, in suo favore, ... Continua a leggere

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Concorsi: il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 11.4.2014

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Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che – contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r. – sia condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il candidato riservatario, vincitore per merito, debba essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva (v., ex plurimis, C.G.A. Reg. Sic. 24 febbraio 2010, n. 116), in quanto: - l’articolo 97, comma 3, Cost. stabilisce il principio generale, per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge; - la legge, cui rinvia la Costituzione, si pone come eccezione ad un principio base, e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non significa soltanto che non si può ricorrere all’analogia e si deve rifuggire da applicazioni estensive, ma anche che nella attività ermeneutica deve essere privilegiata l’interpretazione che risponda al principio-base piuttosto che all’eccezione; - la Corte Costituzionale ha fatto applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l’art. 97, poiché il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell’amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato, qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme, che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell’amministrazione (v., ex plurimis, Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373, e gli altri precedenti ivi richiamati); - ogniqualvolta un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza, nell’Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva; - in tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, poiché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo, come si è premesso, deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi, con conseguente necessità di includere il riservatario vincitore per merito nella quota di riserva. Per le esposte ragioni, s’impone l’accoglimento del motivo d’appello in esame e, di conseguenza, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso principale di primo grado proposto dalla concorrente Silvana Stella, incentrato sull’erronea applicazione dei principi in materia di imputazione dei riservatari vincitori per merito nella quota di riserva (mentre non risulta riproposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., la censura di violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990). Per scaricare la sentenza cliccare su "accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 11.4.2014

 
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Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che – contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r. – sia condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il candidato riservatario, vincitore per merito, debba essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di rise ... Continua a leggere

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

ANAC: i problemi denunciati alla Funzione Pubblica e le proposte di semplificazione per anticorruzione, trasparenza e performance

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato ANAC del 15.4.2014

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto e trasmesso al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione un documento in cui sono riportati i problemi aperti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance e proposte di semplificazione nel quale peraltro si evidenziano le proposte di semplificazione in materia visualizzabili cliccando su "Accedi al Provvedimento". Per quanto attiene invece alle problematiche, l'Anac precisa che: "1. L'art. 16, c. 3 del d. lgs. n. 39/2013 come modificato dal d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, ha trasferito al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione le funzioni consultive relativamente al d.lgs. 39/2013, originariamente di competenza dell'Autorità. Di conseguenza, numerose questioni sollevate da pubbliche amministrazioni ed enti in ordine all'applicazione dell'art. 3 in tema di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione sono in attesa da tempo di essere risolte con direttive o circolari del Ministro. 2. Sempre con riferimento al d. lgs. n. 39/2013, come già evidenziato nel Rapporto sul primo anno di attuazione della legge. n. 190/2012, sarebbe opportuno un intervento legislativo per risolvere l'asimmetria tra le situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste per i dirigenti statali e quelli di amministrazioni regionali e locali e di società in controllo pubblico presenti nel d.lgs. n. 39/2013. Inoltre, va segnalato il diverso ambito di applicazione della disciplina del d.lgs. n. 39/2013 al presidente e ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti e delle società privi di deleghe rispetto a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013. 3. Attenzione particolare merita il problema dell'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione alle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni o in controllo pubblico. In generale, vanno chiariti i profili di applicazione della l. 190/2012, stante la genericità delle previsioni normative al riguardo, e i continui tentativi, promossi da più parti, per rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione. E' indicativo, al riguardo, il ricorso straordinario presentato dalla SEA Spa per l'annullamento del Piano Nazionale Anticorruzione nella sua interezza o, in subordine, nelle parti in cui indica le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni o da queste controllate ex art. 2359 del Codice civile, non in house, quali destinatari dei suoi contenuti e di ogni altro atto o provvedimento presupposto non conosciuto. In proposito, come già comunicato al Ministro dell'epoca, per garantire la più ampia dialettica sull'argomento, l'Autorità ha invitato l'Avvocatura dello Stato a richiedere il passaggio alla sede giurisdizionale davanti al TAR del Lazio. Sempre con riferimento alle società partecipate dalle P.A. o in controllo pubblico, alcuni aspetti della circolare n. 1/2014 "Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate" destano preoccupazione in quanto forniscono un'interpretazione che limita l'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla trasparenza a un settore che, come testimoniato anche da recenti fatti di cronaca, dovrebbe essere, invece, oggetto di particolare attenzione nelle politiche di prevenzione. Alcuni di questi contenuti offrono interpretazioni difformi rispetto a posizioni già espresse dell'Autorità che sarebbe necessario approfondire in un apposito tavolo tecnico. Il superamento delle criticità rilevate è, infatti, presupposto indispensabile per l'attività di vigilanza dell'Autorità e per l'adozione dei provvedimenti previsti ai sensi della legge n. 190/2012, in particolare l'art. 1 c.3, e del decreto legislativo n. 33/2013. Nelle more della costituzione del tavolo tecnico, l'Autorità ha, quindi, deciso di sospendere i riscontri e i controlli sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte delle società partecipate al fine di non ingenerare ulteriori incertezze applicative. Proprio l'esperienza maturata con riferimento alla circolare prima richiamata, dei cui contenuti l'Autorità è venuta a conoscenza solo con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, mette in evidenza la necessità di definire modalità di coordinamento tra le attività del Ministero e l'A.N.AC, naturalmente nel rispetto delle prerogative di ciascuno. Tale coordinamento è necessario per l'efficace attuazione della normativa anticorruzione, per evitare condizioni di incertezza alle amministrazioni ed eventuale contraddittorietà di indirizzi e per facilitare i flussi informativi senza pregiudicare l'attività di vigilanza dell'A.N.AC. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è preoccupante che, a distanza di due mesi dalla scadenza del termine per l'adozione e la trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, l'Autorità non sia stata ancora messa in condizione di accedere ai relativi dati per l'esercizio della doverosa attività di vigilanza. Pertanto, è urgente la definizione di modalità di accesso da parte dell'ANAC alla banca dati "Perla PA" e/o di modalità alternative di acquisizione delle informazioni; la condivisione con il Dipartimento dei contenuti delle schede di monitoraggio intermedio e di consuntivo, relativamente all'implementazione delle misure previste nei Piani triennali di prevenzione della corruzione; la progettazione delle linee di intervento per l'integrazione e l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, previsti per settembre 2014. 4. Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione del d.lgs. n. 150/2009 e nel primo anno di attuazione della legge n.190/2012 nonché delle difficoltà applicative segnalate dai destinatari, l'Autorità ha definito una proposta di interventi di semplificazione della normativa in materia di trasparenza prevenzione della corruzione e performance coerente con l'obiettivo di assicurare efficienza, efficacia ed economicità all'azione pubblica. 5. Nel contempo, è importante un intervento di sensibilizzazione sulle amministrazioni centrali per superare le criticità connesse alla effettiva attuazione della valutazione individuale, in collegamento con gli obiettivi di performance organizzativa, passaggio indispensabile per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'azione pubblica. La valutazione può costituire, infatti, uno strumento importante per promuovere la riorganizzazione dell'amministrazione, anche attraverso nuove politiche retributive e di reclutamento mirate. La conclusione del ciclo della performance 2012 ha messo in evidenza che la valutazione dei dirigenti (di prima e seconda fascia) è divenuta una prassi generalizzata in tutte le amministrazioni, ma è preoccupante che, nella gran parte dei casi (ad eccezione degli enti previdenziali) la quasi totalità dei dirigenti abbia conseguito una valutazione non inferiore al 90% del livello massimo atteso. Appare fortemente critico il legame tra gli esiti della valutazione individuale e le forme di incentivazione premiale previste, spesso legate alle modalità ed alle procedure dagli accordi contrattuali pre-riforma. Inoltre, la valutazione del personale non dirigente è ancora in una fase molto iniziale.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato ANAC del 15.4.2014

 
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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Funzione Pubblica: la priorità di cittadini ed imprese, semplificare fisco ed edilizia

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Rapporto

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Semplificazione Fisco ed edilizia è questa la priorità di cittadini ed imprese nei risultati della consultazione telematica sulle "100 procedure più complicate da semplificare" Alla consultazione (organizzata in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI) hanno partecipato circa 2000 tra cittadini e imprese, inviando contributi e storie che offrono uno spaccato di straordinario interesse per l'analisi della complicazione burocratica in Italia. Il rapporto presenta, inoltre, una vera e propria classifica delle complicazioni burocratiche.In cima alla graduatoria delle complicazioni, sia per cittadini che per le imprese, appaiono il fisco e l'edilizia. Seguono, per i cittadini, l'accesso ai servizi sanitari, le procedure per i diversamente abili e gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza. Per le imprese le ulteriori insidie burocratiche vengono dalle autorizzazioni per l'avvio delle attività di impresa, dal DURC e dalla documentazione da presentare per la partecipazione agli appalti e dagli adempimenti formali in materia di sicurezza del lavoro.Questi risultati rappresentano per il Governo una base conoscitiva indispensabile per avviare una nuova politica di semplificazione, in grado di rispondere alle domande di cittadini e imprese.La Funzione Pubblica sul punto precisa che sarà predisposta l'agenda per la semplificazione, condivisa con le Regioni e gli Enti Locali: per ciascuna delle priorità indicate dai cittadini e dalle imprese saranno individuati obiettivi, risultati attesi, tempi e responsabilità per realizzarli. Infine massima trasparenza: lo stato di avanzamento degli interventi di semplificazione sarà verificabile sulle pagine web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Per scaricare il Rapporto cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Rapporto

 
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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Scambio elettorale politico-mafioso, modificato l'art. 416-ter del codice penale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della legge n. 62/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17.4.2014

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Entra in vigore il 18.4.2014 la legge n. 62/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17.4.2014 che modifica l'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. In particolare il nuovo art. 416-ter del codice penale che sostituisce il precedente prevede espressamente che: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Relazione di fine mandato: gli enti locali interessati dal prossimo turno elettorale, sono tenuti a considerare l’esercizio 2013 come ultimo anno della relazione, pur in mancanza dell’avvenuta approvazione del rendiconto di gestione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Finanza Locale del 16.4.2014

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Il Ministero dell'Interno precisa che l’ultimo anno da considerare nella predisposizione della relazione di fine mandato - da redigere non oltre il sessantesimo (alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 16 del d.l. 16/2014 al D. lgs 149/2011) giorno antecedente la data di scadenza del mandato stesso - è quello dell’ultimo esercizio amministrativo e finanziario gestito. Pertanto, gli enti locali interessati dal prossimo turno elettorale, sono tenuti, comunque, a considerare l’esercizio 2013 come ultimo anno della predetta relazione, pur in mancanza dell’avvenuta approvazione del relativo rendiconto di gestione. In tal ultimo caso, si farà riferimento ai dati di pre-consuntivo dell’anno 2013 sulla base dei dati di chiusura tecnico-contabile dell’esercizio. E’, infatti, di tutta evidenza l’importanza di considerare l’ultimo anno in cui la gestione amministrativa e finanziaria si è conclusa ai fini di dare una informazione esaustiva e trasparente dell’ultima fase del mandato svolto dall’organo politico dell’ente

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Finanza Locale del 16.4.2014

 
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Il Ministero dell'Interno precisa che l’ultimo anno da considerare nella predisposizione della relazione di fine mandato - da redigere non oltre il sessantesimo (alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 16 del d.l. 16/2014 al D. lgs 149/2011) giorno antecedente la data di scadenza del ... Continua a leggere

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Soppressione degli Uffici del Giudice di Pace: le indicazioni operative per i Comuni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare di istruzioni per l’attuazione del D.M. 7.3.2014 del Ministero della Giustizia

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Il decreto ministeriale del 7 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014 che entrerà in vigore il 29 aprile 2014 individua gli uffici definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale carico di questi ultimi con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo. Inoltre attraverso successive cadenze temporali, determina la tempistica dell’intero intervento di attuazione fino al suo totale esaurimento. Il Ministero in ordine alla tempistica, che va calcolata a partire dal 29 aprile 2014, precisa che: 1. fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 156\2012, il 29 aprile 2014 è il termine della definitiva chiusura degli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non è stata fatta istanza di mantenimento da parte degli enti locali; 2. Entro i successivi 15 giorni gli enti locali hanno la facoltà di revocare la domanda di mantenimento accolta. Gli enti locali che intendano revocare la richiesta di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di pace, dovranno presentare formale dichiarazione che attesti univocamente la volontà di recedere dall’istanza, utilizzando per la trasmissione le medesime modalità adottate per la relativa presentazione: posta certificata all’indirizzo ufficio3.gdp@giustiziacert.it oppure plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviare a Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Piante Organiche - Via Arenula 70 - 00186 Roma. 3. Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di perfezionamento del D.M. 7 marzo, gli enti locali che non hanno revocato la domanda, devono assicurare materialmente gli impegni dichiarati in sede di istanza di mantenimento. In particolare, a pena di decadenza, devono comunicare a questa amministrazione: a) i nominativi e i requisiti del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare a formazione, b) l’esatta ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se sia diversa o meno dalla precedente; c) il nominativo di un referente che dovrà essere designato da ciascun ente locale interessato, al quale questa Amministrazione possa rivolgersi per le opportune interlocuzioni, anche con riferimento alle attività di supporto informatico demandate alla D.G.S.I.A. Il termine in oggetto è volutamente ampio (60 giorni) per consentire ai Comuni, i cui territori rientrano nella competenza degli uffici dei G.d.P. mantenuti ex art. 3 d.lgs. 156\2012, di pervenire tra loro ad accordi sulla ripartizione degli oneri economici ed organizzativi, nonché di individuare le risorse. Quanto al punto a), si ribadire che il personale comunale individuato dall’ente locale secondo le modalità indicate nella nota di istruzioni pubblicata il 29 aprile 2013 deve appartenere a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l’Amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, deve risultare idoneo a consentire l’erogazione del servizio giustizia, essendo abilitato allo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell’assistente giudiziario e dell’operatore giudiziario, oltre che dell’ausiliario, come meglio specificate nella nota a firma del Direttore Generale del Personale in data 8 aprile 2014 e nell’allegato relativo ai criteri di equipollenza. Il predetto personale deve altresì essere in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/01) e non deve risultare in una posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165\2001, fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie. Gli enti locali dovranno comunicare i dati sul personale, esclusivamente per posta certificata da inviarsi all’indirizzo formazionegdp.dgpersonale.dog@giustiziacert.it oppure per plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviarsi all’indirizzo: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, Ufficio II - Formazione della Direzione Generale del Personale - via Arenula n. 70 - 00186 Roma. Quanto alle comunicazioni relative alla dislocazione della sede comunale prescelta per l’ufficio del G.d.P, sarà cura dell’ente locale interessato farle pervenire, sempre esclusivamente per posta certificata, all’indirizzo gdp.dgsia.dog@giustiziacert.it oppure per plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviarsi all’indirizzo: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, Via Crescenzio, 17/C - 00193 Roma. Solo a partire dal terzo termine - individuati personale e struttura tecnica – prenderanno avvio le ulteriori attività da effettuarsi a cura di questa Amministrazione e segnatamente: a) la già programmata formazione iniziale del personale comunale addetto che sarà realizzata attraverso Tirocini formativi della durata di almeno due mesi, a partire dal 7 luglio 2014. A tal fine gli enti locali interessati dovranno assicurare che il personale da loro individuato si presenti per iniziare il tirocinio nel periodo compreso tra il 7 ed il 15 luglio 2014 presso l’ufficio del giudice di pace avente sede nel capoluogo di provincia di riferimento. I sigg. Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace Circondariali dovranno, secondo le successive indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Generale del personale, avviare il personale comunale al tirocinio previsto ed al termine del periodo attestare il completamento delle attività. b) le attività di supporto informatico iniziale a cura della D.G.S.I.A. Quanto sopra dovrà poi coordinarsi con le previsioni di disciplina transitoria previste dal d.lgs. 156\2012. Come disposto dal comma 2 dell’art. 5, gli uffici del G.d.P. definitivamente soppressi continueranno a funzionare solo per la le udienze già in precedenza fissate, il cui rinvio andrà effettuato presso il nuovo ufficio accorpante. Ciò solo per il tempo strettamente necessario, (la cui determinazione è rimessa all’attività organizzativa del presidente del Tribunale di riferimento dell’ufficio del G.d.P. accorpante, come di seguito specificato), e comunque non superiore a sei mesi. Tutte le ulteriori e diverse attività, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno svolte presso la sede accorpante. Spetta al Presidente del tribunale territorialmente competente, nell’ambito del suo potere di vigilanza, con il coinvolgimento del Giudice coordinatore dell’ufficio del G.d.P. accorpante, adottare le soluzioni organizzative idonee ad agevolare la concentrazione degli uffici del G.d.P. soppressi presso l’ufficio accorpante ed a consentire l’eventuale, temporaneo, svolgimento delle udienze presso la sede soppressa. Ciò anche con riferimento all’individuazione del personale della magistratura onoraria ed amministrativo che, ancorchè dal 29 aprile 2014 incardinato presso l’ufficio accorpante, debba, eventualmente, provvedere all’attività di udienza nei locali del soppresso ufficio del G.d.P. Permane l’operatività della direttiva del 28 marzo a firma del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria secondo la quale, sulla base delle indicazioni fornite dai Presidenti dei Tribunali di riferimento degli uffici del Giudice di Pace, i Capi di Corte, saranno tenuti ad assicurare il funzionamento degli uffici dei G.d.P. nel periodo di transizione. Per gli uffici del G.d.P. il cui mantenimento sarà a carico dei comuni ed inclusi nell’elenco dell’allegato 1 al D.M. 7 marzo 2014, il periodo transitorio dovrà tener conto anche del tempo necessario alla formazione del personale comunale e delle attività demandate alla D.G.S.I.A. per cui fino al completamento delle stesse l’attività presso gli uffici interessati prosegue con il medesimo assetto gestionale ed organizzativo. In ogni caso l’entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace mantenuti dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, decorso il quale i suddetti uffici dovranno, quindi, avvalersi esclusivamente del personale dei propri ruoli. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare di istruzioni per l’attuazione del D.M. 7.3.2014 del Ministero della Giustizia

 
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Il decreto ministeriale del 7 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014 che entrerà in vigore il 29 aprile 2014 individua gli uffici definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale c ... Continua a leggere

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Conservatori: in vigore la Circolare AgID sugli accreditatori certificati

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare AgID del 17.4.2014

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 della Circolare AgID n. 65/2014 entrano in vigore le nuove modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici. I conservatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato per qualità e sicurezza chiedono l’accreditamento all’Agenzia per l’Italia Digitale. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

La Fusione tra Comuni interrompe il processo solo se richiesto dai comuni oggetto di fusione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 17.3.2014

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Nella controversia in esame il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta formulata dal privato di interruzione del processo a seguito della fusione –medio tempore avvenuta a’ sensi della L.R. 7 novembre 2013 n. 19 - dei Comuni di Torriana e di Poggio Berni nel nuovo Comune di Poggio Torriana. L’art. 79, commi 1 e 2, cod. proc. amm. rinvia per le ipotesi di sospensione e di interruzione del processo alla disciplina contenuta al riguardo nel codice di procedura civile, ed in particolare con riguardo all'interruzione, quindi, all'art. 299 e ss. cod. proc. civ. Poiché le norme sull'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato tale evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione (così, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19 settembre 2011, n. 19095; ma anche, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2009 n. 5238). Nella specie, pertanto, soltanto il patrocinio del Comune di Torriana avrebbe potuto chiedere l’interruzione del presente giudizio: ma avendo il patrocinio medesimo espressamente ricusato ciò, va anche in questo caso ribadito che nell’ipotesi di soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un altro ente, trova applicazione l’art. 300 cod. proc. civ. che impone, ai fini della interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall’evento (configurabile non come mera dichiarazione di scienza, ma come vera e propria manifestazione di volontà diretta a provocare la predetta interruzione) o la notifica di quest’ultimo alle altre parti e che – come per l’appunto nella presente fattispecie - in assenza di una siffatta dichiarazione entro la chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata rispetto alle altre parti ed al giudice quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura ad litem, nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell’evento aliunde acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto tale soppressione (così, puntualmente, Cass. Civ., Sez. I, 13 marzo 2013 n. 6208). Tale principio rende irrilevante l’esame della questione se, nel caso di ‘fusione’ di due Comuni, si possa ipotizzare proprio che vi sia stata una ‘soppressione’ di una pubblica amministrazione.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 17.3.2014

 
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Nella controversia in esame il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta formulata dal privato di interruzione del processo a seguito della fusione –medio tempore avvenuta a’ sensi della L.R. 7 novembre 2013 n. 19 - dei Comuni di Torriana e di Poggio Berni nel nuovo Comune di Poggio Torriana. L ... Continua a leggere

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Conferenza di Servizi: l'esito della conferenza e' un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell'amministrazione il solo direttamente e immediatamente lesivo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 10.4.2014

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La conferenza dei servizi (in special modo quella cosiddetta decisoria), costituisce soltanto un modulo organizzativo funzionale per l'acquisizione, circa un provvedimento da adottare, dell'avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura degli interessi coinvolti in quest'ultimo, per un’accelerazione dei tempi procedurali (e dunque per la speditezza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa) attraverso un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti: essa non implica, tuttavia, la creazione di un apposito ufficio amministrativo speciale, separato dai soggetti che vi hanno partecipato (ex pluribus, Cons.Stato, V, 25 gennaio 2003 n. 349; IV, 14 giugno 2001 n. 3169; Cons. Stato, IV, 7 maggio 2004, n. 2874). La conferenza di servizi è dunque un’occasione procedimentale di accelerazione e coordinamento dei casi complessi, ma non un organo privativo della formazione collegiale della decisione, vale a dire decidente in luogo delle amministrazioni convocate (Cons. Stato, VI, 18 aprile 2011, n. 2378; 23 maggio 2012, n. 3039; 6 maggio 2013, n. 2417). Tanto che secondo il prevalente orientamento la conferenza di servizi c.d. decisoria (artt. 14 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241, in esito alle riforme apportate dalle leggi 24 novembre 2000, n. 340, e 11 febbraio 2005, n. 15) ha struttura dicotomica, con una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo c.d. decisorio), che ha valenza solo endoprocedimentale, e una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati (es. Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2008, n. 5620; 9 novembre 2010, n. 7981; 31 gennaio 2011, n. 712; 6 maggio 2013, n. 2417). Ciò implica che gli atti posti in essere in conferenza e quelli precedenti e, in "particolare, quelli con i quali sia stato espresso l'avviso delle singole amministrazione, non siano ancora in sé idonei a ledere in modo diretto ed immediato gli interessi del destinatario del provvedimento poi emanato a seguito della conferenza di servizio. Per quanto detto, l'esito della conferenza dei servizi costituisce, invero, solo un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell'amministrazione che aveva indetto la conferenza: ed è solo quest'ultimo atto che può essere direttamente e immediatamente lesivo. Pertanto, è contro un tale atto che deve dirigersi l'impugnazione, gli altri o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non sono impugnabili se non unitamente al provvedimento conclusivo, risultando a tale scopo irrilevanti le modalità concrete con le quali la singola amministrazione abbia deciso di partecipare ai lavori della conferenza. Ne consegue che qualora non risulti essere intervenuto un provvedimento conclusivo del procedimento di natura urbanistico-edilizia (il titolo edilizio), l'impugnazione giurisdizionale permane inammissibile, in quanto interposta avverso meri atti endoprocedimentali.

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

All'atto di insediamento del Commissario ad acta e' precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 16.4.2014

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Dalla data di insediamento del Commissario ad acta che coincide con la redazione del verbale di immissione del Commissario nelle funzioni amministrative l'Amministrazioni non può può provvedere autonomamente e gli atti posti in essere sono, quindi, da ritenersi nulli. Questo il principio contenuto nella sentenza depositata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella quale si ribadisce che "che se è vero che l'Amministrazione rimane titolare del potere di provvedere anche tardivamente, dopo la scadenza del termine fissato dal giudice, è anche vero che all'atto di insediamento del commissario ad acta (ovvero con la redazione del verbale di immissione del commissario nelle funzioni amministrative) e con la sua presa di contatto con l'Amministrazione, si verifica un definitivo trasferimento dei poteri, rimanendo precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2010, n. 3214 e Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1768)". Per approfondire cliccare su "Accedi al provvedimento".

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Compete al Sindaco, quale organo di rappresentanza dell'ente, salvo deroga statutaria, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di preventiva autorizzazione della giunta o del dirigente competente

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 16.4.2014

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Nella vicenda in esame il decreto sindacale con il quale sono state disposte la riassunzione del giudizio e la conferma dell’incarico professionale di difesa dell’Ente pone a proprio fondamento l’art. 70, comma 2, dello Statuto comunale che conferisce al Sindaco, con la rappresentanza legale dell’Ente, il potere di promuovere e resistere alle liti ed i correlativi poteri di conciliare, rinunciare, transigere e di conferire la procura alle liti, sentiti facoltativamente la Giunta o il dirigente competente a seconda che si verta in materia di atti di governo o di gestione. La norma statutaria legittima, quindi, la competenza sindacale in materia. Questa conclusione, ad avviso della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, è inoltre avvalorata dalla sovraordinata normativa generale, nell’interpretazione comunemente datane dalla Sezione. La posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno di autorizzazione della giunta o dei dirigente competente ratione materiae (C.d.S., sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. civ. sez. I, 17 maggio 2007, n. 11516), ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005, n. 12868)." Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell’occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 17550)." Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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Nella vicenda in esame il decreto sindacale con il quale sono state disposte la riassunzione del giudizio e la conferma dell’incarico professionale di difesa dell’Ente pone a proprio fondamento l’art. 70, comma 2, dello Statuto comunale che conferisce al Sindaco, con la rappresentanza legale dell’E ... Continua a leggere

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Guida in stato di ebrezza: illegittima la sospensione della patente se l'alcoltest e' effettuato in commissariato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. Prima Ter del 18.4.2014

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Accompagnato dal padre per sporgere denuncia di furto, il personale del Commissariato, all’interno della sede, trovatolo lì - e non già in strada - con "alito vinoso" ed "equilibrio precario", lo sottopongono al test per accertare il suo tasso alcolemico. Esito: tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.. Il ragazzo impugna innanzi al TAR il provvedimento prefettizio di sospensione cautelare della patente di guida connessa con violazione di legge integrante reato, segnatamente guida in stato di ebbrezza, l’ordine di sottoposizione a visita medica (art. 186, comma 8, d.lgs. cit.), con sospensione della patente stessa sino all’esibizione della certificazione medica richiesta (art. 128, comma 2, d.lgs. cit.). Il TAR Lazio con sentenza depositata in data 18.4.2014 ha accolto la domanda di annullamento della parte del provvedimento concernente l’ordine di sottoposizione a visita e la sospensione della patente a questo connessa. Il presupposto ex lege per adottare il provvedimento, infatti, è la "guida in stato di ebbrezza", che evidentemente non risulta verificato nella vicenda in esame essendo stato il tasso alcolemico rinvenuto presso la sede del Commissariato di Polizia, dove il relativo personale ha deciso di eseguire gli accertamenti del caso. La sentenza, inoltre, si attenzione anche per quanto attiene alla giurisdizione relativamente alla diversa domanda formulata sempre nel presente giudizio di annullamento della sospensione cautelare della patente. Sul punto l’art. 223 del d.lgs. n. 285/1992 prevede che "è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205". Tale disposizione stabilisce che l'opposizione si propone "davanti all’autorità giudiziaria ordinaria" e segnatamente al "tribunale in composizione monocratica" con la conseguenza che relativamente al petitum rappresentato dalla domanda di annullamento del provvedimento nella parte qui in rilievo, il ricorso è stato dichiarò dal Collegio inammissibile, per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario "fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto dinanzi" a detto giudice "entro il termine perentorio di tre mesi dal (…) passaggio in giudicato" della presente sentenza. Per scaricare la sentenza cliccare di "Accedi al Provvedimento".

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Accompagnato dal padre per sporgere denuncia di furto, il personale del Commissariato, all’interno della sede, trovatolo lì - e non già in strada - con "alito vinoso" ed "equilibrio precario", lo sottopongono al test per accertare il suo tasso alcolemico. Esito: tasso alcolemico superiore a 0,8 e n ... Continua a leggere

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lunedì 21 aprile 2014 23:02

Processo amministrativo: e' inammissibile l'impugnazione in Consiglio di Stato con motivi aggiunti di nuovi atti sopravvenuti nel corso del giudizio, ancorché nell’ambito del medesimo procedimento amministrativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 18.4.2014

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L’introduzione di una domanda direttamente in appello con motivi aggiunti non può ritenersi consentita dal comma 3 dell'art. 104 c.p.a., atteso che tale disposizione consente l’uso dello strumento dei motivi aggiunti in appello per la proposizione di nuove censure avverso i medesimi atti già impugnati in primo grado, ma non anche l’impugnazione per la prima volta in appello di nuovi atti sopravvenuti nel corso del giudizio, ancorché nell’ambito del medesimo procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2013, nr. 4315; id., 26 febbraio 2013, nr. 1187; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2012, nr. 5844). Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 18.4.2014

 
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L’introduzione di una domanda direttamente in appello con motivi aggiunti non può ritenersi consentita dal comma 3 dell'art. 104 c.p.a., atteso che tale disposizione consente l’uso dello strumento dei motivi aggiunti in appello per la proposizione di nuove censure avverso i medesimi atti già impugn ... Continua a leggere

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lunedì 7 aprile 2014 23:37

CUD: le modalità di rilascio nella circolare dell'Inps

segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi della circolare dell'INPS n. 45 del 28.3.2014

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Emanata dall'INPS la circolare n. 45/2014 sulle modalità di rilascio del CUD. L'Istituto previdenziale ha reso disponibile, in modalità telematica, assolvendo all'obbligo della legge (la n.228/2012), l'invio del CUD relativo ai redditi 2013. Con la citata Circolare 45, del 28 marzo 2014, l'Inps illustra le modalità attuative per il rilascio di detto certificato. Il CUD è reso disponibile nella sezione Servizi al cittadino sul sito WWW.INPS.IT«http://WWW.INPS.IT» il certificato può essere visualizzato e stampato dall'utente previa identificazione tramite PIN. Agli utenti possessori di PEC conosciuta dall'Istituto il CUD viene comunque recapitato direttamente. Al riguardo si rammenta che tutti i cittadini possono ottenere gratuitamente una casella di posta certificata CEC-PAC dal gestore PostaCertificata@ attraverso il sito www.postacertificata.gov.it«http://www.postacertificata.gov.it» Sono altresì vigenti modalità alternative per ottenere il CUD con i seguenti canali di accesso. - Servizio erogato dalle strutture dell'Istituto per rilascio cartaceo - Postazioni informatiche self-service - Patronati - Caf - professionisti abilitati - Comuni e altre PP.AA. abilitate - Uffici postali dove è presente "sportello amico" al costo di €2,70 + IVA - Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni che siano titolari dell'indennità di accompagnamento - Direttamente da pensionati residenti all'estero chiamando numeri telefonici dedicati - A mezzo spedizione del CUD presso il domicilio del titolare, in forma cartacea, per oggettive impossibilità all'uso degli altri strumenti previsti, chiamando un numero verde dedicato. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi della circolare dell'INPS n. 45 del 28.3.2014

 
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Emanata dall'INPS la circolare n. 45/2014 sulle modalità di rilascio del CUD. L'Istituto previdenziale ha reso disponibile, in modalità telematica, assolvendo all'obbligo della legge (la n.228/2012), l'invio del CUD relativo ai redditi 2013. Con la citata Circolare 45, del 28 marzo 2014, l'Inps ill ... Continua a leggere

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