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domenica 21 dicembre 2014 21:24

Abuso del processo: il Consiglio di Stato chiarisce la portata dell'art. 26 c.p.a. come novellato dal D.L. n. 90/2014

segnalazione del Prof. Avv. Enrico. Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.12.2014

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato che la pronuncia di inammissibilità del ricorso che si fonda su ragioni manifeste integra i presupposti applicativi della norma sancita dall’art. 26, co. 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3252; Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1733, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative della pena pecuniaria ex art. 26, co. 2 cit.). Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto in esame sono state, nella sostanza, recepite dalla novella recata dal d.l. n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. Invero: a) l’art. 26, comma 1, che rinviava (e rinvia) all’art. 96 c.p.c., prevedeva la condanna, su istanza di parte, al risarcimento del danno se la parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1, c.p.c.), nonché la condanna anche d’ufficio in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata; b) l’art. 26, co. 2, c.p.a. prevedeva (e prevede) che il giudice condannasse d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso, quando la parte soccombente aveva agito o resistito temerariamente in giudizio; c) il d.l. n. 90 del 2014 ha inciso sia sull’art. 26, co. 1, c.p.a., in termini generali, valevoli per tutti i riti davanti al giudice amministrativo, sia sull’art. 26, comma 2, c.p.a., in termini specifici, valevoli solo per il rito appalti; d) sebbene l’art. 26, co. 1, continui a richiamare l’art. 96 c.p.c. in tema di lite temeraria, detta ora una regola più puntuale stabilendosi che in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati; e) nell’art. 26, co. 2 c.p.a. si detta una ulteriore regola sulla sanzione pecuniaria per lite temeraria nel caso di contenzioso sugli pubblici appalti soggetto al rito dell’art. 120 c.p.a.; infatti l’importo della sanzione pecuniaria (che come visto va dal doppio al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo), può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove il valore del contratto sia superiore al quintuplo del contributo unificato. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento". Per la sintesi della vicenda: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/dicembre/1418029559567.html

segnalazione del Prof. Avv. Enrico. Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.12.2014

 
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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato che la pronuncia di inammissibilità del ricorso che si fonda su ragioni manifeste integra i presupposti applicativi della norma sancita dall’art. 26, co. 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giu ... Continua a leggere

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domenica 21 dicembre 2014 21:24

Amministrazione Trasparente: on line la Scheda Standard per la predisposizione della Relazione Annuale. Pubblicazione nella sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" entro il 31 dicembre 2014

segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti della Scheda Standard ANAC del 12.12.2014

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 31 dicembre 2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" con lo stesso formato rilasciato dall’Autorità e non scannerizzato, in modo da permettere all’Autorità l’elaborazione dei dati. La Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l’approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza. Qualora all’interno dell’ente manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione, la Relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell’organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che, come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 è l’organo di indirizzo politico. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti della Scheda Standard ANAC del 12.12.2014

 
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., ... Continua a leggere

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domenica 21 dicembre 2014 21:24

Mamme lavoratrici: in Gazzetta Ufficiale il decreto sul contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2014

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2014 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale sui "Criteri di accesso e modalita' di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Nel Decreto è previsto un contributo pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi che può essere richiesto in luogo del congedo parentale e può essere utilizzato alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Per maggiori informazioni sulla modalità telematica di accesso alla richiesta e sulle esclusioni scaricare il decreto cliccando su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2014

 
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2014 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale sui "Criteri di accesso e modalita' di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: "Disposizioni in mater ... Continua a leggere

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domenica 21 dicembre 2014 21:24

COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI – Quesito su possibilità di recupero della giornata di riposo compensativo, identificata quale riposo settimanale, nel caso di mancato godimento della stessa per malattia del lavoratore.

ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

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Se un lavoratore si ammala nel giorno della settimana preventivamente stabilito per il recupero compensativo della giornata di riposo settimanale a suo tempo non goduta, ai sensi dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, lo stesso ha diritto ad un ulteriore spostamento della giornata di riposo da recuperare o questa viene assorbita, come normalmente accade per i riposi settimanali, dalla malattia?

ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

 
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Se un lavoratore si ammala nel giorno della settimana preventivamente stabilito per il recupero compensativo della giornata di riposo settimanale a suo tempo non goduta, ai sensi dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, lo stesso ha diritto ad un ulteriore spostamento della giornata di riposo ... Continua a leggere

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domenica 21 dicembre 2014 21:24

COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI - Quesito su possibilità, per il lavoratore che ha partecipato ad attività formative o di aggiornamento professionale organizzate dall’Ente in giorno feriale non lavorativo (nella fattispecie il sabato) in presenza di un’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, di chiedere – per la medesima giornata - il riposo compensativo o il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Può un ente organizzare lo svolgimento di attività formative per il personale nella giornata del sabato, in presenza di una settimana lavorativa articolata su cinque giorni (dal lunedì al venerdì)?

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domenica 21 dicembre 2014 21:24

SETTORE SANITA’– Quesito su eventuale riconoscimento - ai fini della corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività o del conferimento di un incarico professionale ex art.27 del CCNL 8.6.2000 - dell’esperienza professionale maturata in strutture sanitarie di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

L’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione Europea può essere riconosciuta ai fini della corresponsione della fascia superiore dell’indennità di esclusività nonché per il conferimento di un incarico professionale ex art.27 del CCNL 8.6.2000?

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domenica 21 dicembre 2014 21:24

Accesso ai documenti e privacy: no al rilascio dei verbali ispettivi contenenti le dichiarazioni del lavoratore poste alla base della sanzione irrogata al datore di lavoro per violazioni nella gestione di rapporti di lavoro

segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 5779/2014

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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame esamina la questione sostanziale della controversia, consistente nella legittimità del diniego in quanto basato sul regolamento, n. 757 del 1994, per il quale sono sottratti al diritto di accesso categorie di atti "in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche…" e, in particolare, "documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possono derivare discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi". Al riguardo il Consiglio, all’esito di un approfondimento in materia, ha definito un indirizzo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 863 del 2014), che si condivide, per cui l’esigenza della tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva: a) assume una particolare rilevanza "volta sia a prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro, sia a preservare, in un contesto più ampio, l’interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro"; b) ciò alla luce della normativa costituzionale ed europea (art. 4, 32 e 36 Cost. e art. 8 CEDU), nonché in base all’art. 8 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), per cui si deve ritenere "in via generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite pressioni"; c) non essendo peraltro l’ostensione dei detti documenti indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti dei datori di lavoro, considerato che la compiuta conoscenza dei fatti e delle allegazioni loro contestati risulta di norma assicurata dal verbale di accertamento relativo alle dette dichiarazioni, ferma la possibilità, in ultima istanza, di ottenere accertamenti istruttori in giudizio; d) costituendo "la prevalenza del diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni rispetto alla tutela garantita dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990…un principio generale che, come tale, opera a prescindere dalla circostanza che l’istante sia o meno il datore di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni". Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 5779/2014

 
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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame esamina la questione sostanziale della controversia, consistente nella legittimità del diniego in quanto basato sul regolamento, n. 757 del 1994, per il quale sono sottratti al diritto di accesso categorie di atti "in relazione all’esi ... Continua a leggere

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domenica 21 dicembre 2014 21:24

Processo Amministrativo: l’adozione di un nuovo atto, che non è meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione ma costituisce (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta l'improcedibilità del giudizio in corso

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.12.2014

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Nel processo amministrativo l'improcedibilità del ricorso può verificarsi in presenza della sussistenza delle seguenti condizioni: a) il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo ha fatto venir meno gli effetti dell'originario provvedimento; b) l'atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare l'impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209). L’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale ma costituisce (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta quindi la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all’annullamento di quest'ultimo. Va in proposito evidenziato che affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente occorre che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo, in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione. Non è inoltre configurabile l'improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento giurisdizionale se l'adozione del nuovo atto regolante la fattispecie da parte dell’Amministrazione non è spontanea, ma di mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, con rilevanza provvisoria, in attesa che una sentenza di merito definitiva accerti se il provvedimento impugnato sia o meno legittimo; invece, nel caso in cui il contenuto di detto provvedimento giurisdizionale sia tanto condiviso dall'Amministrazione da indurla a ritirare il precedente provvedimento, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento, può senz'altro ritenersi che l'autonoma valutazione dell'Amministrazione, adeguatamente motivata, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avverso l'atto originariamente impugnato (in caso simile: Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781). In conclusione ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che si ha quando la pubblica amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento) ed anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell'Amministrazione e implichi il definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente, comporta sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (Consiglio di Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4358; sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457). Tanto premesso in via generale, va ritenuto, in particolare, che la graduatoria finale emanata nel corso di una procedura selettiva, che abbia implicato nuove ed autonome valutazioni tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca una precedente graduatoria, ne costituisce l'atto finale implicante nuove ed ulteriori valutazioni di interessi; quindi, nell’ipotesi in cui nel corso del giudizio incardinato per l’impugnazione di una graduatoria relativa ad una procedura selettiva sia stato emanato un nuovo provvedimento finale di approvazione di una rinnovata graduatoria, sulla base di nuove valutazioni e non in mera esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica della parte che ne è destinataria, la persistenza dell'interesse della parte ricorrente alla decisione di detto giudizio va esclusa, tenuto anche conto delle ulteriori iniziative attivate (o attivabili) da essa parte per ottenere la soddisfazione della pretesa vantata. Per scaricare la sentenza " Clicare su Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.12.2014

 
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Nel processo amministrativo l'improcedibilità del ricorso può verificarsi in presenza della sussistenza delle seguenti condizioni: a) il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo ha fatto venir meno gli eff ... Continua a leggere

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domenica 21 dicembre 2014 21:24

Lavoro: disponibile il T.U. aggiornato sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi

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È disponibile in modalità on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il testo unico, aggiornato al dicembre 2014, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis", pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014; • Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014); • Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014). • Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività"; • Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria; • Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014.

segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi

 
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È disponibile in modalità on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il testo unico, aggiornato al dicembre 2014, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dal ... Continua a leggere

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domenica 21 dicembre 2014 21:24

Legge stabilità: approvato dal Senato il "maxiemendamento"

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del. Senato del 20.12.2014

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Con 162 voti favorevoli e 37 contrari il Senato, nella seduta iniziata alle ore 10,10 di venerdì 19 dicembre e conclusasi alle 7,46 di sabato 20 dicembre, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo della legge di stabilità (ddl 1698), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Nel corso della notte si sono svolte la discussione generale e le dichiarazioni di voto. Alle ore 5,30 circa l'Aula ha quindi approvato (per alzata di mano) la seconda Nota di variazioni al bilancio e il bilancio (ddl 1699) con 161 voti favorevoli e 78 contrari. La manovra torna alla Camera dei deputati per il via libera definitivo. Scarica il testo del maxiemendamento cliccando su "Accedi al provvedimento"

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Con 162 voti favorevoli e 37 contrari il Senato, nella seduta iniziata alle ore 10,10 di venerdì 19 dicembre e conclusasi alle 7,46 di sabato 20 dicembre, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo della legge di stabilità (ddl 1698), sul quale il Governo aveva posto la quest ... Continua a leggere

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domenica 21 dicembre 2014 21:24

Componente di OIV: illegittima la revoca dell'incarico senza parere preventivo dell'ANAC e comunicazione di avvio del procedimento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Puglia Lecce Sez. II del 18.12.2014

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Il TAR Puglia, Lecce con sentenza del 18 dicembre ha accolto parzialmente il ricorso proposto da un componente monocratico dell'OIV di un Comune contro il provvedimento di revoca dell'incarico.La sentenza è interessante sotto tre profili. Il primo profilo riguarda la giurisdizione in quanto il giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune rilevando che "alle controversie relative ai funzionari onorari non si applicano le norme sul pubblico impiego, sicché la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in conseguenza della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, attribuendosi al primo le cause aventi ad oggetto i diritti soggettivi e al secondo quelle riguardanti gli interessi legittimi (Cass. Sez. Un. Civili , 07 luglio 2011, n. 14954). Il componente monocratico dell’organismo di valutazione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2009 è riconducibile alla figura del funzionario onorario (Cons. St., V, ord. n. 3897/2014): la posizione giuridica fatta valere dall’interessato che aspira alla nomina o, come nel caso di specie, si oppone alla revoca ha la consistenza di interesse legittimo (arg. in base a Cons. St., V, sentenza n. 6692/2012).".Il secondo profilo analizzato nella sentenza riguarda le corrette modalità di revoca dell'incarico in questione.L'art. 10 della Delibera Anac n. 12/2013 prevede espressamente che: "L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta dal parere della Commissione") .Su tale presupposto il TAR ha ritenuto illegittima la revoca sia per l'omessa previa acquisizione del suddetto preventivo parere dell’ANAC nonché per la mancanza dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento richiesta dall’art. 7 L. n. 241/1990.Il terzo profilo che si segnala riguarda invece "il preteso danno all’immagine" che il TAR ha ritenuto non risarcibile sia perché la revoca è stata pubblicata sul sito del comune in adempimento di un obbligo di trasparenza imposto dalla L. n. 33/2013 sia perché il ricorrente non ha provato le conseguenze dannose derivategli da tale pubblicazione.Per approfondire scarica la sentenza cliccando su Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Puglia Lecce Sez. II del 18.12.2014

 
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Il TAR Puglia, Lecce con sentenza del 18 dicembre ha accolto parzialmente il ricorso proposto da un componente monocratico dell'OIV di un Comune contro il provvedimento di revoca dell'incarico.La sentenza è interessante sotto tre profili. Il primo profilo riguarda la giurisdizione in quanto il giud ... Continua a leggere

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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalle famiglie d'origine: approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale

Segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi

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Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Inclusione e Politiche Sociali – il Decreto Direttoriale n. 234/2014 del 24 novembre 2014 riguardante l’approvazione dell’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale. Le relative proposte sono state avanzate e presentate dalle Regioni nonché dalle Province Autonome che si sono rese disponibili aderendo alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione), tematica questa inerente, concretamente, la prevenzione dell’allontanamento dei minorenni dalle famiglie di origine. L’importo complessivo stanziato e presente sui capitoli di spesa attribuiti al Dicastero del Lavoro, per l’implementazione di detto Programma, ammonta a complessivi € 2.500.000.

Segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi

 
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Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Inclusione e Politiche Sociali – il Decreto Direttoriale n. 234/2014 del 24 novembre 2014 riguardante l’approvazione dell’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale. Le relative proposte sono ... Continua a leggere

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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Corte dei Conti: indebito stipendiale per "illegittimo o arbitrario esercizio di funzioni per illegittimità o illiceità dell’assunzione" e "arbitraria assenza dal servizio", le problematiche sulla giurisdizione e sulla legittimazione passiva

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per il Lazio del 24.11.2014

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Con atto di citazione la Procura contabile ha convenuto in giudizio il direttore amministrativo di un'azienda USL per sentirlo condannare al risarcimento del danno, quantificato in € 72.992,57, per avere lo stesso "formalmente accettato la nomina a Direttore Amministrativo dell’azienda USL ed avere prodotto la certificazione attestante il possesso dei requisiti", mentre non risultava dal curriculum presentato dal convenuto, il possesso di un requisito essenziale, e cioè lo svolgimento, da parte dello stesso, per cinque anni, di una qualificata attività di direzione tecnica od amministrativa in enti e strutture sanitarie pubbliche o private, richiesto dall’articolo 3 comma 7 del d. lvo 502 del 1992. Secondo la prospettazione dell’accusa la condotta del convenuto - sotto il profilo del dolo omissivo o, quantomeno, sotto il profilo dalla colpa gravemente omissiva – si configura nell’aver egli taciuto in ordine al difetto dei requisiti, allo scopo di favorire il conferimento di un incarico illegittimo e, dunque, nell’indebita percezione del trattamento economico nel periodo 6 dicembre 2011 - 31 agosto 2012. Il danno viene imputato alla descritta condotta - connotata in tesi dall’elemento psicologico del dolo omissivo – posta in essere dal convenuto e da colui che lo aveva nominato (oggi defunto) ai quali si richiede l’intero dovuto, in via solidale. Il Collegio in via preliminare ha rilevato - al fine di rigettare per infondatezza l’eccezione della difesa in merito al prospettato difetto di giurisdizione di questa Corte (basata sul presupposto che nella fattispecie mancherebbe l’elemento essenziale della responsabilità amministrativa, costituito dal c.d. "esercizio delle funzioni" del funzionario o del dipendente pubblico, per cui nel caso di specie si tratterebbe soltanto di un mero "indebito stipendiale") - che il contestato danno erariale per "illegittima prestazione lavorativa o di servizio" (nella fattispecie per causa coeva alla stessa chiamata in servizio) è ipotesi di fatto speculare ed equiparabile alla ipotesi di "arbitraria assenza dal servizio", sindacabile a titolo di responsabilità amministrativa (sez. giur. Lazio n. 660 del 2 ottobre 2014). La giurisprudenza, ormai da lungo tempo, si è affermata nel senso che le assenze illegittime dal servizio comportano un danno all’erario, perseguibile a titolo di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, atteso che il dipendente pubblico, ancorché non eserciti di fatto in tale situazione le "sue funzioni", rimane pur sempre incardinato nella struttura amministrativa della quale fa parte e che, agli effetti della sussistenza del presupposto della giurisdizione contabile, nella nozione di danno cagionato "nell’esercizio delle funzioni", deve comprendersi anche l’ipotesi di "mancato esercizio" delle funzioni stesse. Trattasi, infatti, anche in tale ipotesi, di un giudizio di danno che presenta tutti gli elementi richiesti (danno arrecato ad una pubblica amministrazione da un soggetto ad essa legato da un rapporto di impiego o di servizio, nell’esercizio di una attività commissiva od omissiva connessa a tale rapporto (Sez. I giur. n. 71 del 4 marzo 1991; Sez. II giur. n. 2 del 18 gennaio 1979). In tal senso, peraltro, in precedenza si era pronunciata anche la suprema Corte di Cassazione (Sez. U n. 6009 del 19 novembre 1979). Ciò detto, analogamente può sostenersi, in punto di giurisdizione, per le ipotesi, come quella di specie, di illegittimo o arbitrario esercizio di funzioni per illegittimità o illiceità dell’assunzione, oggetto della citazione all’esame. Quanto sopra serve, peraltro, a differenziare l’ipotesi all’esame da quella che si realizza nel caso di semplice "indebito stipendiale", che consegue da un raffronto sempre correlato alle controprestazioni lavorative "normalmente" rese (in conformità, cioè, alla predeterminata articolazione contrattuale delle stesse, sia quanto alle ore di lavoro, alla qualifica rivestita dal lavoratore e anche alle eventuali assenze "giustificate" dal servizio) (cfr. Sez. giur. Lazio n. 613 del 28 agosto 2013 e n. 1589 del 10 novembre 2011), analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi del c.d. "indebito pensionistico" (Sez. giur. Lazio n. 281 del 17 febbraio 2011). Presupposta la vicenda come esposta in narrativa, il Collegio rileva che, nella fattispecie, si pone un problema diverso, non già di giurisdizione - della quale non vi è difetto per le ragioni dianzi esposte - bensì di sussistenza o meno della legittimazione passiva in capo al soggetto chiamato a rispondere nel presente giudizio a titolo di responsabilità amministrativa per il prospettato danno erariale. In proposito, alla luce della formulazione della domanda attorea, e tenuto conto, in particolare, dei presupposti di fatto posti a fondamento della stessa domanda e del comportamento in concreto contestato al convenuto, la Corte ha ritenuto do dichiarare, nei confronti dello stesso, il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per il danno erariale di cui trattasi. La problematica processuale della legittimazione passiva attiene, nelle sue linee essenziali, all’individuazione dei soggetti che possono essere responsabili nel giudizio contabile e, cioè, quelli che possono essere convenuti in giudizio di fronte alla Corte dei conti e, guardando ai profili sostanziali della responsabilità amministrativa, involge anche la individuazione del soggetto al quale può essere riferito il requisito del "rapporto di servizio" (Sez. giur. Lazio n. 513 del 2012). Al riguardo -in disparte la considerazione che, nel caso di specie, l’accertamento dell’eventuale responsabilità amministrativa e della conseguente addebitabilità del prospettato danno erariale non può prescindere dal nesso causale, che discende dall’attività di adozione dei provvedimenti di selezione e/o di nomina per l’incarico che si presume illegittimamente rivestito dall’odierno convenuto- devesi rilevare che, rispetto al soggetto danneggiato, non è ipotizzabile che, al tempo e in ragione della sola presentazione del curriculum da parte del convenuto, vi fosse in concreto un "rapporto di servizio" con quest’ultimo, rapporto di servizio che è elemento indefettibile per configurare la responsabilità amministrativa di cui si discute. La Sezione ha pertanto, dichiarato, in riferimento alla domanda attorea proposta avverso il convenuto, il difetto di legittimazione passiva dello stesso nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, il che consente di ritenere assorbita ogni altra eccezione e deduzione delle parti avanzata al riguardo. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per il Lazio del 24.11.2014

 
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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Stabilizzazione e mobilità esterna, sulle controversie decide il giudice ordinario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 28.11.2014

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Il Consiglio di Stato, Sez. III nella sentenza del 28 novembre 2014 ha precisato che rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, sia la controversia avente ad oggetto il diritto alla stabilizzazione, che la controversia avente ad oggetto la mobilità esterna con trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi. Questa ultima, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (9 sett. 2010 n.19251), si configura come cessione del contratto di lavoro, si verifica nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione ma la sola modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto. Analoghe considerazioni, quanto alla giurisdizione, devono essere formulate con riguardo alle procedure di stabilizzazione che non si basano su una scelta comparativa tra più aspiranti, ma sulla esigenza apprezzata a livello legislativo di consolidare, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, posizioni lavorative a tempo determinato a condizione che siano preventivamente verificati i requisiti previsti legislativamente, ed in specie, che il conseguimento del rapporto di lavoro a tempo determinato sia avvenuto mediante procedure selettive di natura concorsuale.(...) La Suprema Corte regolatrice della giurisdizione ha osservato che in tutti i casi in cui vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è assicurata dalla disapplicazione dell’atto e dagli ampi poteri riconosciuti a tale giudice dal secondo co. dell’art. 63 del d.lgs. 165/ (SS.UU. ord. 5.6.2006 n.13169; idem sentenza 6.3.2009 n.5458). Carente di giurisdizione è inoltre il giudice amministrativo sulla domanda dei ricorrenti in primo grado, di declaratoria di inefficacia dei contratti a tempo indeterminato del personale precario nelle more stipulati in virtù delle procedure di stabilizzazione in quanto siffatta domanda, investendo atti estranei alla procedura concorsuale, successivi all’assunzione è attratta dalla giurisdizione del giudice ordinario. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 28.11.2014

 
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Il Consiglio di Stato, Sez. III nella sentenza del 28 novembre 2014 ha precisato che rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, sia la controversia avente ad oggetto il diritto alla stabilizzazione, che la controversia avente ad oggetto la mobilità esterna con trasferimento del dipen ... Continua a leggere

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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Pensioni: in Gazzetta Ufficiale il decreto MEF sulla perequazione automatica delle pensioni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.2.2014

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2.12.2014 è stato pubblicato il decreto del MEF recante "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014 e valore definitivo per l'anno 2013". In particolare la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 è determinata in misura pari a +1,1 a aperture dall'anno 2014, mentre per l'anno 2014 e' determinata in misura pari a +0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Per scaricare il decreto del MEF cliccare su "accedi al provvedimento".

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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Comuni: i nuovi adempimenti degli Ufficiali dello stato civile in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2014

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La legge n. 162/2014 ha introdotto importanti novità volte a semplificare le relative procedure in tema di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha adottato apposita circolare per chiarire i nuovi adempimenti.Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2014

 
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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Funzione Pubblica: la circolare sui divieti di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare n. 6 del 4.12.2014

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Il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione ha diramato la circolare n. 6 del 4 dicembre per chiarire la portata dell'art. 6 del DL n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza". Nella circolare vengono precisati sia la cadenza temporale di applicazione dei nuovi divieti, sia i soggetti interessati, nonché la tipologia di incarichi vietati, incarichi consentiti ed infine gli incarichi gratuiti. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al provvedimento".

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Il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione ha diramato la circolare n. 6 del 4 dicembre per chiarire la portata dell'art. 6 del DL n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza". ... Continua a leggere

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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Gli atti amministrativi, a prescindere dal nomen iuris, vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto risalendo alla effettiva volontà dell’Amministrazione ed al potere concretamente esercitato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 27.11.2014

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Ai fini della qualificazione, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza del Consiglio, gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto risalendo alla effettiva volontà dell’Amministrazione ed al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato dall’Amministrazione ai fini dell’inquadramento degli stessi all’interno delle tradizionali categorie dell’annullamento, che opera per vizi di legittimità, con effetto ex tunc, e della revoca, in presenza di vizi di merito, che opera ex nunc (v., ex plurimis, Cons. St., Ad. Plen., 23.1.2003, n. 3; Cons. St., sez. V, 15.10.2003, n. 6316).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 27.11.2014

 
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Ai fini della qualificazione, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza del Consiglio, gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto risalendo alla effettiva volontà dell’Amministrazione ed al potere concretamente esercitato, cosicché occorr ... Continua a leggere

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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Rito dell'accesso: la dimidiazione dei termini processuali concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il quale è fissato in soli 15 giorni dall’avvenuta notifica

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 27.11.2014

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Nel caso del c.d. rito dell’accesso, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell’articolo 87 del c.p.a. (con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado). La dimidiazione in questione concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il quale resta fissato, nell’ottica acceleratoria del processo, in soli 15 giorni dall’avvenuta notifica ( e cioè nella metà del termine previsto dall’art. 45 c.p.a. in via generale per il deposito in trenta giorni e che la disposizione medesima qualifica come perentorio). Sul punto è concorde la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St. sez. VI, n. 1403 del 12 marzo 2012; n. 2516 del 2 maggio 2012 – in tema specifico di accesso – e in via generale per i procedimenti in camera di consiglio sez. V, n. 6074 del 18 dicembre 2013; n. 5246 del 31 ottobre 2013).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 27.11.2014

 
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Nel caso del c.d. rito dell’accesso, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell’articolo 87 del c.p.a. (con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado). La ... Continua a leggere

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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Processo amministrativo: la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 1.12.2014

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La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, oggi sancita dall'art. 30, comma 3, del c.p.a., è infatti ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un'interpretazione evolutiva del capoverso dell'art. 1227 del c.c., sicché, pur non sussistendo una pregiudizialità di rito già nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, deve (e doveva) ravvisarsi immanente nell'ordinamento il principio che la mancata impugnazione del provvedimento amministrativo costituisce un comportamento contrario a buona fede, qualora sia accertato che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2610). La mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento amministrativo impedisce infatti di considerare illecita la condotta della Pubblica Amministrazione e di conseguire il risarcimento del danno derivante da quel medesimo atto, con la conseguenza che l'applicazione del principio della "pregiudiziale amministrativa" non comporta una preclusione di ordine processuale all'esame nel merito della domanda risarcitoria, ma determina un esito negativo nel merito dell'azione, perché la domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento non, o tardivamente, ovvero inammissibilmente, impugnato è ammissibile ma infondata nel merito, in quanto la mancata corretta impugnazione dell'atto fonte del danno consente a tale atto di operare in modo precettivo (dettando la regola del caso concreto, autorizzando la produzione dei relativi effetti e imponendone l'osservanza ai consociati), così impedendo che il danno possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dalla P.A. in esecuzione dell'atto in oppugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1917). Nel caso di specie non può ritenersi che la posizione del ricorrente fosse di diritto soggettivo e comunque l'omessa rituale proposizione del ricorso per l'annullamento del provvedimento lesivo (a causa del tardivo deposito della copia del ricorso notificata) denota una condotta che, nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, autorizza il giudice ad escludere il risarcimento, in quanto la ammissibile proposizione del ricorso per l'annullamento dell'atto lesivo avrebbe potuto evitare i danni da quest'ultimo derivanti. Non deve essere quindi risarcito il danno che l’attuale appellante non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui era tenuto, secondo correttezza; ciò con la precisazione che la giurisprudenza più recente ha adottato un'interpretazione estensiva ed evolutiva del comma 2 dell'art. 1227 del c.c., secondo cui il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall'aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte ad evitare o ridurre il danno).

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La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, oggi sancita dall'art. 30, comma 3, del c.p.a., è infatti ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un' ... Continua a leggere

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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Compensazione delle spese processuali: la pronuncia sulle spese processuali è censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 1.12.2014

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Nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla sulla base del criterio equitativo, potendo a tal fine valutare ogni elemento utile, senza peraltro essere tenuto ad indicare specificamente le ragioni della decisione presa (Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3131), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, o disporre statuizioni abnormi. La pronuncia inerente alle spese processuali risulta, quindi, censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa mentre, viceversa, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile per difetto di motivazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 5861). I giusti motivi, in base ai quali il giudice amministrativo dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio in deroga al criterio generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., anche se non puntualmente specificati, possono quindi essere desumibili dal contesto della decisione (Consiglio di Stato, sez. III, 14 luglio 2014, n. 3682).

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Nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla sulla base del criterio equitativo, potendo a tal fine valutare ogni elemento utile ... Continua a leggere

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venerdì 5 dicembre 2014 22:49

Enti Locali: in presenza di assunzioni effettuate in violazione di legge, la sanzione della nullità è rilevabile da chiunque e d'ufficio, imprescrittibile e insanabile

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 1.12.2014

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È ormai consolidato in giurisprudenza il principio che il rapporto di lavoro instaurato con gli Enti locali, in contrasto con norme che sanciscono la nullità di assunzioni al di fuori dei casi da esse disciplinate (sia esso rapporto a termine o a tempo indeterminato), nasce e vive come rapporto di fatto, rispetto al quale gli indici rivelatori del pubblico impiego assumono soltanto funzione di astratta qualificazione al fine della determinazione della giurisdizione e della disciplina economica e previdenziale relativa alle prestazioni lavorative; ciò in quanto la sanzione della nullità, comminata per i provvedimenti di assunzione contra legem, utilizza la nozione di nullità in senso proprio, con la conseguenza di rendere tale vizio, oltre che rilevabile da chiunque e d'ufficio, imprescrittibile e insanabile (Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2014, n. 2270). In caso di non configurabilità del rapporto di pubblico impiego, ma in presenza di assunzioni effettuate in violazione di legge, può comunque ricorrere il diritto degli interessati ad ottenere differenze retributive, nonché prestazioni contributive e previdenziali, quando sia provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, rispetto al quale gli indici rivelatori del pubblico impiego assumono soltanto funzione di astratta qualificazione, ai fini della determinazione della disciplina economica e previdenziale relativa alle prestazioni lavorative in essere (Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5878). In tema di qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, gli indici sostanziali che possono considerarsi come rivelatori di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego consistono nella natura pubblica dell'Ente datore di lavoro, nella diretta correlazione dell'attività lavorativa prestata con i fini istituzionali, nell'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente, nell'orario predeterminato e assoggettato a controllo, nella retribuzione prefissata ed a cadenza mensile e nel carattere continuativo, professionale e in via prevalente, se non esclusiva, delle prestazioni lavorative effettuate (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2013, n. 5799). In relazione a detti indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego incombe, peraltro, su chi ne invoca la sussistenza, l'onere di fornire almeno principi di prova al riguardo (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2013, n. 5799). (...) In sede di verifica dell'effettiva esistenza di un rapporto di impiego pubblico è stata invero ritenuta dalla giurisprudenza irrilevante la circostanza che per lo svolgimento del servizio il dipendente fosse tenuto al rispetto di orario di lavoro fisso e anche all'obbligo di firma dei fogli di presenza, atteso che tali adempimenti sono garanzie rivolte a provare l'effettiva ed adeguata prestazione dei servizi a lui affidati, all'interno del contenuto naturale delle modalità esecutive connesse al tipo di contratto tra le parti, compatibili, cioè, anche quanto ai connessi poteri di verifica dell'adempimento, con l'esecuzione di un appalto o prestazione d'opera (Consiglio di Stato sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5878). Il semplice inserimento nella struttura pubblica per il conseguimento dei fini propri dell'Ente, ed anche la predeterminazione di un orario complessivo di lavoro mensile, l'erogazione del compenso per un ammontare fisso da corrispondere con cadenza mensile, non sono infatti sufficienti alla dimostrazione della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, rappresentando elementi comuni anche al contratto d'opera ex art. 2222 ss. c.c. e in assenza, come nel caso di specie, dell'inserimento del lavoratore nella struttura dell'Ente con rapporto di subordinazione gerarchica. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 1.12.2014

 
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È ormai consolidato in giurisprudenza il principio che il rapporto di lavoro instaurato con gli Enti locali, in contrasto con norme che sanciscono la nullità di assunzioni al di fuori dei casi da esse disciplinate (sia esso rapporto a termine o a tempo indeterminato), nasce e vive come rapporto di ... Continua a leggere

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