News 28 Ottobre 2013 - Area Amministrativa


NORMATIVA

Italia Lavoro: bando per 3.000 tirocini retribuiti

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Si rivolge ai cosiddetti Neet, cioè ai giovani che non hanno un lavoro né continuano il percorso formativo, il bando pubblico per tirocini in azienda retribuiti, promosso da Italia Lavoro per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’avviso, che resterà aperto fino a esaurimento risorse e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014, si rivolge ai residenti in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, di età compresa tra i 24 e i 35 anni non compiuti e in possesso di una laurea nei seguenti ambiti: • Geo-biologico • Letterario • Psicologico • Giuridico • Linguistico • Agrario • Politico-sociale. Si calcola che verranno attivati presso le imprese aderenti circa 3 mila tirocini della durata di sei mesi. I giovani tirocinanti riceveranno una borsa mensile di 500 euro per i tirocini "in loco" che si svolgeranno in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria e di 1.300 euro per quelli "in mobilità", che si terranno invece al di fuori di queste Regioni (circa 200 tirocini sui 3.000). Le aziende e i giovani che intendano candidarsi rispettivamente a ospitare un tirocinante o a svolgere un tirocinio, devono registrarsi al portale www.cliclavoro.gov.it e seguire la procedura.

 
Note Legali
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Si rivolge ai cosiddetti Neet, cioè ai giovani che non hanno un lavoro né continuano il percorso formativo, il bando pubblico per tirocini in azienda retribuiti, promosso da Italia Lavoro per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’avviso, che resterà aperto fino a esauriment ... Continua a leggere

 

Autonomie locali, al via il gruppo di lavoro per il riordino e la semplificazione del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali

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Un team interministeriale presenterà a Governo e Parlamento proposte per una complessiva rivisitazione dell'ordinamento degli enti locali, questo il contenuto del comunicato del Ministero dell'Interno che rende nota l'avvenuta costituzione presso il medesimo dicastero di un gruppo di lavoro che dovrà individuare proposte di riordino e di semplificazione del sistema delle autonomie locali per una più generale rivisitazione del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali. Gli esperti, riuniti in sottogruppi in via di costituzione, approfondiranno le singole questioni al fine di individuare possibili proposte di modifica dell'ordinamento vigente e indirizzi operativi a supporto delle autonomie locali da sottoporre all’attenzione del Governo e del Parlamento entro la fine dell'anno.

 
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Garante Privacy: i rischi e le criticità della trasparenza nella pubblica amministrazione

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L'Autorità Garante per la privacy evidenzia come nel seminario organizzato dalla stessa Autorità nell'ambito della XXX Assemblea Anci, in corso a Firenze - dedicato al tema del corretto bilanciamento tra le finalità connesse alla pubblicazione delle notizie sull'attività amministrativa e il diritto alla riservatezza e alla dignità delle persone - sono stati sottolineati i rischi per la vita privata di una diffusione indiscriminata e generalizzata di dati personali "basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza". Di qui la necessità che l'accessibilità alle informazioni del settore pubblico si coniughi con la tutela della privacy dei cittadini, a partire da quelli che ricevono sussidi economici pubblici perché versano in particolari condizioni di bisogno e disagio sociale. Sono stato poi evidenziati i profili problematici sollevati dal Garante e i suggerimenti accolti dal Governo riguardo alle nuove norme sulla pubblicità e trasparenza recentemente entrate in vigore con il Decreto legislativo n. 33/2013. L'originario impianto delle norme, infatti, prevedeva l'obbligo di pubblicazione di qualsiasi informazione senza particolari filtri, e si sarebbe quindi rivelata fortemente lesiva della dignità degli interessati. L'intervento del Garante ha invece evitato che venissero diffusi dati sullo stato economico-sociale dei più bisognosi, ma soprattutto ha imposto il divieto di pubblicare dati "supersensibili", come quelli sulla salute. Il Governo ha anche accolto il suggerimento del Garante di rendere anonimi dati personali contenuti nei documenti per i quali è prevista una pubblicazione facoltativa da parte delle PA. L'analisi ad "impatto privacy" operata dal Garante non è stata tuttavia recepita in toto. A partire dalla previsione di indicizzare gli atti e i documenti pubblicati on line: di consentire cioè la loro rintracciabilità mediante i più comuni motori di ricerca. Questo "svuota di contenuto il diritto all'oblio cristallizzando nel tempo informazioni spesso superate", lasciando le persone indifese rispetto all'eventualità che notizie del passato possano riemergere senza alcun controllo o connessione logica. Il Garante aveva sollecitato invece il Governo a puntare sulla rintracciabilità di determinati documenti solo mediante motori di ricerca interni ai siti web delle singole PA, in modo tale da consentire accessi selettivi e coerenti con gli scopi della pubblicazione on line. Ultimo aspetto, ma non meno quello della conservazione dei documenti sui siti istituzionali che di fatto ha come effetto la loro permanenza on line per un tempo illimitato: circostanza che si pone in contrasto con i principi comunitari stabiliti dalla Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dati.

 
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Scuola: In Gazzetta Ufficiale il Calendario delle festivita' e degli esami per l'anno 2013/2014

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E' stato pubblicato sulla G.U. il Calendario delle festivita' e degli esami per l'anno 2013/2014. In particolare:
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- 25 dicembre: Natale;
- 26 dicembre- 1° gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- il giorno di lunedi' dopo Pasqua;
- 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
- 1° maggio: festa del Lavoro;
- 2 giugno: festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono.
- 19 giugno 2014: si svolgerà con inizio alle ore 8:30 la prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2013/2014, per l'intero territorio nazionale ed insessione ordinaria il giorno 19 giugno 2014 con inizio alle ore 8.30. In prima e seconda sessione suppletiva potra' essere espletata il giorno 25 giugno 2014 e il giorno 2 settembre 2014 con inizio alle ore 8.30.
-18 giugno 2014: si svolgerà alle ore 8:30 la prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014. La prima prova scritta suppletiva verra' svolta il giorno 1° luglio2014 alle ore 8.30. Per accedere al l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca cliccare su "Accedi al Provvedimento"

 
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E' stato pubblicato sulla G.U. il Calendario delle festivita' e degli esami per l'anno 2013/2014. In particolare:
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- 25 dicembre: Natale;
- 26 dicembre- 1° gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
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GIURISPRUDENZA

Collocamento in quiescenza per diniego di trattenimento in servizio per ulteriori due anni: la discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione dell'istanza presentata dal pubblico dipendente

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Viene impugnato nel giudizio in esame l’atto del Rettore dell’Università con il quale gli veniva comunicata la decadenza, per mancata ratifica da parte del Consiglio di amministrazione, del decreto rettorale che aveva disposto il suo trattenimento in servizio per ulteriori due anni ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con conseguente suo collocamento in quiescenza a partire dal 1° novembre 2009, nonché la delibera del Consiglio di amministrazione di data 10 marzo 2009 e le delibere del Senato accademico di date 12 maggio 2009 e 17 dicembre 2008. Il Consiglio di Stato sul punto ha più volte rilevato (cfr., ad esempio, le sentenze 4 ottobre 2011, n. 5438; 27 luglio 2011, n. 4501; 24 gennaio 2011, n. 479) che la ratio dell’art. 16 d.lgs. n. 503/1992, come sostituito dall’art. 72, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con l. n. 133 del 2008, è essenzialmente di contenimento finanziario; la disposizione non contempla più un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, ma prevede che l’istanza, che ha facoltà di presentare, vada valutata discrezionalmente dall’amministrazione, la quale ha facoltà di accoglierla, e possa trovare accoglimento solo in concreta presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione, i primi dei quali legati ai profili organizzativi generali dell’amministrazione medesima ("in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali") e i seguenti alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente ( " in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti"); è, quindi, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione che va incentrata la scelta, non richiedendosi, ove tali esigenze non vengano ravvedute, una speciale esternazione circa la particolare esperienza professionale dell’interessato.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

 
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Gli elementi tipici dell’istituto del comando

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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La nozione di comando consegnata dall’art.56 del T.U. degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n.3/1957 descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di ruolo presso una pubblica amministrazione viene temporaneamente assegnato a prestare servizio presso altra Amministrazioneo altro ente pubblico, nell’interesse dell’Amministrazione di destinazione. Viene allora in rilievo una modificazione del rapporto di servizio che incide sull’aspetto oggettivo, nel senso che la prestazione viene resa a favore dell’Amministrazione ricevente che subentra in quella di appartenenza, con conseguente assoggettamento al potere di supremazia della prima.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

 
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Decide il giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto la cessazione anticipata dall’incarico ed il conferimento di nuovo incarico dirigenziale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Sul difetto di giurisdizione nella controversia concernente la cessazione anticipata dall’incarico ed il conferimento di nuovo incarico dirigenziale, il Consiglio di Stato con la sentenza in esame osserva che in tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell’art. 63 d. lgs. n. 165/2001,che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione revochi anticipatamente l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore, venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l'amministrazione opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (Cass. SS.UU. 27.12.2011, n. 28806; Cass. SS.UU. 1.12.2009, n. 2554), senza che assuma rilievo, attesa l'incidenza solo mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la revoca consegua all’istituzione di un nuovo posto cui successivamente la ricorrente sia stata destinata. La relativa controversia è attribuita pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo riconducibile alla configurazione strutturale dell’ufficio, come peraltro dimostrato anche dalla diversità dell’autorità emanante (Segretario generale, per la revoca dell’incarico; Presidente della Corte dei Conti, per l’istituzione del nuovo posto dirigenziale).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

 
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Sul difetto di giurisdizione nella controversia concernente la cessazione anticipata dall’incarico ed il conferimento di nuovo incarico dirigenziale, il Consiglio di Stato con la sentenza in esame osserva che in tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell’art. 63 d. lgs. n. 165/2001, ... Continua a leggere

 

Danno da ritardo della P.A.: gli elementi costitutivi della responsabilità per illegittimo diniego di rilascio del permesso di costruire e la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato ha già evidenziato la risarcibilità dei danni discendente dall’omesso rilascio o dal diniego illegittimamente opposto in ordine al richiesto esercizio dello jus aedificandi, laddove l’interesse pretensivo a costruire costituisce situazione giuridica rilevante meritevole di tutela risarcitoria ove collegabile in via diretta alla condotta antigiuridica dell’Amministrazione che ha colposamente omesso o ritardato la possibilità di costruire ( Cons. Stato Sez. V 28 febbraio 2011 n.1271; Cons. Stato Sez. IV 23 marzo 2010 n.1699). Quanto all’ammissibilità e fondatezza del petitum risarcitorio, la giurisprudenza ha avuto altresì modo di precisare come per rinvenirsi in capo all’amministrazione gli estremi di una responsabilità produttiva di danno risarcibile secondo lo schema consegnatoci dall’art.2043 del codice civile. ( c.d. responsabilità aquiliana) non è sufficiente la semplice illegittimità dell’atto impugnato , occorrendo, invero indagare funditus sulla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo ( colpa o dolo ) onde poter imputare alla P.A. un comportamento contra legem causativo di danno suscettibile di ristoro patrimoniale ( Cons. Stato Sez. IV 2 marzo 2011 n.1335). Tanto premesso in linea di principio, nella specie è stata accertata in termini di chiarezza e di definitività la illegittimità del provvedimento comunale che ha respinto la richiesta di edificazione e in ciò si ravvisa ragionevolmente la condotta contra legem quale uno requisiti richiesti dalla fattispecie risarcitoria configurata dall’art.2043 codice civile. Ugualmente sono poi condivisibili le considerazioni svolte dal primo giudice circa la sussistenza nel caso de quo degli altri elementi costitutivi della responsabilità di tipo aquiliano e cioè l’evento dannoso, l’ingiustizia del danno come danno prodotto non iure in assenza di cause di giustificazione e il nesso di causalità rappresentato dalla riferibilità in linea di massima oltrechè in concreto dell’evento dannoso ad una condotta della P.A. omissiva o commissiva che sia . Rimane da verificare e accertare l’esistenza dell’altro requisito, quello della colpevolezza, che l’amministrazione appellante ritiene non possa configurarsi a suo carico, posto che quanto accaduto deve farsi rientrare a suo avviso nella ipotesi di errore scusabile. A parte la genericità di non meglio esplicitate e del tutto apodittiche argomentazioni ( pretesa prevalenza dell’interesse pubblico ) le ragioni opposte sono del tutto inidonee a riconoscere al Comune il c.d. errore scusabile: invero, i fatti che hanno connotato il procedimento di gestione e definizione della domanda di concessione edilizia delle sigg.re Imbroda rivelano un atteggiamento del tutto ingiustificato dell’Autorità comunale con la violazione in modo marcato dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione della P.A di cui all’art.97 Cost. tali da rivelare una condotta colposa, direttamente ascrivibile al Comune e produttivo di un danno ingiusto meritevole di essere risarcito. In particolare per effetto dell’illegittimo diniego, il titolo abilitativo è stato rilasciato con ritardo con conseguente danno per le interessate in ordine alla mancata possibilità di esercitare nei tempi debiti il relativo jus aedificandi. Quanto sopra evidenzia la non fondatezza delle censure dirette ad escludere in radice la sussistenza in capo alle appellate di un diritto al risarcimento per illegittima azione amministrativa esercitata dall’Amministrazione comunale sub specie del danno da ritardo che , com’è noto, si fa comunque rientrare nella categoria del danno extracontrattuale di cui all’art.2043 codice civile. Non merita poi condivisione l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata col secondo mezzo di appello. Vero è che il danno qui in rilievo sussumibile sub specie di danno da ritardo è collegato responsabilità da atto illecito ai sensi dell’art.2043 già citato e quindi trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ma la norma di cui all’art.2947 c.c. deve essere posta in correlazione con la disposizione di cui all’art.2935 c.c. secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere . Ora l’azione di risarcimento per danni da ritardo è subordinata al requisito all’esito positivo della domanda di concessione del titolo ad aedificandum con un provvedimento favorevole al richiedente secondo quanto sancito da questo Consiglio di Stato ( vedi Ad. Pl. 15 settembre 2005 n.7). Secondo questa prospettazione il danno de quo viene identificato nel non aver potuto l’istante beneficiare dell’utilità connessa al bene della vita richiesta nel tempo intercorrente tra il momento in cui il provvedimento avrebbe dovuto essere rilasciato e il momento in cui invece il rilascio è effettivamente intervenuto. Ma se così è, il termine di cui all’art. 2935 codice civile va agganciato al venir meno della cause giuridiche che hanno impedito l’esercizio del diritto, coincidente con la sentenza n.392 del 10 luglio 1998 di accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato che tale diritto ha reso in concreto esercitabile e quindi tempestiva è l’actio damni fatta valere dalle interessate.

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Il Consiglio di Stato ha già evidenziato la risarcibilità dei danni discendente dall’omesso rilascio o dal diniego illegittimamente opposto in ordine al richiesto esercizio dello jus aedificandi, laddove l’interesse pretensivo a costruire costituisce situazione giuridica rilevante meritevole di tut ... Continua a leggere

 

Autorizzazione Unica: il parere negativo della Soprintendenza, inserito nell’ambito della conferenza di servizi, ha valenza endoprocedimentale e non deve essere preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto

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La questione posta all’esame del Consiglio di Stato attiene all’asserita illegittimità del parere negativo (o per meglio dire, del dissenso) espresso in conferenza di servizi dalla Soprintendenza in ordine alla domanda di autorizzazione unica avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo di appello con il quale si assumeva l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato l’illegittimità dell’atto impugnato per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il parere della Soprintendenza, infatti, inserito nell’ambito della conferenza di servizi, ha valenza endoprocedimentale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere preceduto da alcun atto finalizzato ad assicurare una interlocuzione con la parte privata. Il contraddittorio deve, infatti, essere garantito prima dell’adozione dell’autonomo provvedimento finale successivo alla conclusione dei lavori della conferenza (cfr. Cons. Stato, VI, 18 aprile 2011, n. 2378; v. infra).

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Concorsi per ricercatore e professore universitario: le modalità di valutazione comparativa dei titoli dei vari candidati

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Nell’ambito dei procedimenti dei concorsi a posti di ricercatore e professore universitario, l'art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000 dispone che i titoli ivi elencati sono da "valutare specificamente". Nel caso giunto all'attenzione del Consiglio di Stato l’art. 11 del bando di concorso a sua volta prevedeva che la valutazione di ciascun titolo andava effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e alla quantità del’attività di ricerca svolta dal candidato. Ad avviso del Collegio tali previsioni devono essere rapportate alla finalità altresì assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa per cui, come anche chiarito in giurisprudenza, la "valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati" (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6298; C.G.A.R.S., 29 febbraio 2012, n. 230; Cons. Stato, VI, n. 2364 del 2004, cit.); Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. Ne consegue ancora che la suddetta valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.

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Nell’ambito dei procedimenti dei concorsi a posti di ricercatore e professore universitario, l'art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000 dispone che i titoli ivi elencati sono da "valutare specificamente". Nel caso giunto all'attenzione del Consiglio di Stato l’art. 11 del bando di concorso a su ... Continua a leggere

 

L’interesse ad impedire l’altrui attività imprenditoriale non e' meritevole di tutela

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Non è data alcuna legittimazione ad agire in giudizio per ragioni anticoncorrenziali (come già stabilito nella sentenza 15 febbraio 2013, n. 940), e' questo il principio affermato nella sentenza attenzionata con la quale il Consiglio di Stato ha rilevato come nell’edilizia l’unico interesse che legittima i controinteressati ad agire è quello afferente al pregiudizio discendente da titoli ampliativi rilasciati in favore di altri. Il quale pregiudizio discende a sua volta da un legame qualificato tra beni di proprietà del controinteressato e l’intervento edilizio assentito, espresso dal concetto di vicinitas (solo per citare le più recenti pronunce espressive di questo indirizzo cfr. C.d.S., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4148; 8 luglio 2013, n. 3596; 1 luglio 2013, n. 3543; 4 giugno 2013, n. 3055; 26 marzo 2013, n. 1693; Sez. V, 21 maggio 2013, n. 2756; Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4493). Si tratta dunque di un interesse antagonista all’altrui intervento edilizio, il quale assume i caratteri di differenziazione e qualificazione necessari a dare ingresso alla tutela giurisdizionale. In particolare, tale differenziazione è ravvisabile nel fatto che l’intervento è in ipotesi lesivo di beni appartenenti a soggetti ben determinati, consistenti alternativamente nella salvaguardia della qualità della vita ambiente o nella tutela del valore della proprietà fondiaria, in ipotesi pregiudicati a causa del suddetto intervento. E’ poi quasi superfluo rilevare che i beni di cui sopra sostanziano interessi qualificati, ovvero presi in considerazione e protetti da norme di legge. Per contro, i connotati di differenziazione e qualificazione sopra esaminati non sono ravvisabili in capo al concorrente che si oppone all’altrui avvio di un’attività imprenditoriale, ancorché a sostegno del diniego edilizio dell’amministrazione. Infatti, l’interesse ad impedire l’altrui attività imprenditoriale non è oggetto di positiva valutazione da parte dell’ordinamento giuridico, giacché esso si pone in frontale contrasto con i trattati europei, al cui rispetto gli Stati membri sono tenuti, i quali hanno elevato la concorrenza a valore fondamentale dell’Unione. Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dar seguito al principio della citata pronuncia di questa Sezione 15 febbraio 2013, n. 940, secondo cui tale interesse è "non meritevole di tutela".

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Non è data alcuna legittimazione ad agire in giudizio per ragioni anticoncorrenziali (come già stabilito nella sentenza 15 febbraio 2013, n. 940), e' questo il principio affermato nella sentenza attenzionata con la quale il Consiglio di Stato ha rilevato come nell’edilizia l’unico interesse che leg ... Continua a leggere

 

Permesso di soggiorno: il richiedente asilo, la cui domanda sia stata respinta dalla Commissione, se presenta ricorso al tribunale civile può chiedere al Prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Lo speciale permesso di soggiorno previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 39 del 28.2.1990 e dall’art. 1, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 15.5.1990 n. 136, deve ritenersi rilasciabile solo per la durata del procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status di rifugiato. La norma, difatti, prevede che il Questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento che lo straniero avvia mediante istanza motivata e, in quanto possibile, documentata, all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell’ingresso nel territorio italiano. Entrambe le norme, letteralmente, ne prevedono la durata "sino alla definizione della procedura di riconoscimento", con ciò intendendo evidentemente il procedimento amministrativo. Non si ritiene possibile un’interpretazione estensiva che ricomprenda nel concetto di "procedura" anche l’eventuale fase contenziosa, non potendosi la fase contenziosa ricomprendere nell’espressione puntuale usata dal legislatore, "procedura di riconoscimento". In tal senso è la giurisprudenza di questa Sezione, la quale ha statuito che "L’eventuale impugnazione giurisdizionale appartiene ad una procedura diversa. Pertanto l’art. 1, comma 2, D.P.R. 136/1990 va inteso nel senso che il permesso temporaneo vale sino alla decisione della Commissione e non oltre, salva la possibilità di ottenere un nuovo permesso ad altro titolo". Aggiunge, infine, il Collegio che l’art. 17 del D.P.R. n. 303 del 2004 consente al richiedente asilo, la cui domanda sia stata respinta dall’apposita Commissione e che abbia presentato ricorso al tribunale civile, di chiedere al Prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso. Si tratta di un procedimento diversamente configurato da quello che ha seguito l’attuale appellato, per le forme, per i presupposti, per l’autorità competente, e infine per gli effetti dell’eventuale accoglimento (C.d.S., III Sez., n. 3091 del 23 maggio 2011).

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Lo speciale permesso di soggiorno previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 39 del 28.2.1990 e dall’art. 1, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 15.5.1990 n. 136, deve ritenersi rilasciabile solo per la durata del procedimento amministrativo per il riconoscimento dello st ... Continua a leggere

 

Avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza: la discrezionalità dell’Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di sospensione della valutazione per l’avanzamento "a scelta" dei militari e' tanto maggiore quanto più elevato è il grado dei soggetti interessati

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Nel giudizio in esame la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha proceduto alla ricostruzione del quadro normativo afferente il "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78" analizzando le varie ipotesi contenute nell’art. 18, del D.Lgs. 19-3-2001 n. 69 In particolare il Collegio ha rilevato che la norma, al terzo ed al quarto comma, pone due ipotesi strutturalmente analoghe concernenti i casi di : -- impedimento all’inserimento nell'aliquota di avanzamento dell'ufficiale "…rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni" (terzo comma); -- esclusione da ogni procedura di avanzamento di un ufficiale "condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onore militare" (quarto comma). In entrambe le ipotesi il legislatore ha discrezionalmente ritenuto a priori che, per la loro gravità, alcuni addebiti costituissero un fatto variamente impeditivo del procedimento di avanzamento. Il quinto comma prevede invece che:"Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata". Si tratta di un caso ontologicamente differente da quelli previsti ai due precedenti commi, in quanto qui si prescinde, in realtà, dalla stretta sussistenza stessa o dallo stato del processo penale. Si è al cospetto di una fattispecie del tutto distinta, sia rispetto alla "sospensione" della promozione di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 69/2001 (che concerne il sopravvenire di una delle cause indicate nel comma 3 dell'art. 18: rinvio a giudizio, ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposizione a procedimento disciplinare), sia nei riguardi della " cancellazione dal quadro di avanzamento" di cui al successivo art.25 (che concerne invece la "perdita di uno dei requisiti previsti per l'avanzamento"). L’ipotesi in esame, infatti, intende abbracciare tutti i casi nei quali, a prescindere, dai profili penali, si appalesino vicende che, dando luogo ad una situazione straordinaria rispetto alle ordinarietà della vita del Corpo, facciano ritenere opportuno o necessario derogare alle ordinarie procedure di avanzamento previste dalla legge. L’avverbio "eccezionalmente" apposto dal legislatore del quinto comma, costituisce infatti la diretta testimonianza, sul piano letterale, che ci si trova al cospetto di una disposizione "di chiusura" ordinamentale manifestamente diretta a tutelare con immediatezza il prestigio e la funzionalità della Guardia di Finanza. Se, così non fosse, infatti, la norma non avrebbe alcuna ragion d’essere. La sospensione in questione costituisce un provvedimento interinale sui generis, di natura cautelare, che la legge consente solo in collegamento a situazioni "eccezionali", che cioè fuoriescano dalla normale casistica prevista dal legislatore nelle altre ipotesi. La norma, di carattere eccezionale e derogatorio, è diretta ad operare in tutte quelle situazioni nelle quali possa essere ritenuto sussistente un peculiare interesse pubblico a ritardare -- per il tempo consentito -- la valutazione di un ufficiale comunque inserito nel quadro di avanzamento a scelta qualora emergano elementi che, pur non risultando compresi nella documentazione personale del valutando, possano assumere un rilievo incidente sulla valutazione. Il quinto comma concerne un sub-procedimento, parzialmente derogatorio delle ordinarie procedure di avanzamento degli Ufficiali, nell’ambito del quale la CSA può far luogo all’apprezzamenti di elementi, aspetti,fatti, circostanze o comportamenti i quali -- non avendo alcun carattere di certezza -- comunque necessitino una pausa di riflessione per consentire ulteriori approfondimenti. I provvedimenti di sospensione della valutazione per l’avanzamento "a scelta" dei militari di cui al quinto comma dell’art. 18 del D.Lgs. n. 69 cit. sono in ogni caso connessi a valutazioni di opportunità che sono, come tali, connotate da un altissimo tasso di discrezionalità non tecnica (come è per le ordinarie valutazioni curriculari per l’avanzamento) ma amministrativa pura. Nell’ottica ricostruttiva di cui sopra inoltre si deve ritenere che la discrezionalità dell’Amministrazione sia tanto maggiore quanto più elevato è il grado dei soggetti interessati, in quanto l’interesse pubblico a far luogo a nomine che potrebbero rilevarsi incaute è direttamente proporzionale al profilo degli Ufficiali interessati.

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Carriera Militare: l'iscrizione in quadro di avanzamento di un ufficiale, meritevole come altri colleghi non promossi di conseguire il grado superiore, non comporta l’automatica promozione di qualsiasi altro ufficiale giudicato idoneo che ritenga di essere eguale o migliore del collega promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi ufficiali collocati in graduatoria

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La giurisprudenza ha evidenziato che "… la mera circostanza che un ufficiale, meritevole non più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado superiore, sia stato egualmente iscritto in quadro di avanzamento, non può comportare l’automatica promozione, "ope iudicis", di qualsiasi altro ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi ufficiali collocati in graduatoria e tuttavia non iscritti al quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo ad una distorta applicazione della normativa, per effetto della quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al suo annullamento, ad una serie di ulteriori promozioni, parimenti o anche vieppiù illegittime; con l’assurdo risultato della promozione di tutti o di parte degli idonei, in insanabile contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della carriera militare" (cfr. Cons. St., sez. IV, nn. 2869/2007; 2868/2007; 7608/2006; 7604/2006, 6253/2006; 7444/2005; 7442/2005; 1516/2005; 440/2005; 4236/2003; 4233/2003; 7240/2002; 4074/2002; 3251/2002; 1681/2001; 3271/2000; 2714/2000; 2642/2000; 2353/2000).

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Università: il Consiglio di Stato chiarisce l'incidenza del servizio di collaboratore tecnico nella carriera di di ricercatore e di professore associato

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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito con la sentenza in esame che il servizio di collaboratore tecnico, riconosciuto in una determinata misura come anzianità valutabile nella carriera di ricercatore, non rileva direttamente e nella medesima misura anche nella carriera di professore associato, nella quale invece va calcolata, con l’abbattimento di un terzo prevista dall’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, l’aumentata anzianità di ricercatore.

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Accesso ai documenti: il rimedio dell'accesso non può essere utilizzato per costringere l’Amministrazione a formare atti nuovi o compiere attività di elaborazione di dati e documenti

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La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nell’affermare che la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può, pertanto, comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (v., ex plurimis, Cons. St., sez.VI, 20.5.2004, n. 3271; Cons. St., sez. VI, 10.4.2003, n. 1925; Cons. St., sez. V, 1.6.1998, n. 718). L’ostensione degli atti, altresì, non può essere uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (Cons. St., sez. IV, 29.4.2002, n. 2283; C. Stato, sez. VI, 17.3.2000, n. 1414)....il rimedio dell’accesso non può essere utilizzato per indurre o costringere l’Amministrazione a formare atti nuovi, rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, ovvero a compiere un’attività di elaborazione di dati e documenti, potendo essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell’Amministrazione (Cons. St., sez. IV, 30.11.2010, n. 8359).

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Concorsi: il candidato non ammesso alla prova orale non può impugnare l’intero procedimento concorsuale, deducendo vizi il cui eventuale accoglimento, comporterebbe l'annullamento dell'atto per profili estranei alla sua esclusione

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I candidati ad un concorso pubblico non ammessi alla prova orale vantano un interesse qualificato, diretto e attuale con esclusivo riferimento alle sole censure che, ove accolte, determinerebbero una rinnovata correzione, se non la ripetizione delle prove scritte. Tale interesse, quindi, difetta certamente in capo a tutti coloro le cui doglianze non incidano immediatamente sulla loro posizione di "non ammessi" alla prova orale. Nella specie gli interessati esclusi dalla selezione, non potendo dimostrare la specifica illegittimità del giudizio relativo alla loro esclusione, non possono contestarne in via generale i risultati, dato che in tal caso non potrebbero conseguire alcuna utilità specifica, concreta e immediata, ma solo il vantaggio generico, ipotetico e futuro dell'eventuale ripetizione del concorso. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato rileva, infatti, che salvi i casi di irregolarità penalmente rilevanti, in tali ipotesi l’annullamento della procedura concorsuale con la conseguente caducazione di tutte le operazioni, della graduatoria del concorso e delle assunzioni dei vincitori incolpevoli, se valutata nell’ambito di una bilanciata visione delle opposte esigenze, determinerebbe un insanabile ed ingiustificabile vulnus al diritto al lavoro dei predetti controinteressati. In definitiva, un candidato ad un concorso non ammesso alla prova orale, non ha un interesse giuridicamente tutelato ad impugnare l’intero procedimento concorsuale, deducendo vizi il cui eventuale accoglimento, comporterebbe l'annullamento dell'atto per profili comunque del tutto estranei alla sua esclusione.

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Concorso per dirigente scolastico: e' legittimo il voto numerico – in assenza di disposizioni che contengano regole diverse – in quanto esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione

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La questione posta all’esame della Sesta Sezione del Consiglio di Stato attiene alla legittimità degli atti con cui il dirigente generale dell’ufficio scolastico regionale per la Campania, ritenute insufficienti le prove scritte, non ha ammesso la parte appellata a sostenere la prova orale del concorso per dirigente scolastico. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca annullando la sentenza del TAR che aveva ritenuto insufficiente il voto numerico dato dalla Commissione. Il Collegio ha infatti rilevato che con sentenze con cui ha deciso controversie analoghe a quella in esame relative allo stesso concorso per dirigenti scolastici nella Regione Campania, ha affermato, con orientamento che si ribadisce, che il voto numerico – in assenza di disposizioni che contengano regole diverse – esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2012, numeri da 3003 a 3017). Alla luce di tale orientamento deve, pertanto, ritenersi che, nella specie, la commissione, esprimendo il proprio giudizio valutativo con un voto numerico, non è incorsa nei vizi denunciati. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l’amministrazione ha anche predeterminato con sufficiente specificità i criteri di valutazione.

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Sequestro Abu Omar: la Consulta dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza della Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte d’appello di Milano in riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di Milano - Sez. 4.a penale 03/04/2013 n. 985 con la quale la medesima Corte d’appello (nel processo penale a carico di Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano, per sequestro di persona in danno di Nasr Osama Mustafà, alias Abu Omar), pur resa edotta dell’intervenuto deposito in data 11 febbraio 2013 di altro conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha affermato la responsabilità di detti imputati, non ravvisando la sussistenza di una causa di sospensione del processo in corso. In particolare il ricorrente chiede dichiararsi che: a) «non spetta alla Corte di appello di Milano affermare la penale responsabilità degli imputati del fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alla vicenda del sequestro di Abu Ornar, concernerebbe solo i rapporti tra Servizio italiano e CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione, e che sarebbe tutt’ora utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita dall’autorità giudiziaria, nel corso del procedimento avente ad oggetto il sequestro in questione, sulla quale era stato successivamente opposto il segreto di Stato, nonché tutti gli elementi di prova ritenuti coperti dal segreto di Stato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2009»; b) «non spetta alla Corte d’appello di Milano emettere la sentenza impugnata in questa sede sulla base dell’utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli allora indagati nel corso delle indagini preliminari Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori – di cui era stata disposta la restituzione al P.G. da parte della stessa Corte di Appello con ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 – senza che si sia dato corso all’interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso dell’udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato»; c) «non spetta alla Corte d’appello di Milano emettere la sentenza impugnata in questa sede, senza aver sospeso il processo penale in questione fino alla definizione del giudizio sul conflitto di attribuzione»; e chiede altresì che si «annulli – previa sospensione dell’efficacia della sentenza n. 985 del 2013 della Corte d’appello di Milano e conseguente sospensione del processo penale attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione – la predetta sentenza della Corte ambrosiana». I passaggi successivi prevedono quindi che, a cura del ricorrente, il ricorso e l'ordinanza della Consulta siano notificati alla Corte d’appello di Milano, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata dalla Cancelleria della Corte dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di quindici giorni dalla notificazione.

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