News 14 Ottobre 2013 - Area Amministrativa


NORMATIVA

Funzione Pubblica: nuovi progetti per le Pubbliche Amministrazioni

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La Funzione Pubblica con apposito comunicato del 11.10.2013 ha reso noto che in data 8 ottobre 2013, il Ministro D'Alia ha firmato con il Prof. Avv. Enrico Michetti, Direttore della Gazzetta Amministrativa un "Protocollo d'Intesa per l'ottimizzazione dei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione attraverso il coordinamento, la standardizzazione e la diffusione di modelli e strumenti di innovazione tecnologica diretti allo sviluppo del Paese". Le finalità generali del Protocollo sono quelle di proseguire un rapporto sinergico di collaborazione indirizzato alla formazione, informazione, aggiornamento ed assistenza di amministratori e dipendenti pubblici ed al miglioramento delle relazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini attraverso la realizzazione di progetti che - anche avvalendosi di strumenti di alta innovazione messi a disposizione delle P.A. ed a vantaggio dei cittadini - nell'ottica del contenimento della spesa pubblica rendano effettivi i principi di trasparenza, semplificazione, digitalizzazione, celerità ed efficienza della pubblica amministrazione. Il piano d'azione, oggetto del Protocollo, prevede infatti, oltre alla continuità dei progetti già realizzati ed operativi, la realizzazione di inediti strumenti di ausilio ai dipendenti pubblici ed ulteriori iniziative e progettualità.

 
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La Funzione Pubblica con apposito comunicato del 11.10.2013 ha reso noto che in data 8 ottobre 2013, il Ministro D'Alia ha firmato con il Prof. Avv. Enrico Michetti, Direttore della Gazzetta Amministrativa un "Protocollo d'Intesa per l'ottimizzazione dei rapporti dei cittadini con la pubblica ammin ... Continua a leggere

 

Immigrazione clandestina: per la sorveglianza delle frontiere UE approvate le regole di funzionamento di Eurosur

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato

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Con il sistema di sorveglianza delle frontiere "Eurosur", le cui regole di funzionamento sono state approvate dal Parlamento europeo, gli Stati membri dell'UE saranno meglio attrezzati per prevenire, individuare e combattere l'immigrazione clandestina, ma anche per salvare le vite dei migranti. Eurosur consentirà infatti agli Stati membri di condividere immagini e dati in tempo reale sugli sviluppi alle frontiere esterne dell'UE. La rete di comunicazione Eurosur è progettata per migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera. I deputati hanno sottolineato che tale rete deve essere utilizzata anche per salvare la vita dei migranti. I paesi UE che utilizzano Eurosur si impegnano a rispettare i diritti umani, tra i quali il divieto di respingimento, che vieta il rimpatrio di persone minacciate di vita o private della libertà. Gli utenti di Eurosur dovranno inoltre proteggere i diritti fondamentali dell'Unione europea, tra i quali la protezione dei dati personali. Qualsiasi scambio di dati personali tra gli Stati membri dell'Unione europea o con paesi terzi tramite Eurosur deve rimanere un'eccezione e rispettare la legislazione sulla protezione dei dati. Inoltre, gli Stati membri non devono utilizzare Eurosur per inviare a paesi terzi qualsiasi informazione che potrebbero essere utilizzata per identificare una persona che ha richiesto la protezione internazionale o la cui vita o l'integrità fisica potrebbe essere a rischio. Le norme di funzionamento di Eurosur sono state concordate con i governi nazionali. Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno a utilizzare Eurosur il 2 dicembre 2013. Gli altri Stati membri seguiranno l'esempio il 1° dicembre 2014.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato

 
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Con il sistema di sorveglianza delle frontiere "Eurosur", le cui regole di funzionamento sono state approvate dal Parlamento europeo, gli Stati membri dell'UE saranno meglio attrezzati per prevenire, individuare e combattere l'immigrazione clandestina, ma anche per salvare le vite dei migranti. Eur ... Continua a leggere

 

Condominio e privacy: la nuova guida del Garante

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti al Vademecum Garante Privacy

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Per facilitare un dialogo equilibrato tra tutti gli "abitanti" del condominio - dai condomini agli inquilini in affitto, dal portiere ai fornitori esterni - il Garante privacy ha predisposto un sintetico manuale che affronta i temi più caldi in materia di trattamento di dati personali: "Il condominio e la privacy". Il vademecum prende in esame i casi che più frequentemente emergono nella vita condominiale, dall'assemblea all'accesso agli archivi, dalle comunicazioni agli interessati ai rapporti con l'amministratore. La guida tiene conto anche delle novità introdotte dalla recente riforma del condominio, entrata in vigore nello scorso mese di giugno 2013, e offre le prime risposte ad alcuni dei quesiti già pervenuti al Garante in merito alla corretta applicazione delle nuove norme, come quelle relative al cosiddetto "condominio digitale". Il Vademecum è suddiviso in otto capitolo: l'amministratore; l'assemblea; la bacheca condominiale; la gestione trasparente del condominio; la videosorveglianza; il condominio digitale; il diritto di accesso ai propri dati e altri diritti; ulteriori chiarimenti e risponde i numero si quesiti quali: 1) SI PUÒ VIDEOREGISTRARE L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE? L’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti. La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti. 2) L’AMMINISTRATORE PUÒ UTILIZZARE I NUMERI DI TELEFONO O GLI INDIRIZZI E-MAIL DEI CONDÒMINI? I numeri di telefono fisso, di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica possono essere utilizzati se sono già indicati in elenchi pubblici (come le pagine bianche o le pagine gialle) oppure se l’interessato abbia fornito il proprio consenso. In ogni caso, occorre sempre tenere presente il principio di proporzionalità circa l’uso di tali recapiti, con particolare riferimento a frequenze e ad orari: il loro utilizzo può es- sere opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare situazioni di pericolo o danni incombenti), mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie e non possono essere comunicati a terzi. 3) QUALI SONO LE REGOLE PER INSTALLARE UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE? Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in parti- colare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza . Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazionea specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage...), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento). Per accedere alla lettura del Vademecum cliccare su "Accedi al Provvedimento".

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti al Vademecum Garante Privacy

 
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Femminicidio: il decreto sul contrasto alla violenza di genere è legge

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Il provvedimento sul cosiddetto 'femminicidio" è stato definitivamente approvato dal Senato. Con il sì definitivo dell'Aula del Senato della Repubblica definitivamente approvato il ddl n. 1079 di conversione in legge del decreto-legge n. 93, su violenza di genere e sicurezza. Il provvedimento amplia la tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica, mettendo in campo risorse per finanziare un Piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio.

 
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Giustizia, garantito il diritto dei cittadini all'assistenza di un avvocato in qualunque Paese dell'Unione Europea

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Commissione Europea

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Tutti i cittadini europei hanno il diritto all'assistenza legale di un difensore in un procedimento penale in qualunque Paese UE essi si trovino. Lo stabilisce una nuova direttiva europea adottata dal Consiglio UE dei Ministri della Giustizia che completa l'iter legislativo dopo il voto del Parlamento europeo del mese scorso. La nuova direttiva stabilisce degli standard minimi in materia di assistenza legale. Tutti i sospettati, in qualunque Stato membro si trovino, avranno quindi il diritto all'assistenza legale dal momento in cui vengono formalmente indagati fino alla fine del processo. Quando un sospettato è arrestato, le nuove regole assicurano che abbia contatti con la famiglia. Se sono fuori dal loro Paese di origine, devono anche avere diritto a mettersi in contatto con il proprio consolato e si offre alle persone oggetto di un mandato d'arresto europeo la possibilità di ricevere consulenza legale sia nel paese in cui è effettuato l'arresto che in quello in cui è stato spiccato. La legge e' in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e gli Stati membri avranno tre anni di tempo per attuarla nel diritto nazionale.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Commissione Europea

 
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Le caratteristiche delle vere "Trote del Trentino"

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti G.U. n. 239 del 11.10.2013

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Dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi, ventre biancastro e macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale e caudale, queste le caratteriste morfologiche delle "Trote del Trentino" allevate solo nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e nel Comune di Bagolinoin Provincia di Brescia. Per accedere al provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti G.U. n. 239 del 11.10.2013

 
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Intimidazione nei confronti degli amministratori locali: Istituita un Commissione Parlamentare d'inchiesta

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Termine di sei mesi per la nuova Commissione che dovrà presentare una apposita relazione sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, anche non riconducibili alla mafia o ad altre organizzazioni criminose. Nella deliberazione del Senato della Repubblica pubblicata sulla G.U. n. 239 del 11.10.2013 i compiti affidati alla nuova Commissione sono: a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita' e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali; b) valutare la natura e le caratteristiche dei motivi che hanno provocato un incremento delle intimidazioni; c) verificare la congruita' della normativa vigente in materia e della sua applicazione; d) accertare il livello di attenzione e la capacita' di intervento delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione delle intimidazioni; e) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la piu' adeguata prevenzione e il piu' efficace contrasto delle intimidazioni per garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali. Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Ilva, on line lo schema di Piano ambientale proposto dal comitato di tre esperti

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Avviata la Consultazione pubblica sullo schema di Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale predisposto dal comitato di tre esperti, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto. Possono essere proposte osservazioni entro trenta giorni a far data dal 11 ottobre, data di pubblicazione dello schema ovvero sino all'11 novembre 2013 da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: commissariostraordinario@gruppoilva.com Per approfondire cliccare su "Acccedi al Provvedimento".

 
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Piano Nazionale Anticorruzione: pubblicata l'errata corrige

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La Funzione pubblica ha reso nota l'avvenuta rettifica dell'allegato 5: tabella valutazione del rischio - indici di valutazione della probabilità, riga "Controlli". Per accedere all'errata corrige cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Obblighi di trasparenza anche per i Fondi Pensione

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La COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – con propria nota Circolare n.5854 del 16 settembre 2013 ha inteso rappresentare l’esigenza dell’istituzione di idonei siti internet dei "fondi pensione preesistenti" al fine di incrementare i livelli di trasparenza a maggior beneficio nei rapporti con gli iscritti. Tale esigenza scaturisce anche dal percorso di efficientamento verso gli standard di trasparenza introdotti in applicazione del d.lgs. n.252/2005 inerente la disciplina delle forme pensionistiche complementari. La suddetta Circolare Covip è rivolta ai fondi pensione preesistenti, in possesso di autonoma soggettività giuridica, con almeno 1.000 aderenti, che sono tenuti ad istituire obbligatoriamente, qualora non sia già presente, un sito internet dove devono essere pubblicati opportunamente: lo Statuto, il Bilancio d’esercizio, nonché tutta la documentazione da ritenersi rilevante ai fini di una puntuale informativa sia agli iscritti che ai possibili aderenti al fondo. I fondi in liquidazione sono esclusi da tale obbligo. Infine viene segnalata nella Circolare in argomento come data ultimativa per la realizzazione dei siti internet, inderogabilmente il 30 settembre 2014. Per accedere al testo della circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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La COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – con propria nota Circolare n.5854 del 16 settembre 2013 ha inteso rappresentare l’esigenza dell’istituzione di idonei siti internet dei "fondi pensione preesistenti" al fine di incrementare i livelli di trasparenza a maggior beneficio nei rap ... Continua a leggere

 

On line il codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto lo schema di "codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro". Detto schema è stato pubblicato, sul sito istituzionale, al fine di intraprendere il percorso virtuoso della "consultazione pubblica" aperta a contributi esterni, nell’ottica di una sempre maggiore partecipazione attiva e vicinanza della comunità sociale interessata all’azione istituzionale del Dicastero. Degno di sottolineatura è il delicato compito assegnato al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e P.S. circa i profili deontologici, di trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa posta in essere. Giova quindi, infine, rammentare che questo strumento innovativo, di partecipazione collettiva diffusa, sarà concretamente fruibile fino al 28 ottobre 2013, data ultima per poter far pervenire, da parte di ciascun soggetto interessato, il proprio contributo con indicazioni e/o suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica presso gli uffici del Segretario Generale del Ministero ovvero: divIsegrgen@lavoro.gov.it. Per accedere alla lettura del testo integrale del Codice cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto lo schema di "codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro". Detto schema è stato pubblicato, sul sito istituzionale, al fine di intraprendere il percorso virtuoso della "consultazione pubblica" aperta a contributi estern ... Continua a leggere

 
GIURISPRUDENZA

Non è configurabile l'azione di indebito arricchimento prevista dall'art. 2041 cod. civ. nel caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato nel giudizio in esame non ha condiviso l’assunto sollevato dall’appellante - che agisce contro la Regione Calabria per ottenere la liquidazione dei conguagli retributivi per mansioni superiori espletate - il quale ritiene che vi sarebbe un indebito arricchimento dell’Amministrazione. In particolare il Collegio rileva che - come anche per questa tematica affermato da orientamento consolidato e pluriennale di questo Consesso - non è configurabile l'azione di indebito arricchimento prevista dall'art. 2041 cod. civ. nel caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, atteso che, mentre l'azione de qua postula, quale indefettibile presupposto, un'effettiva diminuzione patrimoniale sofferta in conseguenza dei fatti dedotti a sostegno della pretesa, nel caso considerato il dipendente non sopporta alcun depauperamento che lo legittimi all'esercizio dell'azione ex art. 2041, c.c. (v. anche in questo caso, per tutte, la citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5852/2012, e le pronunce in essa richiamate).

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Il Consiglio di Stato nel giudizio in esame non ha condiviso l’assunto sollevato dall’appellante - che agisce contro la Regione Calabria per ottenere la liquidazione dei conguagli retributivi per mansioni superiori espletate - il quale ritiene che vi sarebbe un indebito arricchimento dell’Amministr ... Continua a leggere

 

Mansioni superiori: nessuna progressione in carriera, anche ai fini economici per lo svolgimento da parte del pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento in mancanza di una specifica disposizione normativa speciale che disponga altrimenti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato ribadisce nella sentenza in esame il principio affermato dalla giustizia amministrativa anche con riferimento ai precetti della Costituzione (v., per tutte - oltre alla pronuncia dell’Adunanza plenaria 28 gennaio 2000, n. 10 - C.d.S., Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2539), secondoil quale quando non vi sia una specifica disposizione normativa speciale che disponga altrimenti, lo svolgimento da parte del pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento costituisce circostanza irrilevante, oltre che ai fini della progressione in carriera, anche ai fini economici. E nel caso attenzionato relativamente al periodo d’interesse (dal 29 gennaio 1988 al 22 maggio 1992, ultimo giorno non coperto da prescrizione) non vi era simile previsione normativa.

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Il Consiglio di Stato ribadisce nella sentenza in esame il principio affermato dalla giustizia amministrativa anche con riferimento ai precetti della Costituzione (v., per tutte - oltre alla pronuncia dell’Adunanza plenaria 28 gennaio 2000, n. 10 - C.d.S., Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2539), secondo ... Continua a leggere

 

Dipendenti degli Enti Locali: la corresponsione della retribuzione per lo svolgimento di funzioni superiori può essere disposta solo per incarichi attribuiti relativamente a posti di responsabili delle massime strutture organizzative

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Da tempo pacificamente la Giustizia amministrativa (v., per tutte - oltre alle pronuncia dell’Adunanza plenaria 28 gennaio 2000 n. 10 - C.d.S., Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2539), afferma che quando non vi sia una specifica disposizione normativa speciale che disponga altrimenti, lo svolgimento da parte del pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento costituisce circostanza irrilevante, oltre che ai fini della progressione in carriera, anche ai fini economici. Prosegue poi il Consiglio di Stato ribadendo il principio giurisprudenziale a tenore del quale l'art. 72 del D.P.R. n. 268/1987 prevede in via eccezionale la corresponsione della retribuzione per lo svolgimento di funzioni superiori non a tutti indistintamente i dipendenti degli enti locali ma solo allorché si tratti di incarichi attribuiti relativamente a posti di responsabili delle massime strutture organizzative (v. , per tutte, C.d.S., Sez. V, 28 maggio 2012, n. 109).

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Da tempo pacificamente la Giustizia amministrativa (v., per tutte - oltre alle pronuncia dell’Adunanza plenaria 28 gennaio 2000 n. 10 - C.d.S., Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2539), afferma che quando non vi sia una specifica disposizione normativa speciale che disponga altrimenti, lo svolgimento da pa ... Continua a leggere

 

Farmacie: sulle controversie per la rideterminazione dell'indennità di avviamento decide il Giudice ordinario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato ha cassato la sentenza del TAR che aveva annullato la nota con cui la AUSL aveva rideterminato l’indennità di avviamento che il vincitore di una sede farmaceutica del Comune di Cesarano era tenuto a versare in favore dell’appellante, già gestore provvisorio della medesima sedefarmaceutica, ex art. 110 T.U.L.S. 27-7-1934, n. 1265. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di appello con cui viene riproposta la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, motivo rigettato dal primo giudice, considerando che l’indennità di avviamento costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del gestore provvisorio della farmacia, è prevista a tutela immediata di interessi individuali e non generali e, nella specie, l’impugnazione dell'atto amministrativo resta circoscritta alla deduzione della sua illegittimità per lesione di tale diritto (C.d.S. Ad. plen. 29.6.1984 n. 14; C.d.S., Sez. IV, 30.12.2003, n. 9175; Cass. SS.UU. 22.1.1990 n. 346). Ha poi concluso il Collegio affermando la non condivisibilita' dell’assunto del primo giudice secondo cui "nel presente giudizio non si contesta la misura dell’indennità, ma il provvedimento come tale", che si inserisce nel procedimento di assegnazione della farmacia, impugnabile davanti al giudice amministrativo; viceversa, dal contenuto del ricorso introduttivo si evince senza alcun dubbio che oggetto di impugnazione è l’atto col quale è stato rideterminato l’importo dell’indennità di avviamento a favore dei gestori provvisori, già calcolata in precedenza fino alla data di pubblicazione del concorso per la provincia di Lecce, anziché fino alla data del decreto sindacale di revoca della gestione provvisoria, e che la giurisdizione va determinata con riguardo alla natura delle situazioni soggettive lese.

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Il Consiglio di Stato ha cassato la sentenza del TAR che aveva annullato la nota con cui la AUSL aveva rideterminato l’indennità di avviamento che il vincitore di una sede farmaceutica del Comune di Cesarano era tenuto a versare in favore dell’appellante, già gestore provvisorio della medesima sede ... Continua a leggere

 

Il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio di una professione (C.d.S., sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5886; sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1387; sez. IV, 1° ottobre 1999, n. 1232; sez. VI, 25 febbraio 1998, n. 213; così anche C.d.S., sez. II, 8 luglio 2010, n. 2609, con riferimento all’interpretazione da dare all’espressione "diploma di istruzione secondaria superiore", contenuta nei bandi per l’accesso alle carriere di concetto). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego) il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore, in quanto esso, nella misura in cui è conseguito solo in esito ad un corso triennale di studi, ha valore legale nei limiti previsti in particolare dal succitato art. 195, comma 2, tant’è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, né è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità professionale, definito dall’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi (C.d.S., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2881; 6 maggio 2008, n. 2375; con specifico riguardo al diploma di computista commerciale rilasciato da un istituto professionale, C.d.S., 19 ottobre 2004, n. 6728).

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Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consen ... Continua a leggere

 

Liti condominiali: l’amministratore può proporre ricorso giurisdizionale nell’interesse del condominio che rappresenta solo in presenza di una specifica autorizzazione assembleare

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione sollevata dal Comune di Milano di difetto di legittimazione processuale attiva dell’amministratore del Condominio richiamando l’indirizzo giurisprudenziale più volte espresso dalla Corte di Cassazione e recentemente avallato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., 6 agosto 2010, n, 18331) che, partendo dalla premessa secondo cui l’amministratore di condominio non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (art. 1130 Cod. civ.), giunge alla conclusione che, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, la quale deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può competere in via autonoma all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio. Ove tale potere spettasse all’amministratore, questi potrebbe anche autonomamente non solo costituirsi in giudizio ma anche impugnare un provvedimento senza il consenso dell'assemblea e, in caso di ulteriore soccombenza, far sì che il condominio sia tenuto a pagare le spese processuali, senza aver in alcun modo assunto decisioni al riguardo. Non vi è dubbio, quindi, conclude il Consiglio di Stato che, in base a questo orientamento l’amministratore può proporre ricorso giurisdizionale nell’interesse del condominio che rappresenta solo in presenza di una specifica autorizzazione assembleare, la sola a poter esprimere il relativo potere decisionale, anche in campo processuale.

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Liquidazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato: il parere del Consiglio dell'Ordine è vincolante per il giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel successivo giudizio di opposizione

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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha richiamato nella sentenza in esame il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. II, 17 aprile 2013, n. 9366, secondo cui "Il parere del Consiglio dell’Ordine, in materia di liquidazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato,è vincolante per il giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non nella eventuale fase di opposizione, nella quale il giudice può motivatamente disattendere tale parere"; analogamente, Cass., sez. II, 27 settembre 2011, n. 19750, per la quale "la sola parcella corredata dal parere del consiglio dell’ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione perché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della opposizione in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l’onere probatorio che incombe sul professionista creditore, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite, sia quanto agli importi richiesti"; ed ancora si veda già Cass., sez II, 7 maggio 1997, n. 3972, ove è già operato il consueto rilievo che il parere espresso dal Consiglio dell’Ordine in materia di liquidazione degli onorari vincola il giudice ai soli fini della pronuncia di ingiunzione (art. 633 – 636 cod. proc. civ.), nel senso che integra la prova scritta monitoria ma non fa scattare l’art. 642 cod. proc. civ., cioè non anche nel successivo giudizio, a contraddittorio pieno, ove il parere diviene privo di valenza probatoria.

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Scuole d'infanzia: per l'iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie non è necessario per il richiedente il requisito minimo di età dei 30 anni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Giunge alla decisione del Consiglio di Stato il ricorso in appello proposto dalla legale rappresentante di una scuola dell’infanzia non paritaria avverso il provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con cui è stato respinto il ricorso volto ad ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie (il diniego opposto dall’Ufficio si basava sulla circostanza per cui, al momento dell’istanza, la richiedente non avesse il requisito minimo di età - 30 anni – previsto dall’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Il Collegio ha accolto l'appello e nella sentenza ha proceduto alla ricostruzione del pertinente quadro normativo nei termini di seguito esposti. In primo luogo occorre richiamare la previsione di cui al comma 1 dell’articolo 253 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (si tratta di un articolo rubricato ‘Soggetto gestore’ e che risulta inserito nell’ambito del Capo III del titolo VIII del decreto in questione – rubricato ‘Istruzione secondaria’ -), con il quale è stato previsto (comma 1) che "le scuole non statali e i corsi di cui all’articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali (…)". In secondo luogo, occorre richiamate la previsione di cui al decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (recante ‘Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità’) e, segnatamente, di cui all’articolo 1-bis (rubricato ‘Norme in materia di scuole non statali’), commi 5, 6 e 7. Ora: - il comma 5 dell’articolo 1-bis stabilisce che le scuole non paritarie le quali presentino le condizioni soggettive e oggettive di cui al precedente comma 4 possano essere incluse nel più volte richiamato elenco tenuto dall’Ufficio scolastico regionale, "secondo modalità procedimentali da definire con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400" (la previsione in parola, come in precedenza ricordato, è stata attuata con l’emanazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 263 - ‘Regolamento recante disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione e il mantenimento nell’elenco delle scuole non paritarie, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27’ – ‘); - il comma 6, al quarto periodo, stabilisce che "le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all’articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 352 e 363 del [testo unico] di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi [della legge] n. 62 del 2000"; - il comma 7 al primo periodo stabilisce che, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione, restano abrogate numerose disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 297 del 1994, fatte salve alcune disposizioni ivi espressamente elencate, fra cui – ai fini che qui rilevano – l’articolo 353 del medesimo d.lgs. 297, "che si applicano con riferimento alle scuole paritarie". Il quarto periodo del medesimo comma 4 stabilisce, poi, che "l’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie". 2.2. Una volta richiamato il pertinente quadro normativo, si osserva che il ricorso in questione è meritevole di accoglimento laddove ha lamentato l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale pugliese per avere questo ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’articolo 353 del d.lgs. 297, cit. il quale fissa il richiamato requisito minimo di età per i gestori di talune tipologie di scuole non statali. Si osserva al riguardo che – contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione scolastica e dai primi Giudici - nessun elemento testuale o sistematico depone nel senso dell’estensione alle scuole dell’infanzia non paritarie della richiamata previsione legislativa. In primo luogo, mette conto osservare che il più volte richiamato articolo 353 è incluso nell’ambito del Capo III del titolo VIII del richiamato decreto legislativo, esclusivamente dedicato all’istruzione secondaria. Già tale circostanza depone di per sè in modo dirimente nel senso che la disposizione in esame (la quale ha carattere limitativo del diritto di libertà di insegnamento di cui al terzo comma dell’articolo 33, Cost. e che quindi deve essere intesa come di stretta interpretazione) non risulti estensibile in via applicativa a un ambito – quello delle scuole dell’infanzia – ivi espressamente non richiamato. Si osserva, inoltre, che l’ipotizzata estensione della limitazione in questione all’ambito delle scuole dell’infanzia non risulta suffragata dalla previsione di cui ai commi 6 e 7 del più richiamato articolo 1-bis del decreto-legge 250 del 2005 il quale – al contrario – reca una puntuale indicazione testuale in senso contrario. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione di cui al richiamato comma 6 (il cui testo è stato dinanzi richiamato sub 2.1.2), dalla cui formulazione si evince agevolmente: a) che il richiamo agli articoli 339, 340, 341 e 342 è riferito alle sole scuole dell’infanzia; b) che il richiamo all’articolo 345 è riferito alle sole scuole primarie, mentre c) il richiamo agli articoli 352, comma 6, 353 (si tratta della disposizione che qui rileva), 358, comma 5, 362 e 363 è riferito alle sole scuole dell’infanzia. Anche sotto questo aspetto, ne risulta destituita di fondamento la tesi secondo cui il più volte richiamato articolo 353 risulterebbe applicabile anche alle scuole dell’infanzia. Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione alla previsione di cui al quarto periodo del successivo comma 7 (il quale, come si è detto, prevede che "l’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie"). Al riguardo è agevole osservare che la previsione in questione deve essere letta ed interpretata in combinazione sistematica con quella di cui al precedente comma 6 (il quale ha riferito la menzione all’articolo 353 al solo ambito delle scuole secondarie), ragione per cui il disposto di cui al comma 7 non può che riferire a propria volta il richiamo all’articolo 353 alla solo ambito delle scuole secondarie non paritarie. Al contrario, non sussiste alcun elemento logico o testuale per ritenere che il richiamo all’articolo 353 operato dall’articolo 1-bis, comma 7, cit. possa essere riferito - come ritenuto dai primi Giudici – anche al caso, che qui ricorre, delle scuole dell’infanzia non paritarie. Una conferma ulteriore del fatto che nessuna disposizione primaria o secondaria estenda alle scuole dell’infanzia i limiti di età di cui al più volte richiamato articolo 353 è desumibile dal fatto che una siffatta limitazione non sia in alcun modo prevista dal D.M. 29 novembre 2007, n. 263 (il quale, come si è detto in precedenza, ha fissato le regole di dettaglio per l’inclusione e il mantenimento nell’elenco delle scuole non paritarie, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 250 del 2005).

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I requisiti soggettivi di ammissione ai concorsi pubblici devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione ed il limite di età di trentadue anni è superato quando ha inizio il giorno successivo al compimento dell'anno previsto come ultimativo

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La vicenda giunta innanzi al Consiglio di Stato riguarda la determinazione del Direttore centrale per il personale dell'Agenzia delle Entrate con la quale veniva emanato un bando della selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di millecinquecento funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, attività amministrativo-tributaria. L'art. 2 del bando, rubricato "requisiti di ammissione", al punto 2.1 disponeva che: "Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbiano compiuto 32 anni. Tale requisito deve essere anche posseduto alla data di stipula del contratto, come stabilito al punto 12.1 del presente bando". Il TAR con sentenza confermata in questa sede anche dal Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2.1 e 12.1 del bando, nella parte in cui hanno esteso il momento temporale rilevante del requisito soggettivo di età, s'intende quanto al limite dei trentadue anni, dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva alla data di stipulazione del contratto. Si legge nella sentenza che non vi è dubbio che lo stesso bando abbia qualificato come "requisito di ammissione" il limite di età di trentadue anni, che secondo ormai pacifica giurisprudenza è superato quando ha inizio il giorno successivo al compimento dell'anno previsto come ultimativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1° agosto 2012, n. 4407, confermativa della statuizione di principio di cui a Ad. Plen., 2 dicembre 2011, n. 21). Peraltro tale qualificazione è del tutto coerente con la previsione di cui all'art. 21 del contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dei ministeri, stipulato il 21 marzo 2001, che vincola, e non potrebbe esser diversamente, le procedure selettive relative alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro alo "rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni". E' principio generale, consacrato normativamente dall'art. 2 comma 7 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") -e ancor prima dall'art. 2 u.c. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3- che i requisiti soggettivi di ammissione debbono essere posseduti "... alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione", e ciò in funzione dell'esigenza di "garantire la parità di trattamento tra i candidati; la necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura; l'eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti; la previa fissazione di regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo" (così Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 995). Il riferimento contenuto nell'art. 16 d.l. 16 maggio 1994 n. 299 all'assunzione, se per i contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese e loro consorzi, per i quali non è ovviamente richiesta alcuna selezione pubblica di tipo concorsuale ed è ammessa l'assunzione nominativa, non può che riferirsi all'esigenza che, al momento della stipulazione del contratto, non sia stato superato il limite di età (in tal senso vedi per tutte Cass., Sez. Lav., 24 aprile 1993, n. 4798), nel diverso ambito dei contratti di formazione e lavoro stipulati da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Agenzie fiscali, per i quali è necessaria una procedura selettiva concorsuale non può che riguardare la data di presentazione della domanda di partecipazione.

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Il Blocco della assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni non determina l'improcedibilità dei ricorsi proposti dai partecipanti al concorso

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La sentenza in esame contiene nella parte preliminare della motivazione un principio interessante che si ritiene utile attenzionare in quanto interviene a valutare l’eccezione di improcedibilità del gravame che nel giudizio in esame e' stata formulata dall’appellante e dall’Amministrazione comunalead avviso dei quali a seguito del blocco delle assunzioni imposto alle amministrazioni comunali con atto avente forza di legge (c.d. turn over) verrebbe meno l’interesse alla decisione in considerazione dell'impossibilita' della parte di essere assunto alle dipendenze del Comune. Tale rilievo è stato ritenuto privo di fondamento in quanto il Collegio ha rilevato che: 1) il blocco delle assunzioni disposto con legge è solo temporaneo, con la conseguenza che a seguito della sua rimozione l’Amministrazione ben potrebbe procedere alla copertura del posto vacante, in questo caso garantendo l’accesso a soggetti esterni tra cui l’appellato. La possibilità di assumere dipendenti pubblici, invero, non è stata espunta dall’ordinamento, bensì semplicemente "congelata", con conseguente interesse dell’appellato ad una decisione che esplicherà effetti conformativi nell’ambito delle future selezioni o nel caso di riesercizio del potere oggetto dell’odierna controversia; 2) l’originario ricorrente, che si è attivato per l’esecuzione della sentenza di prime cure e che ha promosso plurimi esposti davanti alla magistratura penale, vanta altresì un interesse morale al buon esito della vicenda, che ne giustifica in ogni caso la decisione nel merito. Ed infatti, come precisato più volte dalla giurisprudenza della Sezione, ai fini di una dichiarazione di improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse la sopravvenienza deve essere tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza per aver fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia del giudice; con l'ulteriore precisazione che la relativa indagine deve essere condotta dal giudicante con il massimo rigore, per evitare che la declaratoria d'improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell'obbligo di pronunciare sulla domanda (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2013 n. 2584).

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Concorsi: il Comune non può bandire un concorso riservato al solo personale interno

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Nel giudizio in esame il ricorrente in primo grado, privo della qualifica di dipendente comunale, impugnava dinnanzi al Tar Campania i provvedimenti con cui il Comune aveva affidato un posto di istruttore – categoria C1 – servizio di polizia municipale al controinteressato, a seguito dell’espletamento di un concorso riservato al solo personale già in servizio. Con la sentenza di prime cure il Tar adito accoglieva il gravame rilevando che l’indizione di selezioni riservate in via esclusiva al personale dipendente è ammissibile solo allorquando sia comunque garantito l’accesso anche agli esterni, posto che il concorso pubblico costituisce forma generale ed ordinaria di reclutamento dei dipendenti. Il dipendente comunale che aveva a suo tempo vinto il concorso ha impugnato la sentenza al Consiglio di Stato rivendicando il potere del Comune di bandire concorsi unicamente riservati al personale dipendente ai sensi dell’art. 91, comma 3, D.Lgs n. 267/2000 quando, come nella specie, vi sarebbe necessità di preservare "particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente". Assume inoltre che, in ossequio al principio affermato dalla Corte costituzionale che ha ritenuto non irragionevole l’indizione di concorsi riservati a personale interno nella misura del 50% dei posti disponibili, l’Amministrazione avrebbe avuto titolo a mettere a concorso il posto "riservato", in quanto contestuale ad un secondo concorso aperto agli esterni. L'appello e' stato respinto in quanto rileva il Consiglio di Stato che il Comune ha messo a concorso un solo posto da vigile urbano, riservato ai dipendenti comunali, e nessun posto per soggetti esterni. La programmazione del fabbisogno triennale delle assunzioni, con cui il Comune avrebbe previsto di ricoprire una seconda posizione, non è infatti mai stata posta in essere. In altri termini ,come risulta dalla documentazione in atti, una volta bandito il concorso per cui è causa l’Amministrazione non ha pubblicato alcuna selezione per la copertura del secondo posto, né contestualmente al primo bando, né successivamente. L’indizione del bando riservato e la successiva nomina dell’unico candidato sono dunque avvenute in contrasto sia con il Regolamento comunale delle assunzioni, che prevedeva il concorso interno salvo il caso in cui vi fosse stato un unico posto da assegnare (art. 2 cit.), sia con il principio del pubblico concorso che, secondo il pacifico orientamento della Corte, è ammissibile solo allorchè i posti riservati al personale dipendente risultino limitati al 50% di quelli complessivi (cfr. Corte cost. n. 373/2002). Inoltre, quanto all’invocata applicabilità dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, osserva il Collegio come la figura professionale messa a concorso (vigile urbano) non sia oggettivamente sussumibile tra quelle per cui è possibile derogare al regime ordinario, in ragione della necessità di garantire particolari profili o figure professionali con esperienza all'interno dell'ente. Anzi, a ben vedere, con riferimento alle mansioni di agente di p.s. proprio l’effettuazione di una selezione concorrenziale risulta lo strumento più idoneo all’individuazione del soggetto più qualificato.

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E' decennale il termine di prescrizione del diritto al compenso sostitutivo per ferie non godute per motivi di servizio

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E' stata annullata dal Consiglio di Stato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso con il quale il Segretario Generale di un Comune aveva richiesto il compenso sostitutivo per le ferie annuali non godute per eccezionali ragioni di servizio - relative agli anni 1982-1987. Il Tar,accogliendo l’eccezione del Comune, aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo realizzata la prescrizione quinquennale del diritto all'ottenimento del compenso sostitutivo in quanto il ricorrente, pur avendo dimostrato di non avere usufruito delle ferie, non aveva azionato il diritto al compenso sostitutivo entro il termine di cinque anni dalla maturazione del credito. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello rilevando che il prestatore che non abbia goduto delle ferie per esigenze di servizio ha diritto al compenso sostitutivo; e il credito relativo, avendo natura non retributiva ma risarcitoria, ha termine di prescrizione decennale (v. C.d.S., Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5531; 19 ottobre 2009, n. 6415).

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