News 8 Ottobre 2013 - Area Amministrativa


NORMATIVA

L'Antitrust intima a società britannica di sospendere la vendita on line di farmaci soggetti a prescrizione medica

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L’Antitrust ha intimato alla società britannica Hexpress Ltd di sospendere la vendita on line di farmaci soggetti a prescrizione medica (cd farmaci etici). Alla società, che commercializza i prodotti tramite i siti internet individuati dai nomi a dominio 121doc.net, it.121doc.net e 121doc.it, accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano, sono stati dati 5 giorni di tempo per rispettare la decisione dell’Autorità. Lo rende noto l'Antitrust con apposito comunicato nel quale si precisa che il provvedimento è stato adottato nell’ambito di un procedimento avviato alla luce di una segnalazione congiunta di AIFA, Nas, Ministero per lo Sviluppo Economico e Ministero della Salute e delle segnalazioni della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati, di Federfarma, Federazione Ordine Farmacisti Italiani, nei confronti di un insieme di siti: oltre a 121doc.net, it.121doc.net e 121doc.it, anche i siti www.anagen.net e www.webpharmacy.biz In particolare il sito www.anagen.net costituiva un sito ponte verso i siti britannici e verso il sito Webpharmacy che commercializzava farmaci generici soggetti a prescrizione medica. Tutti i siti segnalati sembravano indurre il consumatore italiano a ritenere lecito, contrariamente al vero, l’acquisto di farmaci on line. In realtà, attualmente, in Italia la vendita on line di tutti i medicinali non è ammessa, in quanto la legge impone sempre la necessaria intermediazione fisica di un farmacista e, per alcuni farmaci, la previa prescrizione medica. Il provvedimento di sospensiva riguarda solo i siti della società Hexpress Ltd perché nel corso del procedimento dal sito www.anagen.net sono state rimosse di tutte le indicazioni relative alla promozione dei farmaci ed eliminati tutti i link alle due farmacie on line e, a partire dall’11 settembre il sito Webpharmacy non risulta invece più accessibile. Secondo l’Antitrust la sospensiva si è resa necessaria perché la vendita on line di farmaci soggetti a prescrizione medica espone un numero potenzialmente crescente di consumatori, indotti ad acquistare farmaci soggetti a prescrizione (principalmente quelli per le disfunzioni sessuali) senza controllo medico, a gravi rischi per la salute. Inoltre, i farmaci inviati ai consumatori italiani riportano un foglietto illustrativo – dove sono riportate tutte le controindicazioni, posologia e effetti collaterali - in lingua inglese, in contrasto con l’obbligo, vigente in Italia, di vendere al pubblico farmaci recanti in allegato un foglietto illustrativo e una confezione in italiano.

 
Note Legali
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L’Antitrust ha intimato alla società britannica Hexpress Ltd di sospendere la vendita on line di farmaci soggetti a prescrizione medica (cd farmaci etici). Alla società, che commercializza i prodotti tramite i siti internet individuati dai nomi a dominio 121doc.net, it.121doc.net e 121doc.it, acces ... Continua a leggere

 

Assicurazioni, addio al vecchio contrassegno cartaceo

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Cesserà nel 2015 l'obbligo di esposizione del contrassegno cartaceo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada e la verifica dei relativi dati verrà effettuata con dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza. Queste le novità introdotte con il Decreto n. 110/2013 (che entra in vigore il 18 ottobre 2013) del Ministro dello sviluppo Economico recante "Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27." A tal fine verrà istituita un'apposita banca dati presso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quanto alle modalità operative, il decreto prevede all'art. 4 le seguenti fasi ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione: a) entro il 17 novembre la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la struttura informatica del database costituente la banca dati di cui all'articolo 3; b) entrò il 17 dicembre la Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); c) nel termine di un anno dalla entrata in vigore del regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e, nel successivo termine di mesi sei, rende operative, le connessioni informatiche, nonche' i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione; d) nello stesso termine di operativita' la Direzione generale per la motorizzazione definisce ed attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e indica le modalita' e i requisiti per l'accesso; e) nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati per garantire la possibilita' di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione del decreto di cui all'articolo 31, comma 3, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del 2012. Per accedere alla lettura del testo del decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Civit, le modalità che cittadini e pubbliche amministrazione devono seguire per inviare quesiti e segnalazioni

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La Commissione per la Valutazione, l’Integrità, la Trasparenza nello svolgimento dei compiti attribuitile in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, risponde quotidianamente a molteplici richieste da parte di amministrazioni e cittadini. Per motivi funzionali e operativi, pertanto, l'Autorità ha precisato le modalità di invio dei quesiti e delle segnalazioni: - le pubbliche amministrazioni, esclusivamente per e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: Deve essere usata un’unica modalità di trasmissione (o e-mail o PEC). segreteria.commissione@pec-civit.it segreteria.commissione@civit.it - i privati (persone fisiche e giuridiche), preferibilmente per e-mail agli indirizzi: segreteria.commissione@pec-civit.it segreteria.commissione@civit.it Nel caso non fosse possibile l’utilizzo di tale mezzo, è consentito l’invio anche mediante fax o posta tradizionale. Comunque deve essere usata un’unica modalità di trasmissione (o e-mail o PEC o fax o lettera) Nella comunicazione devono essere indicati in modo chiaro: - in caso di persona fisica, il nome e cognome e l’eventuale qualità del soggetto e il relativo recapito. - in caso di amministrazione pubblica o altro ente, la denominazione e la qualità della persona che sottoscrive la richiesta per conto dell’amministrazione o dell’ente. Sono prese in considerazione esclusivamente le comunicazioni dalle quali è possibile risalire all’identità del mittente. GLI SCRITTI ANONIMI O DAI QUALI NON SIA POSSIBILE RISALIRE CON CHIAREZZA AL MITTENTE E AL RELATIVO RECAPITO NON SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLA COMMISSIONE. In relazione al contenuto della comunicazione potrà essere richiesta la trasmissione di copia del documento di identità dell’esponente.

 
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Tutte le pec dei cittadini in un'unica banca dati: istituita l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

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Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 109/2013, pubblicato sulla G.U. n. 230 del 1.10.2013 e' stato adottato apposito regolamento con il quale è stata istituita l'Anagrafe Nazionale della popolazione residente. L'ANPR e' costituita dall'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali subentra nell'erogazione dei servizi erogati da tali sistemi. A regime, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, l'ANPR renderà disponibile a tutte le amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti pubblici servizi l'indirizzo pec indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale. L' accesso a tali dati e' disciplinato da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni. Per la lettura DPCM cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Rinnovo della Patente di Guida: in Gazzetta Ufficiale le nuove procedure telematiche di comunicazione

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Entreranno in vigore il 2 novembre le nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida che sono state adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con apposito decreto attraverso il quale, in ossequio alle disposizione del "Codice dell'Amministrazione digitale", si vuole assicurare la progressiva digitalizzazione e dematerializzazione nella trasmissione dell'esito della visita medica, che dovrà avvenire in via telematica, al competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in via telematica. Per accedere alla lettura del decreto cliccare in "Accedi al Provvedimento"

 
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In Gazzetta Ufficiale il nuovo elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

Segnalazione a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti a comunicato ISTAT

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E' stato pubblicato sulla G.U. n. 229 del 30 settembre 20013 l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Per visualizzare l'elenco cliccare su "Accedi al Provvedimento".

Segnalazione a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti a comunicato ISTAT

 
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Ambiente: in G.U. la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a D.lgs n. 108/2013

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108 recante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. A partire dal 12 ottobre 2013, data dell'entrata in vigore del decreto, con le nuove sanzioni - con le quali si codificano n. 13 nuove fattispecie perseguibili, che arrivano sino a tre anni di arresto e ad euro 150.000 di ammenda - vengono attribuiti (art. 17) nuovi compiti di controllo e di accertamento sanzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni che a tal fine si avvalgono, rispettivamente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito delle rispettive competenze. Per approfondire il decreto clicca su "Accedi al Provvedimento".

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a D.lgs n. 108/2013

 
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GIURISPRUDENZA

Accesso ai documenti: anche il privato che svolge un'attività di pubblico interesse e' assoggettato alla normativa in materia di accesso

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Se il soggetto di diritto privato svolge un'attività di pubblico interesse, viene ad assumere la veste di "pubblica amministrazione" agli specifici fini di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e, conseguentemente, resta soggetto alla relativa disciplina fissata in materia di accesso. Questo il principio stabilito dalla V sezione del Consiglio nella sentenza da ultimo depositata nella quale si rileva come l'art. 22 della L. 241/90 dispone espressamente che: "Ai fini del presente capo si intende: (…) e) per <> tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario". Per i particolari fini considerati dalla norma ,quindi, la nozione di "pubblica amministrazione" risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori ordinamentali ( quale ad esempio quello della contrattualistica pubblica ), estendendosi anche, per quanto di interesse in questa sede, ai soggetti privati tout court , laddove l’attività da questi posta in essere risulti genericamente di pubblico interesse . Ne consegue che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, è sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere una attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso assuma la veste di "pubblica amministrazione" e come tale sia assoggettato alla specifica normativa di settore. In altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l’accesso, ancorchè di diritto privato, svolga un’attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest’ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241 del 1990 in materia in accesso.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

 
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Se il soggetto di diritto privato svolge un'attività di pubblico interesse, viene ad assumere la veste di "pubblica amministrazione" agli specifici fini di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e, conseguentemente, resta soggetto alla relativa disciplina fissata in materia di accesso. Q ... Continua a leggere

 

La motivazione per relationem e' legittima purché all'interessato sia possibile prendere visione degli atti cui si fa rinvio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Il provvedimento amministrativo preceduto da atti istruttori o da pareri può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad essi, giacché tale richiamo sottintende l’intenzione dell'Autorità emanante di farli propri, assumendoli a causa giustificativa della determinazione adottata, ma a condizione che dal complesso degli atti del procedimento siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, onde consentire al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento e al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza» (Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2011 , n. 1156; IV, 3 agosto 2010, n. 5150; IV, 23 novembre 2002, n. 6444). Lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito che l'articolo 3 «nella parte in cui afferma che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va inteso semplicemente nel senso che all'interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste per l'Amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato» (Cons. Stato, IV, 22 marzo 2103, n. 1632).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

 
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Il provvedimento amministrativo preceduto da atti istruttori o da pareri può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad essi, giacché tale richiamo sottintende l’intenzione dell'Autorità emanante di farli propri, assumendoli a causa giustificativa della determinaz ... Continua a leggere

 

Servizi segreti: nell’ambito dei Servizi non sussiste un "obbligo di bandire una selezione"

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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In materia di ordinamento dei Servizi di Informazione e di Sicurezza (e di rapporto di lavoro con i medesimi) il Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2013 n. 3684, medio tempore pubblicata): "il caso di specie (ordinamento del personale degli organismidi informazione per la sicurezza della Repubblica) rappresenta il massimo di specialità nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, come è non solo intuitivamente desumibile dalla stessa evidenza del settore di riferimento, ma anche e soprattutto dal regime di eccezionalità e di "deroghe" alla disciplina generale (anche penale). . . Né la presenza di "deroghe", rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, può essere di per sé ritenuta costituire una violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.). Come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare (Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011 n. 5411), "la non riconducibilità del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (latamente intesa) ad un modello unico (di modo che possono aversi valutazioni differenti di un medesimo episodio in ragione di impieghi diversi), è già desumibile dalla stessa Costituzione, laddove, all’art. 98, comma terzo, prevede che, per determinaste categorie di pubblici dipendenti . . . possano essere disposte limitazioni finanche all’esercizio dei diritti politici (nella specie, iscrizioni ai partiti), purchè con legge ed in evidente considerazione della specificità e delicatezza delle loro funzioni". Ne consegue che "l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice, nei limiti in cui questo è consentito) deve tenere senz’altro conto della particolarità e delicatezza delle funzioni" che il candidato (ove risultante vincitore del concorso), nel caso considerato dalla sentenza citata, o il dipendente dovrà o deve svolgere". Da quanto esposto, consegue che "la natura eccezionale delle funzioni svolte dagli appartenenti agli organismi di informazione, il fatto che le stesse afferiscono alla indipendenza e sicurezza della stessa Repubblica, alla tutela dei suoi principi democratici, al conseguente mantenimento delle garanzie costituzionali per i cittadini, non può che costituire, per un verso, fondamento di una lata discrezionalità nelle previsioni di organizzazione dei servizi, anche con riferimento allo status giuridico ed economico dei soggetti ad essi appartenenti; per altro verso, costituisce parametro interpretativo delle disposizioni concretamente adottate, potendosi le stesse ritenere illegittime nella misura in cui risultino violative di fondamentali diritti dell’uomo e di garanzie costituzionali inalienabili, ovvero appaiono di totale irragionevolezza". Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fondato la reiezione del ricorso instaurativo del giudizio di I grado sostenendo, in sostanza: - per un verso, che il rapporto alle dipendenze dei Servizi è "rapporto di natura fiduciaria e di carattere precario, cui si correla un potere ampiamente discrezionale riconosciuto all’amministrazione sin dalla genesi del rapporto e per tutto il suo svolgimento, ivi comprese le fasi inerenti l’instaurazione, l’avanzamento nelle qualifiche, l’attribuzione degli incarichi e la sua cessazione, in quanto strumentale alle preminenti esigenze connesse alla delicata funzione istituzionale dei servizi"; - per altro verso, che ai vertici dei Servizi è "attribuita ampia discrezionalità da ancorare ai profili di professionalità dimostrati ed alle esigenze di servizio ai fini di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane" e si configurano come "altamente discrezionali anche i provvedimenti adottati in costanza di rapporto, quali le promozioni, l’assegnazione di incarichi e la destinazione alle sedi di servizio". Tali considerazioni del giudice di I grado trovano riscontro nella configurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dei Servizi, che questo Consiglio di Stato ha già reso con la giurisprudenza citata e che qui si intende ribadita. Occorre ancora aggiungere: - per un verso, che la presentazione di una domanda volta al conseguimento di una superiore qualifica non ingenera ex se un obbligo in capo alla Amministrazione dei Servizi di considerare la medesima, né di fornire particolare motivazione in ordine alle ragioni della sua mancata considerazione o reiezione; di modo che risulta infondata la doglianza di pretermissione della valutazione degli aspiranti; - per altro verso, che eventuali regole procedimentali indicano scansioni dell’esercizio di un potere discrezionale amplissimo (non equiparabile a quello pur esercitato nell’ambito di altre categorie di personale pubblico con rapporto "fiduciario"), ma non già regole cogenti la cui mancata osservanza comporta la sussistenza del vizio di violazione di legge. E ciò è sorretto anche dalla considerazione che nell’ambito dei Servizi non sussiste un "obbligo di bandire una selezione".

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In materia di ordinamento dei Servizi di Informazione e di Sicurezza (e di rapporto di lavoro con i medesimi) il Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2013 n. 3684, medio tempore pubblicata): "il caso di specie (ordinamento del personale degli organismi ... Continua a leggere

 

Concorsi universitari: per "pubblicazione scientifica" si intende la produzione scientifica riversata in una «pubblicazione» per essere «diffusa fra il pubblico» a mezzo della stampa

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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I lavori non «editi», ma soltanto «stampati» non possono rientrare nel novero delle «pubblicazioni» valutabili: e' questo il principio ribadito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato che ha desunto dall’art. 4, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 117 del 2000, che per «pubblicazione scientifica» si deve intendere non già una qualsiasi riproduzione a stampa della produzione scientifica del candidato, per la quale siano stati curati gli adempimenti di cui all’art. 5 l. 2 febbraio 1939, n. 374, ma l’opera pubblicata da un editore, il quale è l’operatore che cura non soltanto la riproduzione a stampa, ma la sua diffusione fra il pubblico: sicché se una norma di un concorso universitario individua fra gli oggetti di valutazione le «pubblicazioni scientifiche», essa richiede proprio che la produzione scientifica sia stata riversata in una «pubblicazione» ossia che sia stata «edita», per essere resa pubblica, ovvero per essere «diffusa fra il pubblico» a mezzo della stampa; perciò i i lavori non «editi», ma soltanto «stampati» non possono rientrare nel novero delle «pubblicazioni» valutabili (Cons. Stato, VI, 14 gennaio 2003, n. 116).

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Il mero decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento non rileva ai fini della proponibilità dell’azione avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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L’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. costituisce strumento di tutela avverso l’inerzia della P.A. che presuppone, oltre all’esistenza di un obbligo di provvedere in capo alla P.A. medesima puntualmente identificato dall’ordinamento, anche un suo comportamento silente. In dipendenza di ciò, quindi, l’azione mediante la quale si intende far dichiarare dal giudice amministrativo l’obbligo di provvedere può essere proposta fintanto che perdura tale situazione di inadempienza, con la conseguenza che il mero decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento non rileva ai fini della proponibilità dell’azione medesima qualora sopravvenga un qualsivoglia provvedimento espresso da parte della P.A.: qualora ciò fosse, il ricorso proposto avverso il silenzio non potrebbe, ragionevolmente, essere portato a una decisione del giudice che dichiari il silenzio e la sua conseguente illegittimità proprio perché il comportamento silente della P.A. risulterebbe oggettivamente venuto meno. A tale conclusione la giurisprudenza è pervenuta già nella vigenza della disciplina antecedente a quella attuale, contenuta nell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 introdotto per effetto dell’art. della L. 21 luglio 2000 n. 205, affermando – per quanto qui segnatamente interessa – che nel caso in cui, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, quest'ultima eserciti la propria funzione con un atto espresso , viene meno l’esigenza di certezza sottesa alla ratio del predetto art. 21 bis della L. 1034 del 1971, sicché il giudice, prima di ogni ulteriore valutazione, dovrà limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali a seconda del contenuto del provvedimento esplicito, essendo precluso l’esame circa la fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere con la procedura del silenzio e la conseguente adeguatezza o sufficienza o legittimità del provvedimento in concreto adottato dalla P.A. (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 3270). A fortiori, sussiste un’inammissibilità ab origine dell’azione se l’esistenza di un atto dell’Amministrazione comunque rilevante per la sfera giuridica del destinatario dell’azione amministrativa viene a determinarsi ancor prima della presentazione del relativo ricorso. In entrambi i casi, infatti, l’azione giudiziale del silenzio, proprio perché deputata ad ovviare all’inadempimento dei pubblici poteri, perde la propria utilità se l’Amministrazione, adottando un proprio atto del procedimento, pone spontaneamente fine alla propria situazione di inadempienza.

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L’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. costituisce strumento di tutela avverso l’inerzia della P.A. che presuppone, oltre all’esistenza di un obbligo di provvedere in capo alla P.A. medesima puntualmente identificato dall’ordinamento, anche un suo comportamento s ... Continua a leggere

 

Il ricorso rivolto al giudice per "ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza" ha natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza propriamente detta

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Come già rilevato dal Consiglio di Stato (vedi sentenza n. 6468 del 17/12/2012) va dato atto come il codice del processo amministrativo prevede: - che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione giurisdizionali anche di un pluralità di provvedimenti anche di giudici diversi da quello amministrativo ( art.112 comma 2 lettere a)-e); - che il ricorso di cui al predetto articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza ( comma 5 ). Avuto riguardo alle diverse espressioni utilizzate dal legislatore nell’ambito dell’art.112 c.p.a. (si parla, invero, di azione di ottemperanza), il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso rivolto al giudice per "ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza" presenti natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza propriamente detta . In altri termini ci troviamo sì nell’ambito di un giudizio di ottemperanza che può variare, com’è noto, dall’attuazione o esecuzione della sentenza al più vasto ambito di conformazione della successiva azione amministrativa , ma, in particolare, con il ricorso de quo si è in presenza di un’azione volta all’accertamento dell’esatto contenuto della sentenza di questa Sezione (n.5189/12).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

 
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Se il Comune si è disfatto della gestione di sedi farmaceutiche in un arco di tempo breve (fino a tre anni) non gli è consentito usufruire nuovamente di prelazione, precludendo qualsiasi chance ai privati

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

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La questione risolta dal Consiglio di Stato con la sentenza in esame concerne l’interpretazione della norma di cui all’art. 9 della l. 475/1968, ossia se sia consentito al Comune, che abbia esercitato il diritto di prelazione in occasione della istituzione della terza farmacia, ed avendone effettivamente acquisito la titolarità, ai sensi dell’alternanza stabilita dalla citata norma tra concorso e prelazione, nuovamente esercitare la prelazione sulla quarta farmacia di nuova istituzione, qualora nel frattempo e da oltre tre anni non sia più titolare della terza farmacia, ceduta a privati. La sentenza appellata ha ritenuto, rigorosamente interpretando l’art. 9, II comma, della l. 475/1968 cit., che per l’unica farmacia di nuova istituzione la prelazione si esercita alternativamente al concorso, a prescindere dal fatto che il Comune non sia più titolare della farmacia (precedentemente) acquisita in esercizio di prelazione; inoltre, l’art. 12, III comma, della l. 362/1991, che sospende l’esercizio del diritto di prelazione del Comune per i tre anni precedenti l’istituzione di nuove sedi, non dispone che trascorso il detto termine di tre anni dal trasferimento della titolarità della farmacia su cui è stata esercitata la prelazione, la stessa debba intendersi "tamquam non esset", né dispone che il Comune possa esercitare nuovamente la prelazione se non sia titolare della quota di farmacie direttamente gestibili.L’appellante non condivide l’interpretazione letterale delle norme; dopo l’innovazione legislativa di cui alla l. 362 del 1991, a suo avviso, la regola dell’alternanza non opererebbe in modo assoluto, ma solo nel caso di farmacia unica di nuova istituzione; mentre nella specie, si tratta di istituzione della quarta farmacia, senza che sussista quel rapporto del 50% voluto dalla legge per assicurare l’equilibrio tra pubblico e privato nel settore delle farmacie.Inoltre, col terzo comma dell’art. 12 della l. 362/1991 sarebbe stata introdotta la sospensione per tre anni del diritto di prelazione degli enti locali; decorso tale periodo il diritto di prelazione tornerebbe automaticamente a rivivere, cancellando di fatto l’evento della vendita e ricostituendo i presupposti per esercitare nuova prelazione. Il Collegio non ha ritenuto fondata la tesi dell’appellante rilevando che va privilegiata l’interpretazione letterale delle norme, secondo il canone dell’art. 12 delle preleggi, che nella specie porta ad un risultato univoco, coerente anche con la finalità perseguita dal legislatore.L’art. 9 della l. 475/1968 con chiarezza dispone che qualora la sede disponibile sia unica, l’opzione da parte del Comune sia possibile solo se lo stesso non l’ha esercitata sull’ultima sede disponibile, a nulla rilevando che il Comune non abbia titolarità di altra farmacia nel proprio territorio.Il criterio dell’alternanza opera senza eccezioni.L’art. 9 della l. n. 475/1968, attraverso la regola dell’alternanza, intende contemperare l’interesse pubblico alla gestione diretta del servizio farmaceutico con il principio della libertà di mercato, che vieta posizioni dominanti o esclusive della P.A. ai danni dei privati.Anche ai fini dell’attribuzione delle sedi farmaceutiche, allo scopo di selezionare i soggetti in possesso dei requisiti professionali più idonei, va ritenuta solo residuale l’attribuzione ai comuni del diritto di prelazione, in coerenza col prevalere dei principi comunitari di concorrenza e libertà dei mercati.L’art. 12, 3° comma, della l. 362/1991, conferma la regola e la sua ratio.Stabilisce che se il Comune si sia disfatto della gestione di sedi farmaceutiche in un arco di tempo breve (fino a tre anni) non gli è consentito usufruire nuovamente di prelazione, precludendo qualsiasi chance ai privati. Il legislatore ha inteso così ulteriormente tutelare l’equilibrio tra interesse pubblico e interesse privato.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

 
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Nel giudizio in materia di accesso il termine "lungo" per proporre appello in assenza della notificazione della sentenza è di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza Consiglio di Stato

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Nel ‘rito dell’accesso’, disciplinato all’articolo 116 del c.p.a., opera la dimidiazione di tutti i termini processuali stabilita per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dall’articolo 87 del c.p.a. (con la sola eccezione – che qui non ricorre – del termine per la notificazione del ricorso di primo grado). Nei giudizi quale quello di specie, in materia di accesso, tutti i termini processuali sono dunque dimezzati, salvo che nei giudizi di primo grado, limitatamente alla notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Tale previsione di dimezzamento dei termini è espressamente applicabile, quindi, ai giudizi di appello ai sensi dell’art. 116, comma 5, c.p.a. ed in tal senso si è di recente espresso, ripetutamente questo Consiglio di Stato ( Sez. VI n. 2516/2012, sez. VI n. 1403/2012) Il termine, cosiddetto lungo, per proporre appello in assenza della notificazione della sentenza è, pertanto, di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado essendo, come si è detto, la deroga al dimezzamento limitata ai soli giudizi in prima istanza. La notificazione, tardivamente intervenuta oltre il termine lungo di tre mesi determina, quindi, la conseguente irricevibilità del presente appello.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza Consiglio di Stato

 
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L'atto di assegnazione di un dirigente pubblico ad una struttura dell'Ente locale è connotato da un ampio margine di valutazione discrezionale rimessa all'organo politico di vertice, quale manifestazione del rapporto fiduciario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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L'atto di assegnazione di un dirigente pubblico ad una struttura dell'Ente locale è connotato da un ampio margine di valutazione discrezionale rimessa all'organo politico di vertice, quale tangibile manifestazione del rapporto fiduciario che deve sussistere fra quest'ultimo e colui che è preposto asopraintendere l'ufficio attribuitogli, mentre la specifica professionalità in precedenza acquisita dal Dirigente costituisce uno dei molteplici ma non determinanti elementi di valutazione. Infatti l'attività del Dirigente preposto ad un Ufficio è rivolta alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate allo stesso, nonché del personale e alla sovraordinazione agli uffici di livello inferiore con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, sicché quello della specifica professionalità acquisita in precedenza non costituisce criterio principale per l'individuazione del Dirigente da preporre all'incarico ma semmai può costituire uno dei molteplici elementi di valutazione, in riferimento alle caratteristiche dei programmi da realizzare.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

 
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Enti Locali: i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

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Il Sindaco non può annullare la determinazione adottata dal responsabile del Servizio di approvazione della graduatoria del concorso. La vicenda giunta all'attenzione del Consiglio di Stato concerne le sorti di un concorso bandito dal Comune di Avetrana con la determinazione del responsabile del servizio (Settore Segreteria – AA.GG. e Personale) con la quale appunto venivano approvati gli atti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore contabile, ivi compresa la graduatoria finale dello stesso Successivamente la Giunta comunale, con apposita delibera, condividendo la relazione del Sindaco in ordine ad asserite illegittimità verificatesi nello svolgimento della predetta procedura concorsuale, lo autorizzava ad assumere un provvedimento di annullamento della determinazione (comprese tutte le operazioni della commissione esaminatrice ed il bando di concorso, nella parte in cui prevedeva l’effettuazione di una prova pratica in aggiunta alle due prove scritte). A tanto il sindaco provvedeva, nel dichiarato esercizio del potere di autotutela, con apposita disposizione, evidenziando, tra l’altro, "la sussistenza di un interesse generale al regolare svolgimento del concorso e soprattutto alla necessità che la selezione sia garanzia di scelta del candidato risultato migliore" e richiamando a fondamento dell’intervento "l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, comma 3 che attribuisce al Sindaco le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti" e "…art. 44 ultimo comma del Regolamento recante l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che autorizza il Sindaco ad annullare, di propria iniziativa o su istanza di parte, per motivi di legittimità gli atti dei Responsabili dei servizi degli organi dell’amministrazione". Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, con la sentenza n. 2162 del 15 giugno 2002, nella resistenza del Comune di Avetrana, respingeva il ricorso proposto per l’annullamento della suddetta disposizione sindacale e della delibera della Giunta comunale, ritenendo infondate le censure di incompetenza del sindaco, nonché di violazione di legge, eccesso di potere per sviamento, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, perplessità manifesta. Giunta innanzi al Consiglio di Stato si legge nella motivazione che l’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aveva già stabilito, al comma 2, che "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti", aggiungendo al successivo terzo comma che "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:…b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso". Tale disposizione ha trovato conferma nell’art. 107 del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, laddove è stato previsto al comma 4 che "le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" e al comma 5 che, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, e dall’art. 54". Il principio contenuto nei ricordati articoli 51 della l. n. 142 del 1990 e 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000, circa il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti, costituisce "struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali" (C.d.S., sez. V, 15 novembre 2001, n. 5833), di per sé immediatamente applicabile senza la necessità dell’interposizione di fonti secondarie, cui spetta soltanto la determinazione delle modalità di esercizio della competenza, comunque indefettibile e tale da non tollerare impedimenti e soluzioni di continuità (C.d.S., sez. V, 23 marzo 2000, n. 1617; 21 novembre 2003, n. 7632). Su un piano più generale è stato sottolineato che, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell’attività amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico, aggiungendosi che, con specifico riferimento agli enti locali, proprio l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000 dispone che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti (C.d.S., sez. V, 16 ottobre 2004, n. 6029; 5 ottobre 2005, n. 5312; 10 dicembre 2012, n. 6277), con la precisazione che l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione (C.d.S., sez. V, 9 settembre 2005, n. 4654). Sulla scorta di tale substrato normativo (e giurisprudenziale) il sindaco del Comune di Avetrana non poteva adottare, come invece è avvenuto, la disposizione di annullamento, in autotutela, della determinazione e, conseguentemente, dell’intera procedura del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di un istruttore contabile, trattandosi di un’attività di gestione, non appartenente come tale ai compiti di governo, indirizzo e controllo propri di un organo politico, quale appunto è il sindaco. Questi invero, proprio nell’esercizio dei predetti poteri di indirizzo e controllo, avrebbe potuto - e dovuto - sollecitare, anche sulla scorta degli indirizzi forniti dall’organo giuntale, il responsabile del servizio ovvero il dirigente competente all’adozione degli atti opportuni e necessari a rimuovere la pretesa illegittimità verificatasi nella procedura concorsuale in esame, così rispettando il fondamentale ed insuperabile principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione (potendo del resto eventualmente utilizzare nei confronti del funzionario o del dirigente, riottoso o inadempiente, gli ordinari poteri disciplinari fino a giungere anche alla rimozione dall’incarico o dalla funzione).

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

 
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Agli ex medici condotti che non hanno scelto il "tempo pieno" o il "tempo definito" e' attribuito un trattamento "omnicomprensivo" che esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III

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L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 110 D.P.R. 270/87 è di recente mutata rispetto agli isolati precedenti invocati, tenendo conto di una visione logico-sistematica della disciplina del trattamento economico dei medici del Servizio Sanitario e delle peculiarità del rapporto di lavoro degli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto "a tempo definito" o "a tempo pieno" (Consiglio di Stato sez. III, 29 agosto 2012, n. 4653; T.A.R. Firenze Toscana sez. 21 novembre 2005, n. 6895). Con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, la generalità dei compiti originariamente tipici dei medici condotti, è stata devoluta alle unità sanitarie locali ed anche i medici condotti sono transitati alle dipendenze delle U.S.L., conservando tuttavia, a titolo transitorio e ad esaurimento, una disciplina marginalmente differenziata rispetto a quella del resto del personale medico in rapporto d'impiego (art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). L’art. 28 del D.P.R. 25/06/1983, n. 348 ha disposto che, in sede di primo inquadramento, gli ex medici condotti fossero ammessi, a richiesta, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello stesso D.P.R. n. 348, al rapporto di lavoro "a tempo pieno" o "a tempo definito", prevedendo per gli ammessi a rapporto di lavoro "a tempo definito" le compatibilità di cui alle convenzioni nazionali. L’art. 110, commi 1 e 2, del D.P.R. 20/05/1987, n. 270, disciplinando la posizione dei medici condotti nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 348 citato, ha previsto che gli stessi possono, a domanda, optare per un trattamento economico onnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde, con obblighi di servizio e mansioni differenziate rispetto alla generalità degli altri medici, nonchè limiti di accesso all’attività convenzionata più favorevoli, successivamente dettati col decreto del Ministro per la Sanità del 18 novembre 1987, n. 503. Proprio in ragione della scelta del trattamento omnicomprensivo, il Decreto ministeriale n. 503/1987 ha specificato che i medici ex condotti "continuano, nell'ambito dell'organizzazione dell'unità sanitaria locale di competenza e nel rispetto dell'ordinamento sanitario regionale, ad assolvere ai compiti di natura igienico-sanitaria già svolti per conto del comune o del consorzio di comuni dal quale dipendevano" (art. 2) ed ha disciplinato le mansioni in modo differenziato rispetto alla generalità dei medici del S.S.N., specificandone i compiti (interventi sanitari a livello locale, vaccinazioni obbligatorie e facoltative, attività certificativa di competenza, compiti concernenti le malattie infettive, compiti di natura igienico-sanitaria, etc.) Inoltre, ha consentito il mantenimento del rapporto convenzionale in atto per la medicina generale con un massimale non eccedente il numero di 1400 scelte (art. 5), a fronte del massimale di soli 500 assistiti riconosciuto ai medici del S.S.N. con rapporto di lavoro "a tempo definito" (art. 25 DPR 484 del 22 luglio 1996). Dall’art. 28 del D.P.R. 348/1983 risulta, ancora, che è consentito agli ex medici condotti l'accesso al servizio di dipendenza per un numero di ore non inferiore a 10 ore settimanali (comma 3). Le differenze sostanziali tra i vari tipi di rapporto alle dipendenze del servizio sanitario, giustificano l’interpretazione dell’art. 110 del DPR n. 270/87 fatta propria dal primo giudice. La norma, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il "tempo pieno" o il "tempo definito", un trattamento del tutto peculiare, "omnicomprensivo", esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico, in definitiva, con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti. Anche la lettera dell’art. 92 dello stesso DPR n. 270 conferma ad avviso del Collegio la correttezza di tale interpretazione. Il comma 6 dell’art. 92 riferisce la progressione per classi e scatti correlati alla durata del servizio alle voci contenute nelle tabelle di cui ai precedenti commi, ad eccezione dell’indennità di dirigenza medica e dirigenza medico veterinaria. I commi da 1 a 5 contemplano trattamenti spettanti ai medici "a tempo pieno" e " a tempo definito", anche in relazione alla posizione funzionale rivestita; ma gli ex medici condotti, che non hanno scelto né l’uno né l’altro tipo di rapporto, e che hanno optato per il trattamento omnicomprensivo delineato dall’art. 110, non sono inclusi nelle previsioni dei citati commi dell’art. 92.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III

 
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L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 110 D.P.R. 270/87 è di recente mutata rispetto agli isolati precedenti invocati, tenendo conto di una visione logico-sistematica della disciplina del trattamento economico dei medici del Servizio Sanitario e delle peculiarità del rapporto di lavoro degl ... Continua a leggere

 

Il ricorso elettorale con cui si impugna l'atto di proclamazione degli eletti non va notificato al Ministero dell'Interno

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a sentenza del Consiglio di Stato

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Si segnala la presente sentenza in quanto chiarisce i casi nei quali non è necessario notificare l'impugnazione agli organi che hanno dichiarato i risultati finali del procedimento elettorale. Si precisa, infatti, nella sentenza che per le impugnative di cui all’art. 129 del c.p.a. è previsto che il ricorso debba essere notificato all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati. L’art. 130 del c.p.a. dispone, invece, che contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti, e che il ricorso deve essere notificato, ai sensi del comma 3 di detto art. 130: a) all'Ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di Comuni, Province e Regioni; b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato. Nel caso sottoposto all'esame del Collegio di impugnazione avente ad oggetto " il ricorso per l’annullamento del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale, a seguito del turno di ballottaggio per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Fasano, e di tutti gli allegati ed atti in esso contenuti, con conseguente correzione del risultato delle operazioni elettorali e proclamazione della elezione" il Consiglio di Stato ha affermato l'indubbia applicazione del sopra richiamato art. 130 e che, quindi, non fosse necessario notificare il gravame anche agli altri organi abilitati a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale, che non hanno legittimazione passiva nel giudizio perché, per la loro posizione di neutralità, non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti (Consiglio di Stato: Sez. V, 18 gennaio 2013, n. 278; Ad. Plen., 31 luglio 1996, n. 16). In conclusione il Collegio rileva che poiché nei giudizi relativi ad elezioni comunali aventi ad oggetto l'atto di proclamazione degli eletti, detto art. 130 del c.p.a. individua quale parte necessaria l'Ente al quale l'elezione si riferisce e a cui vanno imputati i risultati elettorali nonché, quali controinteressati, i candidati della cui elezione si discute, non può ritenersi parte necessaria del contenzioso il Ministero dell'Interno (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 496; 16 ottobre 2006, n. 6135). In base a siffatto principio e' stata disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno.

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Si segnala la presente sentenza in quanto chiarisce i casi nei quali non è necessario notificare l'impugnazione agli organi che hanno dichiarato i risultati finali del procedimento elettorale. Si precisa, infatti, nella sentenza che per le impugnative di cui all’art. 129 del c.p.a. è previsto che i ... Continua a leggere

 

I dipendenti assunti come vigili urbani, anche se hanno prestato la loro attività lavorativa durante le stagioni estive, non sono qualificabili come lavoratori stagionali

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

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Per lavoro stagionale deve intendersi quello che è caratterizzato, oltre che da una durata limitata, dall'apposizione del termine al contratto di lavoro giustificata dalla circostanza che l'utilizzo del singolo lavoratore avviene nell'ambito di periodi determinati e con ricorrenza ciclica, in quanto relativo ad un'attività produttiva strettamente e comunque prevalentemente collegata con una stagione solare. Pertanto i dipendenti assunti come vigili urbani, anche se hanno prestato la loro attività lavorativa durante le stagioni estive, non sono qualificabili come lavoratori stagionali perché essi, pur se impiegati a tempo determinato (Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 348 e 30 ottobre 1993, n. 1125), sono chiamati in detto periodo a svolgere tutte le attività istituzionali proprie delle funzioni istituzionali di essi vigili, comunque in rilevante parte esulanti ed ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse alla stagionalità....La attività di vigile urbano a tempo determinato non risulta peraltro inserita nell’elenco, allegato al d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Né il richiamato art. 4 del d.P.R. n. 268/1987, quale norma di favore nei confronti dei lavoratori stagionali, è, secondo il Collegio, estensibile in via analogica nei riguardi di lavoratori assunti a termine, quali vigili urbani, atteso che la natura di norma eccezionale di detta particolare disposizione lo impedisce. La non assimilabilità del lavoro svolto dai vigili urbani a tempo determinato nel Comune "de quo", per non essere stato dimostrato che le loro prestazioni erano state rivolte esclusivamente ed in maniera assolutamente prevalente ad esigenze stagionali, invece che al complessivo svolgimento istituzionale del vigile urbano per determinati periodi, dimostra sia la infondatezza della censura di illogicità e di disparità di trattamento, sia la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità, in subordine formulata, della normativa in materia (che, seppure non indicata è agevolmente individuabile), per violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.

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Per lavoro stagionale deve intendersi quello che è caratterizzato, oltre che da una durata limitata, dall'apposizione del termine al contratto di lavoro giustificata dalla circostanza che l'utilizzo del singolo lavoratore avviene nell'ambito di periodi determinati e con ricorrenza ciclica, in quant ... Continua a leggere

 

Il mancato inserimento dei pareri di regolarità tecnica e contabile nella deliberazione comunale costituisce mera irregolarità

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

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La giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che i pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali dall'art. 53 l. 8 giugno 1990 n. 142, non costituiscono requisito di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto preordinati all'individuazione sul piano formale,nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile (sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3888; 23 aprile 1998, n. 670) e che il mancato inserimento dei pareri di regolarità tecnica e contabile nella deliberazione impugnata costituisce mera irregolarità, ai sensi dell’art. 53 l. 8 giugno 1990 n. 142, allorquando non si contesta l’effettiva esistenza dei pareri medesimi (C.d.S., sez. IV, 11 febbraio 2004, n. 548); ciò senza contare che è stato anche puntualizzato come l’art. 53 l. 8 giugno 1990 n. 142, nel prevedere la necessità dei pareri del responsabile del servizio interessato, del responsabile di ragioneria nonché (nel sistema anteriore alla l. 15 maggio 1997 n. 127) del segretario comunale, non pone alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo che su queste ultime sia stato acquisito, quale elemento formale dell’iter procedimentale, il parere dei predetti organi tecnici (C.d.S., sez. V, 25 maggio 1998, n. 680).

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

 
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La giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che i pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali dall'art. 53 l. 8 giugno 1990 n. 142, non costituiscono requisito di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto preordinati all'individuazione sul piano formale, ... Continua a leggere

 

Consulta: e' costituzionalmente illegittima la soppressione ope legis di tutti gli enti strumentali prevista dal decreto n. 95/2012 in caso di inerzia delle Regioni, le Province e i Comuni

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Corte Costituzionale

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Con l’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge7 agosto 2012, n. 135, il legislatore statale ha stabilito che «Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano, la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati. [...] che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. p) Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell’art. 118 della Costituzione». Il legislatore ha previsto un’apposita procedura articolata in tre passaggi: a) ricognizione, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, di tutti gli «enti, agenzie e organismi» che esercitano funzioni fondamentali o, in ogni caso, di tipo amministrativo degli enti locali (comma 2); b) definizione, mediante intesa da adottarsi in sede di Conferenza Unificata, dei «criteri e della tempistica» per l’attuazione della norma (comma 3); c) soppressione ope legis di tutti gli enti, agenzie e organismi, con conseguente nullità di tutti gli atti successivamente adottati, qualora le Regioni, le Province e i Comuni, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, non abbiano concretamente dato attuazione al precetto normativo (comma 4). Giungono quindi alla Corte Costituzionale i ricorsi proposti dalle Regioni Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna con i quali hanno sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale tra gli altri dell’art. 9, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 123 della Costituzione. Per tutte le ricorrenti il punto centrale del dubbio di costituzionalità è costituito, in sintesi, dalla asserita lesione della loro potestà legislativa in materia di «organizzazione regionale» di cui all’art. 117, comma quarto, Cost., dalla violazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali di cui all’art. 119 Cost. e dalla assenza di titoli di legittimazione dello Stato ad adottare la disciplina in esame. La Consulta ha ritenuto fondata solo l'impugnazione del comma 4 dell’art. 9 del d.l. n. 95 del 2012. Tale disposizione prevede che «decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, se le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi». La Corte Costituzionale ha evidenziato sul punto come Il legislatore statale, decorso il termine di nove mesi dall’approvazione del decreto-legge, sopprime in modo indistinto tutti gli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite di Province e Comuni senza che questi siano sufficientemente individuati. L’incertezza circa i soggetti destinatari della norma è tale che, come si è visto, lo stesso legislatore statale ha ritenuto necessario un procedimento concertato per la complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica da sopprimere o accorpare e per l’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione della norma. Risulta palese, pertanto, ad avviso della Corte, la contraddittorietà della disposizione in esame, che stabilisce la soppressione ex lege di tutti gli enti comunque denominati allo scadere del termine di nove mesi dall’approvazione del decreto-legge non tenendo conto della previsione di cui ai commi 2 e 3, istitutiva di un procedimento volto alla ricognizione dei suddetti enti e all’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione della norma con il coinvolgimento delle autonomie locali. Inoltre, l’automatica soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni nell’ambito delle competenze spettanti a Comuni, Province, e Città metropolitane ai sensi dell’art. 118 Cost., prima che tali enti locali abbiano proceduto alla necessaria riorganizzazione, pone a rischio lo svolgimento delle suddette funzioni, rischio ulteriormente aggravato dalla previsione della nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine. In conclusione, la difficoltà di individuare quali siano gli enti strumentali effettivamente soppressi e la necessità per gli enti locali di riorganizzare i servizi e le funzioni da questi svolte rendono l’art. 9, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012 manifestamente irragionevole.

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Corte Costituzionale

 
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Con l’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge ... Continua a leggere

 

Somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione: e' irrilevante la buona fede del dipendente che ha percepito le somme. La restituzione va effettuata sulla base del netto

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a sentenza del Consiglio di Stato

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La giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che, ai sensi dell’art. 2033, c.c., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate; di conseguenza, per un verso, l’affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all’esercizio di tale diritto-dovere e, per altro verso, è irrilevante l’omessa osservanza della regola di partecipazione, tenuto conto che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso ed in applicazione del principio dettato dall’art. 21-octies, della legge 241/1990 (cfr. Cons. Stato, III, 28 novembre 2011, n. 6278; IV, 20 settembre 2012, n. 5043). Peraltro, conclude il Collegio, la ripetizione dell’indebito va effettuata sulla base del netto percepito (cfr. Cons. Stato, III, 4 luglio 2011, n. 3982; VI, 2 marzo 2009, n. 1164).

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