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Concorso pubblico: se il bando prevede tra i requisiti di ammissione che il partecipante non abbia "procedimenti penali in corso" anche la richiesta di rinvio a giudizio determina l'esclusione dalla procedura
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

"Con la richiesta di rinvio a giudizio, l’indagato diviene imputato e si passa dalla fase del procedimento penale a quella, ben più pregnante, del processo penale. Il ricorrente, in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, non era quindi più solo indagato, ma imputato, sicché avrebbe dovuto, e a maggior ragione, essere escluso dalla procedura, dato che il primo e decisivo ruolo di "filtro" compete anzitutto al p.m. nel decidere se esercitare o meno l’azione penale, valutando se sussistano di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio". E' questo il principio sancito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato in virtù del quale è stata annullata la sentenza del Giudice di Prime cure che, appunto ha male interpretato la disposizione del bando nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione, "non avere procedimenti penali in corso". Rileva il Collegio che il T.A.R. Puglia valorizza la centralità del decreto di rinvio a giudizio quale elemento discretivo o di "filtro", sul piano temporale, tra la fase pregressa del procedimento penale e quella successiva, rilevando che tale provvedimento presuppone una prima delibazione della notitia criminis e del materiale probatorio, che consente di escludere la necessità di procedere all’emanazione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 425 c.p.p. L’adozione del decreto di rinvio a giudizio quale parametro per valutare se un soggetto sia o meno interessato da un procedimento penale, per ammetterlo o non ammetterlo alla procedura di gara, costituirebbe – ad avviso del primo giudice – un punto di equilibrio ragionevole tra le esigenze dell’Amministrazione e l’aspirazione del concorrente a prender parte alla procedura concorsuale. Ciò premesso, quindi, il T.A.R. ha rilevato, sul piano fattuale, che, al momento in cui fu emanato l’atto impugnato, fosse stata depositata solo una richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, non fosse ancora intervenuto il vero e proprio decreto di rinvio a giudizio, che non è stato nemmeno esibito successivamente, in pendenza del giudizio avanti al T.A.R. stesso. La sentenza impugnata ha quindi annullato, sulla scorta di tali considerazioni, l’atto di esclusione del ricorrente dalla procedura. Ad avviso del Consiglio di Stato il ragionamento del primo giudice è viziato in radice da error in iudicando, poiché l’espressione "procedimento", impiegata dal bando, si riferisce a tutte le ipotesi nelle quali un soggetto assuma la qualità di indagato nella fase delle indagini preliminari. L’Amministrazione non ha usato questa espressione in senso atecnico, come dimostra il rilievo che essa ha tenuto ben distinta l’ipotesi del "non aver riportato condanne penali", ma facendo chiaro riferimento al concetto di "procedimento" proprio del diritto processuale penale, al quale anche il giudice di prime cure avrebbe dovuto attingere, senza introdurre impropri criteri discretivi, per valutare il significato di tale espressione. Il bando si riferisce a procedimenti penali in corso e non distingue tra notitiae criminis fondate o infondate, vagliate o meno dall’autorità giudiziaria, inquirente o giudicante, ma al dato formale che un soggetto risulti nell’attualità almeno indagato nell’ambito di un procedimento penale. Non vi è dubbio che l’interesse del candidato a partecipare alla procedura selettiva sia del tutto recessivo di fronte all’interesse pubblico ad evitare che vi prendano parte soggetti indagati, non essendovi in questa ipotesi alcuna necessità di tutelare una posizione lavorativa già consolidata, come invece accade nella diversa ipotesi, a questa non assimilabile, della sospensione cautelare dal servizio, sulla cui falsariga il giudice ha invece inteso istituire, in modo improprio, il parallelismo a fondamento dell’affermato bilanciamento degli interessi in gioco. Tale bilanciamento, peraltro, non compete al giudice amministrazione, ma alla pubblica amministrazione nel ponderato esercizio della sua discrezionalità, di cui è appunto espressione la previsione del bando, peraltro non impugnata dallo stesso ricorrente in prime cure. Aggiunge il Collegio che il criterio discretivo adottato dal primo giudice, oltre che arbitrario, è del resto in sé errato, poiché discende da una piana applicazione delle regole processualpenalistiche che, allorquando il p.m. esercita l’azione penale nelle più diverse forme previste dal codice di rito e, nel caso di specie, con la richiesta di rinvio a giudizio, l’indagato diviene imputato e si passa dalla fase del procedimento penale a quella, ben più pregnante, del processo penale. Il ricorrente, in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, non era quindi più solo indagato, ma imputato, sicché avrebbe dovuto, e a maggior ragione, essere escluso dalla procedura, dato che il primo e decisivo ruolo di "filtro", se si vogliono usare le parole del primo giudice, compete anzitutto al p.m. nel decidere se esercitare o meno l’azione penale, valutando se sussistano di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
"Con la richiesta di rinvio a giudizio, l’indagato diviene imputato e si passa dalla fase del procedimento penale a quella, ben più pregnante, del processo penale. Il ricorrente, in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, non era quindi più solo indagato, ma imputato, sicché avrebbe dovuto, e ... Continua a leggere
Comparto Scuola: diramata una nuova circolare sugli accertamenti di inidoneità del personale docente
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 21.11.2013

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 12.09.2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell’11.11.2013, la Direzione dei servizi del tesoro del Dipartimento, con circolare n. 966 del 19 novembre 2013, ha fornito alle Commissioni mediche di verifica alcune indicazioni applicative sull’accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto Scuola. Per accedere alla circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 21.11.2013
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 12.09.2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell’11.11.2013, la Direzione dei servizi del tesoro del Dipartimento, con circolare n. 966 del 19 novembre 2013, ha fornito alle Commissioni mediche di verifica alcune indica ... Continua a leggere
Disaster Recovery: varata la nuova versione delle Linee Guida 2013
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'AgID del 21.11.2013

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato la nuova versione delle "Linee Guida per il Disaster Recovery delle PA". Questa nuova versione introduce: • aggiornamenti e chiarimenti sul ruolo della continuità operativa e sull’importanza delle soluzioni di DR; • precisazioni sui livelli di soluzioni tecnologiche (Tier) adottati convenzionalmente per ciascuna classe di criticità della pubblica amministrazione e le caratteristiche dei Data Center; • chiarimenti su ruoli e responsabilità necessari alla gestione delle soluzioni di DR, con particolare riferimento al ruolo del responsabile della continuità operativa; • precisazioni sugli aspetti e servizi minimi essenziali di cui tener conto, dal punto di vista dell’evoluzione del contesto tecnologico; • nuovi format di "Studio di fattibilità" e di "Piani di Continuità Operativa e di Disaster Recovery" e suggerimenti sugli accorgimenti da adottare per supportare le amministrazioni nella formulazione delle richieste di parere; • informazioni sulle principali criticità e raccomandazioni emerse nelle attività di supporto agli studi di fattibilità tecnica. L’AgID, in qualità di ente preposto a garantire la continuità operativa delle pubbliche amministrazioni, ha emanato queste disposizioni come previsto dall’articolo 50-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). La nuova versione è il risultato di un lavoro congiunto fra AgID, pubbliche amministrazioni e rappresentanze dei fornitori. Gli interventi di razionalizzazione rispettano le evoluzioni delle funzioni dell’Agenzia e del quadro normativo vigente, la normativa in tema di sicurezza informatica, la normativa in tema di tutela della privacy e i provvedimenti del Garante per la protezione di dati personali. Per accedere alla lettura delle Linee Guida cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'AgID del 21.11.2013
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato la nuova versione delle "Linee Guida per il Disaster Recovery delle PA". Questa nuova versione introduce: • aggiornamenti e chiarimenti sul ruolo della continuità operativa e sull’importanza delle soluzioni di DR; • precisazioni sui livelli d ... Continua a leggere
Ritardata corresponsione delle somme spettanti a titolo di stipendio o di pensione: la Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittime le norme della Regione Siciliana che riconoscono al dipendente regionale il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 265/2013 in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 20.11.2013

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 20.11.2013 la sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 30, commi 1 e 2, della Legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11. Le disposizioni censurate prevedono che: «Al personale dell'Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonche' la rivalutazione monetaria del valore del credito [...]» (comma 1) e che: «Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le somme erogate o da erogare al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 [...]» (comma 2). Le norme in questione riconoscono al dipendente regionale il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle somme da esse contemplate. Il legislatore regionale nell'attribuire ai dipendenti regionali il diritto a percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria in caso di pagamento tardivo del debito di lavoro contemplato dalle disposizioni censurate, esse hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell'adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, iniziativa preclusa alla legge regionale (sentenza n. 82 del 1998). In tal modo le norme censurate hanno travalicato il limite del diritto privato - vigente fin dal momento di emanazione della norma - fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 189 del 2007). Per approfondire la lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 265/2013 in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 20.11.2013
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 20.11.2013 la sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 30, commi 1 e 2, della Legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11. Le disposizioni censurate prevedono che: «A ... Continua a leggere
Processo amministrativo: la rinuncia da parte dell’appellato totalmente vittorioso in prime cure al ricorso di primo grado integra una causa estintiva del giudizio che comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III

La costante giurisprudenza del Consiglio ritiene che "la rinuncia da parte dell’appellato totalmente vittorioso in prime cure al ricorso di primo grado e agli effetti favorevoli della sentenza a lui favorevole integra una causa estintiva del giudizio che comporta – pur in mancanza, nel codice del processo amministrativo, di una norma specifica analoga a quella dell’abrogato art. 34, comma primo, della l. 1034/1971 – l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 11.11.2011, n. 5971)."
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
La costante giurisprudenza del Consiglio ritiene che "la rinuncia da parte dell’appellato totalmente vittorioso in prime cure al ricorso di primo grado e agli effetti favorevoli della sentenza a lui favorevole integra una causa estintiva del giudizio che comporta – pur in mancanza, nel codice del p ... Continua a leggere
Giustizia: ai fini della verifica della tempestività del deposito del ricorso non vanno considerate le notificazioni meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III

In relazione agli articoli 41 e 45 c.p.a., il Consiglio di Stato ritiene che quest’ultima disposizione (richiamata dall’art. 94 c.p.a. per il giudizio di appello), nel prevedere che il deposito del ricorso deve avvenire entro trenta giorni ( quindici nella fattispecie, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a. ) dal momento in cui l'ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario, si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell'integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto, una notifica non prescritta dalla legge, avente il mero significato di litis denuntiatio, è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni (quindici nella specie) per il deposito del ricorso, che decorre dall'ultima notifica utile (cfr. già CS, V, 23 novembre 2010, n. 8154; da ultimo Cons. St., V, 15 luglio 2013, n. 3801 ). Tanto va posto in relazione con il condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui non è necessario notificare l'atto di appello alla parte cointeressata alla riforma della sentenza di primo grado ( in tal senso: Cons. Stato, VI, 23 dicembre 2005, n. 7380; Cons. St., V, 26 luglio 2010, n. 4874 e, da ultimo, Cons. St., VI, 9 luglio 2012, n. 4011 ), che, rivestendo la medesima posizione processuale dell’appellante, non è parte necessaria del giudizio, sì che nei suoi confronti non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio ( in tal senso: Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2007, n. 531). Ne deriva che la stessa, rimasta integralmente soccombente in forza della sentenza oggetto del giudizio, con conseguente onere di impugnare la sentenza medesima in via autonoma ovvero in via incidentale dopo la proposizione dell’appello ex art. 102, comma 1, c.p.a. ( Cons. St., III, 11 febbraio 2013, n. 739 ), non può considerarsi parte interessata "a contraddire" ai sensi dell’art. 95, comma 2, c.p.a., in tale giudizio, nel quale, peraltro, non è legittimata ad intervenire nemmeno per sostenere le ragioni dell’appellante ( Cons. St., IV, 16 maggio 2006, n. 2773 ). Non potendo, in definitiva, ai fini della verifica della tempestività del deposito del ricorso, esser presa in considerazione l’ultima notifica effettuata nei confronti della cointeressata, l’appello, come già detto, va dichiarato irricevibile.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
In relazione agli articoli 41 e 45 c.p.a., il Consiglio di Stato ritiene che quest’ultima disposizione (richiamata dall’art. 94 c.p.a. per il giudizio di appello), nel prevedere che il deposito del ricorso deve avvenire entro trenta giorni ( quindici nella fattispecie, versandosi nell’ipotesi di cu ... Continua a leggere
Concorso per l'assunzione ad un pubblico impiego: rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la pretesa risarcitoria relativa al periodo anteriore al 30 giugno1998
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

Nel giudizio in esame il deducente chiede il risarcimento dei danni derivanti: - dal ritardo nell’assunzione; - dalla interruzione del rapporto di lavoro (in esito alla decisione del Consiglio di Stato n. 806/1995, confermativa delle ordinanze demolitorie del Co.re.co.:) sono alla data di riassunzione in servizio in forza della delibera G.M. n. 307 del 29.5.1997, adottata in esito a rinnovo della procedura concorsuale sulla scorta dei suddetti rilievi del Co.re.co. come confermati dalla citata decisione del Consiglio di Stato n. 806/1995). Il Consiglio di Stato ha affermato nella sentenza in esame che "Il petitum risarcitorio rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo per entrambi i profili, giacché trattasi di asserite illegittimità poste in essere nell'espletamento di un concorso per l'assunzione ad un pubblico impiego con pretese relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, nella vigenza della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblico impiego e nella sussistenza di un collegamento non occasionale tra il danno lamentato dall’aspirante ed il costituendo rapporto di impiego (cfr.Cass.SS.UU.16 dicembre 2008, n.29350 e 24 febbraio 2000, n.17)".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V
Nel giudizio in esame il deducente chiede il risarcimento dei danni derivanti: - dal ritardo nell’assunzione; - dalla interruzione del rapporto di lavoro (in esito alla decisione del Consiglio di Stato n. 806/1995, confermativa delle ordinanze demolitorie del Co.re.co.:) sono alla data di riassun ... Continua a leggere
Albo pretorio on line: il termine di decadenza per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre, per i soggetti non espressamente nominati, dalla pubblicazione, ad eccezione del caso di strumento urbanistico (di solito una variante) che ha ad oggetto un bene immobile specifico sul quale viene imposto un vincolo espropriativo
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI

Secondo l'indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534; sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9375; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 10 febbraio 2010, n. 663), ai sensi dell'art. 21, comma 1, legge n. 1034 del 1974 (applicabile ratione temporis alla vicenda in trattazione) ed oggi dell'art. 42, comma 2, c.p.a., in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal perfezionarsi delle procedure di pubblicazione. Il normale termine di decadenza per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre, per i soggetti non espressamente nominati, dalla pubblicazione, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza. Sono atti pianificatori, soggetti a pubblicazione necessaria, quelli recanti l'approvazione di piani regolatori generali o loro varianti (a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali come nel caso di specie), i quali, secondo la costante giurisprudenza, debbono essere contestati in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati né il decorso dell'ulteriore termine di efficacia. Per mitigare il rigore di questo principio la giurisprudenza ha, peraltro, introdotto una deroga sulla decorrenza del termine per impugnare, specificando che qualora lo strumento urbanistico (di solito una variante) abbia ad oggetto un bene immobile specifico sul quale viene imposto un vincolo espropriativo, è necessario che l'atto sia notificato all'interessato oppure che si dia la prova della conoscenza piena (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534; Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233). Nel caso di specie, in fatto, l'atto impugnato è una variante generale che, soltanto nelle asserzioni della parte appellante incidentale si concreterebbe nella volontà di sanare un abuso. In generale, la variante al Piano Regolatore Generale, come il medesimo su cui interviene, disciplina l'utilizzo dell'intero territorio. Il termine per l'impugnazione per la variante del piano regolatore generale, pertanto, doveva considerarsi decorrente per tutti gli interessati, dall'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione (Consiglio Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4858). In ogni caso, per completezza, il Collegio osserva come lo stesso ricorso proposto avverso la variante dovrebbe essere ormai privato dell’attuale interesse a ricorrere, essendo intervenuta l’approvazione del nuovo Piano Generale Territoriale.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI
Secondo l'indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534; sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9375; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 10 febbraio 2010, n. 663), ai sensi dell'art. 21, comma 1, legge n. 1034 del 1974 (applicabile ratione temporis alla vicenda in trattazione ... Continua a leggere
Risarcimento dei danni cagionati dalla P.A: al privato danneggiato e' sufficiente invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa, spetterà all'amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

La giurisprudenza ha in passato osservato osservato che perché possa configurarsi la responsabilità della p.a. è sufficiente la colpa, anche lieve dell'apparato amministrativo (Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981). E parimenti si è avuto modo in passato di evidenziare il ridotto onere dimostrativo che grava in subiecta materia sul privato, atteso che "fermo restando l'inquadramento della maggior parte delle fattispecie di responsabilità della p.a., all'interno della responsabilità extracontrattuale, non è comunque richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, quindi, invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà, di contro, all'amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata."(Consiglio Stato , sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981).".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV
La giurisprudenza ha in passato osservato osservato che perché possa configurarsi la responsabilità della p.a. è sufficiente la colpa, anche lieve dell'apparato amministrativo (Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981). E parimenti si è avuto modo in passato di evidenziare il ridotto oner ... Continua a leggere
Scorrimento in graduatoria: e' preciso obbligo dell'Amministrazione, una volta esclusi, per difetto di requisiti, alcuni soggetti da una graduatoria, ed annullata la nomina di incarico conferita, procedere allo scorrimento, ora per allora, della graduatoria degli incarichi, con conseguente interpello di tutti gli aspiranti a suo tempo non nominati
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

Per costante giurisprudenza la graduatoria costituisce atto inscindibile, come di recente ribaditosi nella decisione di questa Sezione Quarta del Consiglio di Stato recante n. 01994/2012. Il principio non è nuovo, essendosi in passato posto in luce che (Cons. Stato Sez. VI Sent., 25-01-2008, n. 209 )"costituisce preciso obbligo dell'Amministrazione, una volta esclusi, per difetto di requisiti, alcuni soggetti da una graduatoria, ed annullata la nomina di incarico conferita, procedere allo scorrimento, ora per allora, della graduatoria degli incarichi, con conseguente interpello di tutti gli aspiranti a suo tempo non nominati e divenuti nominabili successivamente a causa dell'intervenuto depennamento e revoca. Pertanto, l'Amministrazione, nel procedere al dovuto scorrimento, non può prescindere dalla situazione che emerge dalla graduatoria in relazione agli aspiranti che precedono il soggetto che è stato l'unico, a suo tempo, a contestare la graduatoria stessa in sede giurisdizionale. Infatti, nell'ipotesi di impugnazione di una graduatoria, che è atto amministrativo inscindibile, il giudicato relativo a tale atto inscindibile conseguito da uno dei destinatari dello stesso, giova anche agli altri, ancorché non abbiano proposto impugnazione; e ciò a maggior ragione qualora siano stati contestati criteri e valutazioni attinenti la formazione della graduatoria medesima." Lo specifico principio finora esposto, si inquadra armonicamente con il più generale orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350 ) "la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri " (si veda anche Cons. Stato Sez. IV, 07-11-2000, n. 5972 e Cons. Stato Sez. V , 17-09-2008, n. 4390:"si deve ritenere che il principio di efficacia erga omnes delle pronunce del Giudice amministrativo trovi applicazione solo nelle ipotesi in cui si tratti dell'annullamento di atti normativi secondari o amministrativi generali, ossia atti rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori; soltanto in tali casi, infatti, l'efficacia delle decisioni giurisdizionali si sottrae ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo" ). Alla stregua dei superiori, condivisibili principi, conclude il Collegio che i riuniti appelli devono essere dichiarati improcedibili, atteso che l’amministrazione impugnante non ha più alcun interesse alla loro decisione, posto che gli atti originariamente gravati in primo grado avevano certamente natura inscindibile; essi sono stati annullati per motivi identici a quelli contenuti nei mezzi di primo grado in ordine ai quali sono state rese le impugnate decisione; dalla inscindibilità degli atti gravati discende che l’annullamento regiudicato pronunciato dal Tar riveste portata erga omnes, di guisa che nessun effetto utile potrebbe sortire per l’Amministrazione l’eventuale accoglimento degli odierni appelli che devono essere, pertanto, dichiarati improcedibili.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV
Per costante giurisprudenza la graduatoria costituisce atto inscindibile, come di recente ribaditosi nella decisione di questa Sezione Quarta del Consiglio di Stato recante n. 01994/2012. Il principio non è nuovo, essendosi in passato posto in luce che (Cons. Stato Sez. VI Sent., 25-01-2008, n. 20 ... Continua a leggere
L'esclusione dal concorso per tardiva ricezione della raccomandata contenente la domanda di partecipazione e' possibile solo se previsto univocamente nella lex specialis
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

L'Amministrazione se vuole derogare al principio sancito dalla normativa secondo il quale la tempestiva consegna della raccomandata all’ufficio postale comporta il rispetto del termine stabilito dal bando di concorso, deve inserirlo univocamente nella "lex specialis" che, in caso di dubbio, dovrà essere interpretata in senso conforme alla normativa applicabile. E' questo il principio sancito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che e' stata investita, appunto, di una controversia riguardante la tempestività della presentazione, da parte dell'appellante, della domanda di partecipazione al concorso, riservato ai dipendenti degli enti della formazione professionale della Regione Calabria per l’inquadramento nel livello VII di cui alla legge regionale 19 aprile 1990, n. 15, nella cui graduatoria egli si era collocato in posizione utile per l’assunzione in ruolo. L’appellante è stato escluso in quanto la raccomandata con avviso di ricevimento con la quale è stata trasmessa la domanda è stata certamente consegnata all’ufficio postale in data utile ma è pervenuta all’Amministrazione in data successiva alla scadenza del termine, previsto dal bando. Le parti concordano sul fatto che, ordinariamente, la tempestiva consegna della raccomandata all’ufficio postale impone di considerare la medesima tempestiva; l’Amministrazione, il cui ragionamento è stato seguito dal primo giudice, ritiene peraltro che, nel caso concreto, la "lex specialis" imponesse, come consentito, di far pervenire le domande all’Amministrazione entro il termine di scadenza. La tesi, criticata dall’appellante, non può essere condivisa. Deve in primo luogo essere osservato che il principio secondo il quale la tempestiva consegna della raccomandata all’ufficio postale comporta il rispetto del termine stabilito dal bando di concorso è espressamente statuito dalla normativa vigente (art. 4, secondo comma, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) ed è stato più volte affermato dalla giurisprudenza (C. di S., VI, 16 agosto 2001, n. 4409). Di conseguenza, la volontà, dell’Amministrazione, di derogare al suddetto principio (C. di S., IV, 1 giugno 2010, n. 3473) deve risultare univocamente dalla "lex specialis" che, in caso di dubbio, dovrà essere interpretata in senso conforme alla normativa applicabile. Deve essere condivisa l’osservazione dell’appellante il quale rileva come la clausola del bando di cui ora si tratta non enuncia affatto, quanto meno univocamente, tale volontà. Il primo giudice ha ritenuto decisivo il fatto che mentre la legge regionale 19 aprile 1990, n. 15, ai sensi della quale è stata indetta la procedura di cui si tratta, dispone che ogni concorrente nel termine di decadenza ivi previsto "deve inoltrare" la domanda di partecipazione il bando di concorso prevede che entro lo stesso termine i candidati "devono avere presentato" la domanda. Ad avviso del primo giudice, la differenza dei due enunciati deve essere valorizzati attribuendo al primo un significato conforme al disposto dell’art. 4, secondo comma, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, mentre il secondo avrebbe il diverso significato di imporre ai candidati non solo di spedire ma di far pervenire all’Amministrazione la domanda entro il termine di decadenza. Atteso che, nonostante la differenza con il disposto della legge regionale, il bando non è stato impugnato, il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. L’impostazione del primo giudice non può essere condivisa. Ai sensi dell’art. 1367 del codice civile il contratto, ma il principio vale per qualsiasi atto giuridico, deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno: principio del "magis valeat quam non valeat" (in termini C. di S., V, 31 ottobre 2012, n. 5564). Applicando tale regola al caso di specie deve essere osservato come anche nell’impostazione del primo giudice la disposizione del bando, letta in senso restrittivo, non è conforme alla volontà espressa dal legislatore regionale, tanto da affermare che la mancata impugnazione del bando impone il rigetto della censura. Peraltro, il bando non esprime affatto una volontà univoca di derogare alla regola generale secondo la quale la tempestiva spedizione della raccomandata comporta il rispetto del termine. La frase "devono avere presentato" significa che entro la data stabilita i candidati devono avere completato le formalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma non significa affatto che queste comprendano la ricezione delle stesse da parte dell’Amministrazione. Afferma, in conclusione, il Collegio che nel caso di specie la normativa del procedimento conformemente alla legge regionale da attuare non conteneva alcuna disposizione derogatoria dell’art. 4, secondo comma, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V
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Retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego: la piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente e' prevista solo in caso d'illegittima interruzione del rapporto in atto e non anche in caso d'illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza in esame evidenzia come ha già avuto modo di chiarire che, ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto, ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, potendosi, solo nella prima ipotesi riconoscere una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente. Per l’ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di lavoro, invece, la fictio iuris della retrodatazione giuridica, non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l'ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per una azione risarcitoria (Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 23/03/2009, n. 1752). Nel caso di specie la domanda di risarcimento per equivalente è stata respinta per insussistenza del requisito soggettivo della colpa: segnatamente nella decisione si da atto che "dinanzi all’obiettiva incertezza esegetica del quadro normativo (avuto riguardo, come sopra accennato, all’omogeneità del rapporto lavorativo da instaurare e di quello pregresso da far valere ai fini dell’innalzamento del limite), l’amministrazione ha dapprima adottato un atto sulla base di non implausibile opzione ermeneutica, ha poi tenuto un comportamento teso ad elidere le conseguenze dannose per il ricorrente ammettendo con riserva l’istante, infine arrestandosi nella procedura di arruolamento solo dinanzi ad una pronuncia giudiziaria che ha impresso un sigillo di legittimità alla sua azione"; se ne ricava conclusivamente che "la scusabilità dell’errore in cui l’amministrazione è incorsa vale ad escludere la risarcibilità del danno da provvedimento amministrativo, secondo un principio costantemente ribadito dalla Sezione (da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 31 Gennaio 2012, n. 482)".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza in esame evidenzia come ha già avuto modo di chiarire che, ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto, ed illegitti ... Continua a leggere
Accesso del datore di lavoro alle dichiarazioni rese dai lavoratori durante le attività ispettive degli Ispettori del Lavoro: istruzioni operative del Ministero sulla legittimità di provvedimenti di diniego di accesso
nota del Prof. Stefano Olivieri Pennesi alla circolare n. 43 del 8.11.2013

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 43 dell’8/11/2013, curata dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, ha inteso fornire "istruzioni operative" relativamente a fattispecie inerenti la tematica della legittimità dei provvedimenti di diniego inerenti richieste di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori uditi durante verifiche ispettive, da parte dei datori di lavoro e/o altre parti in causa. Con la sentenza n. 4035/2013 il Consiglio di Stato ha riaffermato, pur se con limitazioni e/o specificità, la legittimità dell’operato inerente la "sottrazione" all’accesso delle dichiarazioni dei lavoratori rese durante le attività ispettive svolte dagli Ispettori del Lavoro operanti nelle Direzioni Territoriali del Ministero. La medesima sentenza ha sancito, altresì, la qualificazione di "contro interessati"spettante ai lavoratori in ordine alle richieste di accesso alle dichiarazioni degli stessi, rilasciate in sede ispettiva, anche dal punto di vista del "procedimento amministrativo" e dei relativi conseguenti diritti finanche nei confronti di terzi, diversi dal datore di lavoro. Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".
nota del Prof. Stefano Olivieri Pennesi alla circolare n. 43 del 8.11.2013
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 43 dell’8/11/2013, curata dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, ha inteso fornire "istruzioni operative" relativamente a fattispecie inerenti la tematica della legittimità dei provvedimenti di diniego inerenti richie ... Continua a leggere
Sanità: nuovo sito per ricercare i migliori ospedali per patologia
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato di Linea Amica del 11.11.2013

Si chiama www.Doveecomemicuro.it e contiene i dati di 1.233 strutture sanitarie (ospedali e case di cura accreditate) italiane suddivise per specialità in base a 50 indicatori selezionati, tra gli altri, dal Ministero della Salute e l' Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Nazionali (Agenas). Un vero e proprio motore di ricerca per scegliere dove curarsi per determinate patologie. Il progetto è realizzato da esperti del mondo sanitario, coordinati dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'università Cattolica di Roma. Il sito, chiarisce Linea Amica, è facile da usare: la ricerca si effettua sulla parte del corpo e il problema di salute di proprio interesse oppure inserendo criteri di distanza geografica. I risultati della ricerca saranno contrassegnati da una simbologia (semaforo rosso, giallo e verde) che permette di sintetizzare i dati di qualità. Una legenda aggiuntiva, basata sulla misurazione "a tacche" valuterà la performance della singola struttura rispetto agli standard internazionali di qualità dell'assistenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato di Linea Amica del 11.11.2013
Si chiama www.Doveecomemicuro.it e contiene i dati di 1.233 strutture sanitarie (ospedali e case di cura accreditate) italiane suddivise per specialità in base a 50 indicatori selezionati, tra gli altri, dal Ministero della Salute e l' Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Nazionali (Agenas). Un ... Continua a leggere
Indennità di disoccupazione: nuovi moduli per la domanda
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato di Linea Amica del 11.11.2013

Nuovi moduli Inps per richiedere l'indennità Aspi e mini-Aspi al fine di rendere esplicita l'immediata disponibilità da parte del disoccupato. Lo stabilisce la circolare Inps n.154 del 28 ottobre 2013. Per velocizzare i tempi di lavorazione delle pratiche, il lavoratore anzichè rilasciare tale dichiarazione al Centro per l'impiego relativo alla propria zona di residenza, può renderla al momento della presentazione della domanda di indennità nell'ambito dell'Aspi. Per questo, l'Inps ha provveduto ad aggiornare la modulista per la presentazione della domanda telematica Aspi e mini-Aspi da parte dei cittadini, Patronati e call-center. Nello specifico, l'utente deve: indicare che si è già recato al Centro per l'impiego per attestare lo stato di disoccupazione oppure, ed è questa la novità, rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all'Inps compilando i campi appositi dei nuovi moduli. A loro volta, i Centri per l'impiego devono accreditarsi presso l'Inps con uno specifico Pin per poter consultare le dichiarazione rese dai beneficiari delle prestazioni.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato di Linea Amica del 11.11.2013
Nuovi moduli Inps per richiedere l'indennità Aspi e mini-Aspi al fine di rendere esplicita l'immediata disponibilità da parte del disoccupato. Lo stabilisce la circolare Inps n.154 del 28 ottobre 2013. Per velocizzare i tempi di lavorazione delle pratiche, il lavoratore anzichè rilasciare tale d ... Continua a leggere
Lavoratori "Salvaguardati": le istruzioni operative del Ministero del Lavoro
segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi della circolare n. 44 del 12.11.2013

È stata pubblicata la Circolare n.44/2013, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente "istruzioni operative" impartite alle Dtl - Direzioni territoriali del lavoro e comprensiva altresì dei modelli di "Istanza" che dovranno compilarsi e presentarsi a cura dei lavoratori rientranti, ai sensi del d.l. n.101/2013 convertito in legge n.125 del 30/10/2013 e d.l. n.102/2013 convertito in legge n.124 del 28/10/2013, nella categoria dei cosiddetti "Salvaguardati". Le istanze (verificate entro 30 giorni da Commissioni appositamente istituite presso le Dtl) potranno essere spedite direttamente dai lavoratori interessati, tramite Raccomandata A/R, ovvero, inoltrate da soggetti abilitati quali: Patronati, Consulenti del Lavoro, Dottori commercialisti, a mezzo di Pec - posta elettronica certificata (es. DPL.ROMA@mailcert.Lavoro.gov.it) di ciascuna direzione territoriale competente in base alla residenza degli interessati. Per accedere alla lettura della circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi della circolare n. 44 del 12.11.2013
È stata pubblicata la Circolare n.44/2013, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente "istruzioni operative" impartite alle Dtl - Direzioni territoriali del lavoro e comprensiva altresì dei modelli di "Istanza" che dovranno compilarsi e presentarsi a cura dei lavoratori rientran ... Continua a leggere
Ambiente: CdM approva l'Agenda Verde del governo
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Ambiente del 15.11.2013

Il Consiglio dei Ministri ha approvato quella che viene definita " l'Agenda Verde " del governo. Il "collegato ambientale alla legge di stabilità" rappresenta infatti un fondamentale passo avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica che per la prima volta le collega ad innovative scelte di politica economica-industriale indirizzate verso una crescita e uno sviluppo sostenibile. Il provvedimento, comunica il Ministero dell'Ambiente e' composto da circa una trentina di articoli, si occupa di protezione della natura, valutazione di impatto ambientale, acquisti ed appalti verdi, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, servizio idrico, acqua pubblica e comprende persino nuovi strumenti per calcolare l’importanza dell’ambiente. Un pacchetto di norme per attivare politiche ambientali virtuose, semplificando il quadro normativo, rendendolo più moderno ed efficace e creando al tempo stesso le condizioni per investimenti e crescita economica nel campo della green economy. Il tutto con una ferrea attenzione a riduzione dei costi, semplificazione e trasparenza amministrativa. Strumenti a costo zero, per una politica ambientale più efficace in tutti i settori. Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato una Sintesi delle norme di seguito riportate: - (art.2) Nomina Direttori parchi nazionali: Con riferimento alla procedura di nomina dei Direttori di Parco Nazionale si rimette la nomina al Consiglio direttivo del Parco e non più al Ministro dell’Ambiente al quale resta così la sola nomina del Presidente del Parco. Con la semplificazione proposta si ottiene il risultato di rendere più snella ed efficiente l’azione istituzionale degli Enti Parco, consentendo una più agevole gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, con ricadute positive sulle economie locali. - (art.6) Unificazione e semplificazione Via e Aia: Semplificazione, celerità, risparmio e trasparenza. Con questa norma si unificano le Commissioni Via e Aia. La necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti. Con la norma in esame è prevista anche una revisione al ribasso dei compensi per la Commissione unificata. Nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento. - (art.10) "Appalti verdi" nella Pubblica amministrazione - (Green public procurement) La disposizione mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e che sono muniti di registrazione Emas (che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di "prodotti", comprensivi di beni e servizi). Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta, ai sensi del codice appalti. La disposizione, inoltre, ha lo scopo di introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio - per i contratti che hanno come oggetto beni o servizi - che le prestazioni al centro del contratto siano dotate di marchio Ecolabel. Inoltre, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene introdotto quello del costo del ciclo di vita dell’opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dalla bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici. Si tratta di misure a costo zero volte a garantire minori impatti sull’ambiente e una conseguente riduzione della spesa nel breve-medio periodo. - (art.11) Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, anche alimentari: Tra le questioni ambientali più rilevanti che l’Italia deve affrontare, vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di Co2) e quelle legate alla produzione di rifiuti. Per entrambe le problematiche, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (Green Public Procurement) può contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico. Si inseriscono inoltre nel Green Public Procurement gli acquisti relativi al settore "alimentare", considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi. Si tratta sostanzialmente di introdurre - accanto allo strumento degli accordi volontari con i grandi attori della distribuzione (in particolare la grande distribuzione) - anche strumenti obbligatori che premiano quegli operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle derrate alimentari, agiscono in modo virtuoso. - (art.12) Incentivi per la Green economy del riciclo e riutilizzo: Una delle novità più importanti del collegato è rappresentata dall’ introduzione, per la prima volta nella legislazione italiana, di incentivi e meccanismi di sostegno al "mercato dei materiali e dei prodotti riciclati". Si introducono nella nostra legislazione un insieme di principi e di incentivi ai consumatori, alle aziende e agli enti locali per sostenere l'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo in modo da promuovere il recupero, riciclo e il riutilizzo oltre al recupero energetico, per il quale esistono già numerose forme di incentivo (certificati verdi e bianchi, ecobonus per le ristrutturazioni). Uno dei vantaggi di tali politiche di incentivazione è quello non solo di prevenire lo spreco di materiali ma anche quello di ridurre il consumo di materie prime con la conseguenza immediata di un uso razionale di risorse materiali scarse, un minor utilizzo di energia, e la progressiva diminuzione di emissioni di gas serra. L'incentivazione dell'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici di beni. Un mercato che si può tradurre pertanto anche in nuova occupazione ed innovazione tecnologica nel campo della Green economy che non è fatto solo di attività in campo energetico ma anche e soprattutto di attività nel campo dell’uso razionale delle materie e dei materiali. - (art.15) Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio: Si stabilisce la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell’anno 2020. Tale previsione è perfettamente coerente con le disposizioni europee che non individuano obiettivi di raccolta differenziata ma fissano, invece, specifici obiettivi di recupero. Questo provvedimento si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge. Tale modifica si rende necessaria anche alla luce dei recenti dati sulla raccolta differenziata dai quali si evince che gli obiettivi previsti dalla normativa vigente non sono stati perseguiti a livello omogeneo sul territorio nazionale. Attualmente la percentuale media nazionale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 39,9% (dato preliminare Fonte Ispra: Rapporto Rifiuti urbani Ed. 2013). Con il provvedimento si incentivano i Comuni che raggiungono gli obiettivi prefissi e che verranno premiati con il pagamento di solo il 20% del tributo regionale rispetto ai rifiuti che si conferiscono in discarica. Per i Comuni che non raggiungono gli obiettivi vengono stabilite delle misure addizionali al tributo. Tutto il gettito, tributo e addizionali, vanno in un fondo che le regioni devono utilizzare per incentivare il mercato del riciclo e quindi della green economy. - (art.20) Pianificazione impianti di incenerimento: Una novità importante riguarda anche il recupero energetico dei rifiuti, con l’attribuzione al Ministero dell’ambiente del compito di individuare la "rete nazionale ed integrata ed adeguata di impianti di incenerimento dei rifiuti", in modo da disporre in pochi mesi di un quadro chiaro a livello nazionale degli impianti esistenti, di quelli in fase di realizzazione e del fabbisogno residuo. Un quadro di pianificazione utile per superare le forti disomogeneità territoriali presenti a livello nazionale, completando la rete di impianti senza rischiare fenomeni di eccesso di offerta, come quelli che si registrano attualmente nel nord Europa. - (art.23) Autorità di distretto: Le modifiche proposte rispondono alla impellente necessità di pervenire ad una configurazione stabile e definitiva per le Autorità di distretto, che superano definitivamente le Autorità di bacino. In tal modo si risolvono anche i contrasti con l’ordinamento comunitario e si risponde positivamente alle richieste degli organismi comunitari preposti alla verifica della corretta attuazione della direttiva quadro in materia di acque (direttiva quadro acque e direttiva alluvioni). - (art.24) Difesa del suolo e dissesto idrogeologico Si introduce il finanziamento degli interventi di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree ad elevato rischio idrogeologico attraverso un meccanismo che rende più agevole la rimozione e la demolizione di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese classificate a rischio idrologico elevato. E’ un provvedimento necessario per quelle zone in cui le condizioni di fragilità del territorio rendono particolarmente urgente la necessità di realizzare interventi di messa in sicurezza da fenomeni di dissesto idrogeologico, la cui concreta attuazione spesso viene impedita da manufatti di vario genere spesso realizzati illecitamente. - (art.25) Fondo di garanzia per il servizio idrico nazionale: Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni europee e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito un Fondo di garanzia di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale. Obiettivi prioritari del Fondo sono rilanciare la politica di sviluppo delle infrastrutture nel settore; completare le reti di fognatura e depurazione; evitare sanzioni europee per inadempimento dell’Italia; ridurre l’onere finanziario della realizzazione di investimenti nel settore idrico, con vantaggi per l’utenza; avviare la realizzazione di infrastrutture finalizzate al recepimento dei principi della strategia Blue Print. Il Fondo di garanzia viene alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato opportunamente definita. - (art.26) Tariffa sociale del servizio idrico integrato: La disposizione mira a rendere effettivo l’obiettivo di rafforzare la natura "pubblica" della risorsa acqua, come richiesto anche dal Referendum del giugno 2011 e dalla stessa relazione del Gruppo di Lavoro in materia economico e sociale ed europea (cosiddetti "Saggi") e come già affermato nella normativa nazionale. Con questa norma l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici a basso reddito del servizio idrico integrato, l'accesso a condizioni agevolate alla quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. La sostenibilità dell’intervento e la copertura dei relativi costi viene garantita dalla previsione di un’apposita componente tariffaria in capo alle utenze non agevolate del servizio idrico integrato. - (art.27) Morosità nel servizio idrico integrato: Con l’applicazione delle tariffe basate sul principio di copertura dei costi, l’impatto economico sugli utenti è cresciuto in modo rilevante, creando crescenti problemi di morosità. Il provvedimento mira a regolamentare le modalità di gestione del fenomeno della morosità per limitarne l’insorgenza, assicurarne l’efficace contrasto in modo che i costi non ricadano sugli utenti non morosi e per garantire un livello minimo di fornitura di acqua anche alle utenze non in regola con i pagamenti. In fase di studio - (art.31) Contabilità ambientale: nasce il Comitato per il capitale naturale: Le questioni ambientali entrano a pieno titolo nel processo decisionale economico e finanziario del Paese. Viene istituito infatti senza alcun costo per la spesa pubblica il Comitato per il capitale naturale con l’obiettivo di integrare i costi ambientali nel processo di preparazione del Documento di economia e finanza (Def) e degli altri atti di governo in materia di programmazione finanziaria e di bilancio. Il Comitato fornirà al Governo gli strumenti utili per la migliore comprensione degli effetti dello stato delle risorse naturali e dell’ambiente, sulla performance economica del Paese e sul benessere degli individui, individuando in particolare le conseguenze economiche e sociali derivanti dalla mancata prevenzione degli impatti e dei danni ambientali delle attività produttive. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comitato consegna al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato delle informazioni e dei dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie seguendo le metodologie definite dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Ambiente del 15.11.2013
Il Consiglio dei Ministri ha approvato quella che viene definita " l'Agenda Verde " del governo. Il "collegato ambientale alla legge di stabilità" rappresenta infatti un fondamentale passo avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica che per la prima volta le collega ... Continua a leggere
Sigarette, Philip Morris Italia varia il tenore di nicotina di alcune marche
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della determinazioni dei Monopoli del 13.11.2013

Diana Rossa, Diana Rossa 100's, Diana Blu e Diana Blu 100's sono queste le marche di sigarette che riporteranno su un lato di ciascun pacchetto una tenore di nicotina diverso mentre i prodotti già fabbricati verrano commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Le analisi eseguite dal laboratorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, peraltro hanno confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della determinazioni dei Monopoli del 13.11.2013
Diana Rossa, Diana Rossa 100's, Diana Blu e Diana Blu 100's sono queste le marche di sigarette che riporteranno su un lato di ciascun pacchetto una tenore di nicotina diverso mentre i prodotti già fabbricati verrano commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Le analisi eseguite dal labora ... Continua a leggere
Benessere organizzativo e valutazione del superiore gerarchico: l'ANAC attiva l’applicazione web per l’elaborazione dei risultati delle indagini sul personale dipendente
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato ANAC del 15.11.2013

E' attiva l’applicazione web, resa disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzions (ANAC, ex Civit) al fine di consentire, agli OIV e agli analoghi organismi, l’inserimento dei dati e l’elaborazione dei risultati delle "indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale" di cui all’art. 14 comma 5 del d.lgs 150/2009. Le pubbliche amministrazioni che hanno avviato la realizzazione delle indagini secondo i modelli in precedenza forniti dalla CiVIT, possono accedere all’applicazione web, previa compilazione ed invio all’Autorità del modulo di registrazione dati. Il link per l’accesso all’applicazione, il modulo per la registrazione ed i vigenti modelli di indagine sono disponibili nella sezione Benessere Organizzativo del sito istituzionale www.civit.it .
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato ANAC del 15.11.2013
E' attiva l’applicazione web, resa disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzions (ANAC, ex Civit) al fine di consentire, agli OIV e agli analoghi organismi, l’inserimento dei dati e l’elaborazione dei risultati delle "indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere o ... Continua a leggere
Notariato: arriva il contratto di convivenza per le coppie di fatto
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato Linea Amica del 15.11.2013

Il Consiglio Nazionale del Notariato, per rispondere alla richiesta da parte di un numero crescente di cittadini che vogliono tutelare alcuni diritti per quelle forme di convivenza non ancora riconosciute dalla legislazione italiana, ha predisposto i contratti di convivenza secondo la vigente regolamentazione. I contratti potranno disciplinare i più diversi aspetti patrimoniali di una convivenza, dalle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca per le spese domestiche, ai criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza contemplando anche la possibilità di definire un sistema di comunione o separazione dei beni. Inoltre, si potrà inserire nel contratto la facoltà di assistenza reciproca per tutti quei casi di malattia fisica o psichica oltre alla designazione dell’amministratore di sostegno. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia vi è una progressiva diffusione delle famiglie di fatto, che da circa mezzo milione nel 2007 sono arrivate a quota 972 mila nel 2010-11. Sul sito www.contrattidiconvivenza.it si possono trovare gli indirizzi e i contatti dei luoghi dove si svolgeranno - nella giornata del 30 novembre 2013 - gli incontri aperti alla cittadinanza interessata su questo tema, a cura dei Consigli Notarili. Dal 18 novembre sarà, inoltre, online una campagna dedicata all’iniziativa ed è in preparazione una Guida sull'argomento.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato Linea Amica del 15.11.2013
Il Consiglio Nazionale del Notariato, per rispondere alla richiesta da parte di un numero crescente di cittadini che vogliono tutelare alcuni diritti per quelle forme di convivenza non ancora riconosciute dalla legislazione italiana, ha predisposto i contratti di convivenza secondo la vigente regol ... Continua a leggere
Scuola: 15 milioni di euro per potenziare le connessioni wireless
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MIUR del 13.11.2013

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha firmato il decreto che spiega alle scuole come accedere al finanziamento di 15 milioni di euro (5 per il 2013 e 10 per il 2014) previsto dal decreto legge 'L'Istruzione riparte' per il potenziamento delle loro connessioni wireless. I fondi serviranno per realizzare o ampliare infrastrutture di rete. L'obiettivo principale dello stanziamento è incrementare l'uso di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti e, soprattutto, degli studenti per innovare e rendere più interattiva la didattica. Potranno candidarsi al finanziamento tutte le scuole secondarie statali. Sarà data la priorità nell'assegnazione dei fondi a quelle di II grado. Gli Istituti potranno mettersi in rete fra loro per ottenere risorse. Sarà possibile candidarsi al finanziamento di una delle seguenti tipologie di progetto: ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi, potenziamento del cablaggio fisico, realizzazione o adeguamento dell’infrastruttura di rete (Lan/Wlan) di edificio o campus. ll finanziamento sarà proporzionato al tipo di progetto presentato, come spiega nel dettaglio l'Avviso pubblicato sul sito del Miur in contemporanea con il decreto ministeriale. Ogni scuola potrà presentare un solo progetto. Le istituzioni scolastiche interessate potranno presentare la loro domanda di partecipazione, con progetto allegato, esclusivamente on line dal 6 dicembre 2013 al 16 dicembre 2013. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MIUR del 13.11.2013
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha firmato il decreto che spiega alle scuole come accedere al finanziamento di 15 milioni di euro (5 per il 2013 e 10 per il 2014) previsto dal decreto legge 'L'Istruzione riparte' per il potenziamento delle loro connessioni wireless. I ... Continua a leggere
Immigrazione: 2 milioni di euro per progetti diretti alla promozione della conoscenza di diritti e doveri di cittadini stranieri ed italiani
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 12.11.2013

E' stato pubblicato l’Avviso a valere sull’Azione 5 'Informazione, comunicazione e sensibilizzazione' del Programma Annuale (AP) 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI). L’avviso - che prevede uno stanziamento di euro 2.000.000,00 (IVA inclusa) - intende promuovere la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle opportunità rivolte ai cittadini di Paesi terzi, e anche sensibilizzare cittadini stranieri e italiani favorendo la conoscenza e il rispetto reciproci. Le proposte progettuali potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale fondisolid.interno.it a partire dalle ore 12.00 del 22 novembre 2013, e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del 18 dicembre 2013.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 12.11.2013
E' stato pubblicato l’Avviso a valere sull’Azione 5 'Informazione, comunicazione e sensibilizzazione' del Programma Annuale (AP) 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI). L’avviso - che prevede uno stanziamento di euro 2.000.000,00 (IVA inclusa) - intende promuove ... Continua a leggere