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Costituzione degli OIV presso le Autorita' portuali E' stato chiesto alla Civit se le Autorita' portuali siano tenute a costituire gli OIV. Secondo la Commissione spetta alle singole Autorita' scegliere le modalita' con le quali misurare e valutare la performance del personale, tenendo conto di quanto stabilito dalle Leggi Regionali di appartenenza, ai sensi degli artt. 16 e 31 del citato Decreto. Infatti, mentre l'art. 2 del Dlgs. n. 150/09 si riferisce ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche il cui rapporto sia disciplinato dal Dlgs. n. 165/00, l'Autorita'portuale, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 84/94, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotata di autonomia amministrativa, nonche' autonomia di bilancio e finanziaria, ma non e' una P.A. richiamata dal citato Dlgs. n. 165/01. Infatti, il rapporto di lavoro del personale delle Autorita' portuali e' di diritto privato disciplinato dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che le Autorita' portuali non sono obbligate a costituire l'OIV ai sensi dell'art. 14 del Dlgs n. 150/09 -
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